CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 17946/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento delricorso con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 04/06/2025, ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22/01/2019 che ha condannatoXXXXXXXXXXXXXX alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 81,110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, permezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXXXXarticolando motivi di ricorso chequi si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazionein relazione al combinato disposto degli artt. 178, lett. c), 512, 546, comma 1, lett. e),604, comma 4, cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117 Cost., art. 6, comma 3) lett. d)Conv. EDU quanto alle dichiarazioni acquisite in fase di indagine dalla persona offesaXXXXXXXXXXXX con conseguente nullità di tutti gli atti precedenti, consecutivi esuccessivi e dalle stesse dipendenti, compresa la sentenza di primo grado e quella diappello. La difesa ha lamentato, inoltre, la ricorrenza sul punto di una motivazionemanifestamente illogica e basata su di un travisamento della prova desumibile daglicaratterizzato la acquisizione per irreperibilità delle sit (e riconoscimento fotografico)rese da XXXXXXXXXXXX con enucleazione degli elementi pretermessi nellavalutazione della Corte di appello, seppur specificamente allegati dalla difesa (pag. 5e seg. del ricorso), che chiarivano come non si potesse in alcun modo ritenere unanon prevedibilità della irreperibilità della XXXXXXXXLa motivazione della Corte diappello, che si era adagiata sulle conclusioni del primo giudice, si caratterizzava per lachiara violazione del diritto al contraddittorio, proprio perché gli accertamenti espletatinon portavano a ritenere effettiva e definitiva l’irreperibilità. In particolare, la difesa hasottolineato la necessità di una adeguata verifica in ordine alla condizione di residentein Italia della persona offesa nell’anno 2019, elemento dirimente per poter ritenereapplicabile o meno l’art. 512, piuttosto che l’art. 512-bis cod. proc. pen. Né era statoeffettivamente affrontato il motivo di appello con il quale era stata criticata laaffermazione di imprevedibilità dell’allontanamento della persona offesa, attese lecircostanze emerse in corso di indagine (prelevata due volte per la denuncia e per ilriconoscimento senza alcuna spontanea collaborazione della stessa).2.2. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazionein relazione al combinato disposto degli artt. 512 cod. proc. pen., artt. 3, 24, 111, 117Cost., art. 6, comma 3 lett. d) Conv. EDU quanto al rigetto della eccezione diillegittimità costituzionale, con motivazione viziata perché carente, contraddittoria emanifestamente illogica, oltre che basata su di un travisamento della prova; lamotivazione resa sul punto è erronea e censurabile, oltre che inadeguata, avendo insostanza pretermesso la questione posta dalla difesa, senza considerare la effettivafondatezza delle ragioni proposte in considerazione della assenza di elementicompensativi a favore della persona imputata che subisce la dichiarazione del testeresa in fase di indagine. La difesa ha quindi rilevato come si imponga di sollevarel’eccezione di incostituzionalità ai sensi degli artt. 134 Cost, 23 e seg. l. 87 del 1953, inrelazione all’art. 512 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 111,comma 3,4,5, 117, comma 1, e 6, comma 1, lett. d) Conv. EDU.2.3. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazionein ogni sua forma in relazione agli artt. 192, 195, 512, 533, 546, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente ai sensi degli art.628 e 110 cod. pen., atteso il peso determinante delle dichiarazioni dellaXXXXXXXper giungere a tale affermazione di responsabilità, ricorrendo una evidentelimitazione del diritto al pieno contraddittorio del ricorrente sulla base dei principicostituzionali e convenzionali; la motivazione che la Corte di appello aveva reso sulpunto si doveva ritenere meramente apparente, avendo la Corte di appello affermatola responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni determinanti dellaXXXXXXX mentre le altre prove testimoniali non hanno apportato alcun validoelemento quanto alla ricostruzione del fatto storico imputato (con specifico riferimentoalle dichiarazioni del XXXXXXXXXXXX; nell’insieme la Corte di appello ha valutato talidichiarazioni in modo incompleto, travisando le informazioni probatorie esopravvalutando il portato delle dichiarazioni della teste XXXXXX(che avevadichiarato di avere visto uno dei due uomini toccare il suo cliente occasionale, mentrenulla aveva riferito quanto alla rapina in teoria dallo stesso subita). Il travisamento erarappresentato dal fatto che la Corte di appello aveva desunto dalle dichiarazioni delladonna che la stessa era tornata dopo pochi secondi, mentre ella avevasemplicemente affermato di essere tornata dopo; la Corte di appello aveva per taleragione ritenuto la XXXXXXun teste diretto e non un teste de relato, qualeeffettivamente era da ritenere, con violazione del disposto di cui all’art. 195, comma 7,cod. proc. pen. Nell’ambito dello stesso motivo la difesa ha poi criticato la decisionedella Corte di appello quanto al riconoscimento fotografico, ritenendo la motivazioneomessa e apparente per non aver risposto alle argomentazioni proposte con i motivi diappello sul punto ed ha rilevato la ricorrenza di travisamento per invenzione anchequanto alla testimonianza resa dal XXXXXXXXXXXX la cui testimonianza è stataritenuta elemento determinante, mentre era evidente un distacco dal significante dellestesse, quanto alla presenza sui luoghi del XXXXXXe all’avere l’agente operanteosservato l’allontanamento in auto dello stesso o ancora all’essersi il ricorrente resoconto della loro appartenenza delXXXXXXXXXXXalla Guardia di finanza; inconclusione la difesa ha osservato che il giudizio di responsabilità si era basato soloed esclusivamente sul pregiudizio collegato sull’essere gravato il XXXXXXXaprecedenti, mentre anche il dato dell’allontanamento con la Panda dal luogo diasserita consumazione della rapina è stato ampiamente travisato senza in alcun modoconsiderare la possibile ricostruzione alternativa fornita dalla difesa. La decisione nelsuo complesso risulta resa in violazione del parametro di cui all’art. 533 cod. proc.pen. e sostanzialmente omessa essendosi la Corte di appello limitata a confermare lasentenza di primo grado, senza affrontare in alcun modo le censure proposte dalladifesa, così decidendo in violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante,contraddittoria e manifestamente illogica in relazione alla applicazione della recidivareiterata e specifica, mentre poteva essere ritenuta solo facoltativa e non obbligatoriaai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015; la aggravante dellarecidiva era da ritenere insussistente nella sua dimensione soggettiva; il richiamo allasuccessiva rapina commessa con condanna a quattro anni ad esito di rito abbreviatoè una motivazione meramente apparente, non essendo emersa in fatto una maggiorepericolosità, senza tener conto della situazione personale del XXXXX e la suadetenzione all’interno di comunità terapeutica.2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma peravere escluso la applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la motivazione èsibillina e sostanzialmente omessa a fronte di specifici elementi sul punto allegati dalladifesa (modalità del fatto, comportamento processuale, pericolo per i beni giuridicitutelati, intensità del dolo, oltre alla fragile condizione del ricorrente).3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.2. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati per le ragioni che seguono.Deve infatti essere considerato il tema centrale proposto dalla difesa quanto al rispettodel principio del contraddittorio tra le parti, tenuto conto delle modalità di acquisizionedi uno degli elementi fondanti il giudizio di responsabilità, ovvero la testimonianzadella XXXXXX, in correlazione con gli altri elementi valutati dalla Corte di appello.3. Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire che ledichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possonocostituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" -espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità,purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accuratovaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutiniodelle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisioneimpugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali dellapersona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore delreato dalla stessa effettuato con certezza, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste dipolizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, adopera di un informatore) (Sez. 4,n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01).4. Occorre, inoltre, ricordare che il principio in questione era stato giàampiamente esplicato in diverse decisioni che hanno chiarito, con principio che sicondivide e si intende ribadire, che la legittima acquisizione al fascicolo deldibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da persona successivamentedivenuta irreperibile, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., richiede che le stesse sianostate raccolte in presenza di adeguate garanzie procedurali o, in alternativa,confermate da elementi esterni ai contenuti accusatori e che l'irreperibilità, nonprevedibile in fase investigativa ed accertata sul territorio nazionale ed estero con tuttigli strumenti disponibili, non sia riconducibile alla volontà del soggetto di sottrarsi alcontraddittorio (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148-01, Sez. 2, n. 19864del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531-02). Le decisioni appena richiamate hannochiarito che: “deve essere ribadita la necessità del ricorso ad estremo rigore nellaeffettuazione delle ricerche, la cui infruttuosità è il presupposto per la certificazionedell'irreperibilità: solo ove tali ricerche non consentano l'escussione in contraddittoriodel testimone dovrà, infatti, essere verificato se la sopravvenuta impossibilità diescussione era imprevedibile nel corso delle indagini, ovvero dell'ulteriorepresupposto per la acquisizione e l'utilizzo delle dichiarazioni assunte in viaunilaterale. Si ribadisce pertanto che, ai fini della lettura e della utilizzabilità delledichiarazioni predibattimentali rese da testimoni divenuti successivamente irreperibili,non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod.proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causadell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsianche in campo internazionale. Segnatamente: la Corte di cassazione ha ritenutoinsufficiente la ricerca limitata al territorio nazionale di due testimoni rumeni, la cuiproveniente da un paese dell'Unione avrebbe facilitato i meccanismi di rintraccio nelloro paese d'origine" (Cass. Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 - dep. 08/04/2016, N, Rv.266601; Cass. Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250199).Effettuate le ricerche e verificata la imprevedibilità della irreperibilità in faseinvestigativa deve essere effettuato un ulteriore accertamento, funzionale alla verificadella "ragione dell'allontanamento", dato che la volontà del dichiarante di sottrarsi alcontraddittorio inibisce la utilizzabilità della testimonianza ai sensi dell'art. 526 comma2 cod. proc. pen. Con giurisprudenza che si condivide si è deciso, infatti, che ai finidella lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenutosuccessivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in séneutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del caratterevolontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che lavolontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526,comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta enon necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 3, n. 3068 del08/09/2016 - dep. 23/01/2017, L R, Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014 -dep. 06/11/2014, D'Agostino e altro, Rv. 261265).In sintesi la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazionirese in fase investigativa da persona successivamente divenuta irreperibile richiede:a) l'accertamento rigoroso della irreperibilità, attraverso l'effettuazione di ricerche daeffettuare sia sul territorio nazionale, che sul territorio estero, attraverso il ricorso atutti gli strumenti di ricerca disponibili; b) la verifica della "ragione dell'allontanamento",funzionale alla doverosa esclusione della riconducibilità dello stesso alla volontà disottrarsi al contraddittorio; c) la valutazione della imprevedibilità dell'irreperibilità nellafase investigativa, dato che la eventuale prevedibilità impone l'attivazione delcontraddittorio incidentale; d) la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con ilrispetto di "adeguate garanzie procedurali", o in alternativa, la verifica dell'esistenza dielementi di conferma esterna ai contenuti accusatori.5. Ciò posto, si deve rilevare che la motivazione resa sul tema dellaprevedibilità o meno della assenza della testimone XXXXXX, appare carente inconsiderazione delle plurime censure introdotte dalla difesa su questo tema, attesoche, pur essendo stata evocata la giurisprudenza di legittimità, non risultanospecificamente affrontati i temi devoluti dalla difesa, non tanto quanto alla applicabilitàal caso di specie dell’art. 512 piuttosto che 512-bis cod. proc. pen., quanto piuttostoalla effettiva considerazione della ricorrenza degli elementi legittimanti l’acquisizione alfascicolo delle dichiarazioni di persona successivamente divenuta irreperibile appenaindicati ai punti a), b) c) e d) con particolare riferimento non solo alle ricercheeffettuate, ma anche alla effettiva presenza di elementi di conferma esterna aicontenuti accusatori, atteso il richiamo da parte della difesa nelle proprie doglianze aplurimi elementi che non risultano esplicitamente presi in considerazione incorrelazione alle censure introdotte (assoluzione del ricorrente dalla imputazione dirapina in danno dellaXXXXXXX mancata identificazione della persona offesa dellarapina, assenza di elementi anche dichiarativi da parte della teste per giungere adidentificare tale persona, carattere della dichiarazione in ordine all’effettivarealizzazione di una rapina, mancato riconoscimento fotografico da parte dellaXXXXXXXdel XXXXX, descrizione del contesto nel quale maturava l’accertamento daparte del XXXXXXXXXXXXX tenuto conto della necessaria correlazione tra i due temiintrodotti con i motivi di appello e in questa sede riproposti (effettiva imprevedibilitàdell’allontanamento anche tenuto conto delle ricerche effettuate, effettiva presenza dielementi di conferma esterna).La Corte di appello, tenuto conto di principi di diritto appena enunciati, dovràdunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità, colmare le lacune motivazionalievidenziate in correlazione con i plurimi elementi allegati dalla difesa nei motivi diappello.6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appelloha specificamente motivato sul punto in modo logico ed argomentato, conconsiderazioni puntuali (pag. 4) con le quali il ricorrente non si confronta, facendocorretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità su questotema. Si è difatti affermato che la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità deisoggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sedepredibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esamedibattimentale rientra nei casi di "accertata impossibilità oggettiva" che, ex art. 111,comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nelcontraddittorio delle parti; con la conseguenza che, in tal caso, non rileva laprospettata violazione dell'art. 6, comma terzo, lett. d) C.E.D.U. - come interpretatodalle pronunce della Corte di Strasburgo - in quanto, come si evince dalle sentenzedella C. cost. n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorchédirettamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per ilgiudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle normeinterne con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime sianodevono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, nella specie, dall'applicabilitàdell'art. 111, comma quinto, Cost. (Sez. 5, n. 16269 del 16/03/2010, Benea,Rv. 247258-01). La disciplina evocata non si espone, in conclusione alle censurerichiamate dalla difesa quanto ad una sua pretesa illegittimità costituzionale, inpresenza di adeguati presidi e garanzie procedurali che rendono inoltre tale disciplina,per come costantemente interpretata, pienamente compatibile anche con la disciplinaconvenzionale evocata dal ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza delmotivo proposto.7. L’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso determina l’assorbimentodel quarto e quinto motivo di ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.