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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31635/2026

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o a NAPOLI il 19/06/1987 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto si risolve nella sostanziale riproposizione - peraltro generica - dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può, ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che lo stesso non supera la soglia di ammissibilità anche perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione al reato contestato (la cui sussistenza è stata puntualmente confermata a pag 2 dove si rileva il concorso del ricorrente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), ritenuto che il motivo nuovo con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva è inammissibile ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 19/06/1987 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto si risolve nella sostanziale riproposizione - peraltro generica - dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può, ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che lo stesso non supera la soglia di ammissibilità anche perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione al reato contestato (la cui sussistenza è stata puntualmente confermata a pag 2 dove si rileva il concorso del ricorrente con il coimputato [OSCURATO:PERSONA]), ritenuto che il motivo nuovo con il quale si contesta il riconoscimento della recidiva è inammissibile ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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