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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01723/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 04/04/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, in relazione al delitto di ricettazione di un motoveicolo.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge alla qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, anziché di furto.

Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che sin dall'udienza di convalida aveva ammesso la "ragazzata" consistita nella sottrazione di un veicolo nella zona di S. Giovanni.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità della denuncia di furto del motoveicolo, in realtà non compresa nella disco very ex art. 415-bis e acquisita agli atti informalmente in copia

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Si lamenta il mancato apprezzamento dell'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca infraventunenne) e della esiguità del danno; si evidenzia altresì che la Corte costituzionale ha reso applicabile alle fattispecie (tra cui quella del capoverso dell'art. 648 cod.

Pen.) che non prevedono una pena nel minimo.

2.4. Richiesta subordinata di applicazione della prescrizione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la qualificazione giuridica era stata ampiamente motivata dai giudici di merito, che l'utilizzabilità della denuncia derivava dalla scelta del rito, e che le altre questioni sollevate erano manifestamente inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, per alcuni aspetti in modo manifesto.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve qui richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747.

In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).

In tale cornice ermeneutica, il motivo di ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale non illogicamente ritenuto inattendibili, 2 perché del tutto generiche, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla prospettata sua responsabilità per la sottrazione del veicolo (assenta mente avvenuta, secondo il ricorrente, "a [OSCURATO:PERSONA]", senza alcun altro tipo di precisazione spazio- temporale).

3. Manifestamente infondata risulta la doglianza relativa alla ritenuta utilizzabilità della denuncia di furto.

Oltre al fatto che il procedimento è stato definito con rito abbreviato, con conseguente preclusione di eccezioni di inutilizzabilità che non derivino da divieti probatori, assume rilievo dirimente il mancato espletamento della c.d.

"prova di resistenza" rispetto alle altre risultanze, prima fra tutte l'annotazione di P.G. in cui viene dettagliatamente ricostruita la provenienza furtiva del mezzo (in argomento, cfr. ad. es.

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218, secondo la quale nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimentoP.,

4. Inammissibile risulta la censura sul trattamento sanzionatorio, non essendovi menzione del corrispondente motivo di appello nella sintesi redatta dalla Corte territoriale (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627, secondo la quale (è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo)},

5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale (imperniata sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, e sulla guida del mezzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'assenza di titolo abilitativo) risulta incensurabile, anche perché non adeguatamente confutata dai richiami difensivi alla incensuratezza (di per sé irrilevante ai fini che qui interessano) e alla giovane età del ricorrente, in assenza di elementi idonei a conferire a tale dato un effettivo rilievo (a tale ultimo riguardo, cfr. Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633, secondo la quale<4a 'giovane età' dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile))'.3

6. A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Se è vero che il riferimento ai "limiti edittali preclusivi" è ormai venuto meno, per effetto di Corte cost. n. 156 del 2020, è anche vero che l'ulteriore richiamo della Corte d'Appello alla "obiettiva gravità del fatto" non appare qui censurabile, dovendo tale sintetica locuzione essere evidentemente riferita alla complessiva vicenda e, in particolare, alla pericolosissima condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] pur di non essere scoperto nella disponibilità del mezzo di provenienza furtiva (cfr. sul punto pag. 5 della sentenza di primo grado, valutabile congiuntamente a quella oggetto dell'odierno ricorso in virtù dei noti principi in tema di "doppia conforme": osserva il Tribunale che "l'imputato, imperterrito, nonostante la segnalazione ad opera della P.G. con segnali acustici e lampeggiante, ha continuato Mrfiglier -O la fuga ad alta velocità, finendo altresì per urtare l'autovettura di servizio, causandole danni; una volta bloccato dagli agenti di P.G. il [OSCURATO:PERSONA] Matteo ha reagito con violenza, causando anche lesioni personali ad uno degli operanti").

7. Del tutto priva di consistenza risulta, infine, la conclusiva richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, avuto riguardo all'indirizzo giurisprudenziale del tutto pacifico - e ben presente allo stesso difensore, che ne ha fatto cenno nel motivo di ricorso - secondo cui4in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492)0.

8. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/11/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 04/04/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Matteo, in relazione al delitto di ricettazione di un motoveicolo. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge alla qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, anziché di furto. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato attendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che sin dall'udienza di convalida aveva ammesso la "ragazzata" consistita nella sottrazione di un veicolo nella zona di S. Giovanni. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità della denuncia di furto del motoveicolo, in realtà non compresa nella disco very ex art. 415-bis e acquisita agli atti informalmente in copia 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si lamenta il mancato apprezzamento dell'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca infraventunenne) e della esiguità del danno; si evidenzia altresì che la Corte costituzionale ha reso applicabile alle fattispecie (tra cui quella del capoverso dell'art. 648 cod. Pen.) che non prevedono una pena nel minimo. 2.4. Richiesta subordinata di applicazione della prescrizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la qualificazione giuridica era stata ampiamente motivata dai giudici di merito, che l'utilizzabilità della denuncia derivava dalla scelta del rito, e che le altre questioni sollevate erano manifestamente inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, per alcuni aspetti in modo manifesto. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve qui richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). In tale cornice ermeneutica, il motivo di ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territoriale non illogicamente ritenuto inattendibili, 2 perché del tutto generiche, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla prospettata sua responsabilità per la sottrazione del veicolo (assenta mente avvenuta, secondo il ricorrente, "a [OSCURATO:PERSONA]", senza alcun altro tipo di precisazione spazio- temporale). 3. Manifestamente infondata risulta la doglianza relativa alla ritenuta utilizzabilità della denuncia di furto. Oltre al fatto che il procedimento è stato definito con rito abbreviato, con conseguente preclusione di eccezioni di inutilizzabilità che non derivino da divieti probatori, assume rilievo dirimente il mancato espletamento della c.d. "prova di resistenza" rispetto alle altre risultanze, prima fra tutte l'annotazione di P.G. in cui viene dettagliatamente ricostruita la provenienza furtiva del mezzo (in argomento, cfr. ad. es. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218, secondo la quale nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimentoP., 4. Inammissibile risulta la censura sul trattamento sanzionatorio, non essendovi menzione del corrispondente motivo di appello nella sintesi redatta dalla Corte territoriale (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627, secondo la quale (è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo)}, 5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale (imperniata sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, e sulla guida del mezzo da parte del [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'assenza di titolo abilitativo) risulta incensurabile, anche perché non adeguatamente confutata dai richiami difensivi alla incensuratezza (di per sé irrilevante ai fini che qui interessano) e alla giovane età del ricorrente, in assenza di elementi idonei a conferire a tale dato un effettivo rilievo (a tale ultimo riguardo, cfr. Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gismondo, Rv. 278633, secondo la quale<4a 'giovane età' dell'imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile))'.3 6. A conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Se è vero che il riferimento ai "limiti edittali preclusivi" è ormai venuto meno, per effetto di Corte cost. n. 156 del 2020, è anche vero che l'ulteriore richiamo della Corte d'Appello alla "obiettiva gravità del fatto" non appare qui censurabile, dovendo tale sintetica locuzione essere evidentemente riferita alla complessiva vicenda e, in particolare, alla pericolosissima condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] pur di non essere scoperto nella disponibilità del mezzo di provenienza furtiva (cfr. sul punto pag. 5 della sentenza di primo grado, valutabile congiuntamente a quella oggetto dell'odierno ricorso in virtù dei noti principi in tema di "doppia conforme": osserva il Tribunale che "l'imputato, imperterrito, nonostante la segnalazione ad opera della P.G. con segnali acustici e lampeggiante, ha continuato Mrfiglier -O la fuga ad alta velocità, finendo altresì per urtare l'autovettura di servizio, causandole danni; una volta bloccato dagli agenti di P.G. il [OSCURATO:PERSONA] Matteo ha reagito con violenza, causando anche lesioni personali ad uno degli operanti"). 7. Del tutto priva di consistenza risulta, infine, la conclusiva richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, avuto riguardo all'indirizzo giurisprudenziale del tutto pacifico - e ben presente allo stesso difensore, che ne ha fatto cenno nel motivo di ricorso - secondo cui4in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492)0. 8. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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