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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37237/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/07/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 28 maggio 2020 applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte di appello prima indicata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deducono la violazione degli artt. 8 e 12 cod. proc. pen. e 2 e 18 del dlgs. 74/2000.

Si contesta il riconoscimento, al fine di radicare la competenza presso la corte di appello di Milano, della connessione teleologica tra i reati ascritti ai ricorrenti e il reato di ricettazione, siccome fondata su erronea valutazione delle prove.

Ciò perché il riferimento ad una intercettazione di cui al progressivo n. 22 del 9/9/2018 non sarebbe idoneo a dimostrare l'intervenuta retrocessione di denaro in favore della Galeazzi, essendosi trascurato, piuttosto, come nella detta conversazione emergerebbe un dato dichiarativo (riportato in ricorso per estratto) escludente il coinvolgimento della società Caber nel sistema di false sponsorizzazioni, idoneo a dimostrare che i contratti di sponsorizzazione della Caber non rientravano tra quelli che i due interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e Cervino tentavano di "sistemare".

Quanto al Berti, i dialoghi captati non sarebbero riconducibili a rapporti tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA].

Per cui sarebbe alfine apodittica l'affermazione sulla consapevolezza, in capo agli imputati, del sistema di riciclaggio e quindi della finalizzazione della loro condotta verso l'esecuzione o occultamento di altri reati, con esclusione quindi della competenza territoriale in Milano.

4. Con il secondo motivo, deducono il vizio di motivazione con travisamento delle prove in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Si contesta il riconoscimento della responsabilità degli imputati in relazione al capo 7) siccome fondato su erronea valutazione di prove, posto che le dichiarazioni, vaghe, dell'Alvares, laddove fa riferimento alla società Caber, non avrebbero trovato riscontro neppure nelle verifiche fiscali relative alla Caber s.r.I., non essendo emersa prova che il denaro versato dalla Caber per i contratti di sponsorizzazione sia stato retrocesso da [OSCURATO:PERSONA] o dal suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della Galeazzi.

Si aggiunge che l'Alvares non avrebbe riferito profili di colpevolezza riguardanti gli imputati e che, alla luce di uno stralcio di interrogatorio riportato in ricorso e riguardante il tema delle retrocessioni del denaro, l'Alvares avrebbe fornito affermazioni dimostrative del fatto che i rapporti con la società Caber integravano una eccezione rispetto al meccanismo fraudolento ideato.

E si aggiunge che la corte avrebbe omesso di valutare come dalla disamina di un prospetto citato dall'Alvares, inteso come recante l'indicazione delle restituzioni in denaro ai clienti con specificazione dei medesimi, non emergerebbe l'indicazione della Caber ed illogico sarebbe il riferimento agli imputati, operato dalla corte di appello con riguardo alla dizione "DAVIDENadia".

Quanto alla prima già citata conversazione n. 22 del 9/9/2018, valorizzata a sostegno del giudizio di colpevolezza degli imputati, si ribadisce l'erronea valutazione di un passaggio dichiarativo indicativo della estraneità della Caber e si riporta in ricorso il predetto passaggio.

In proposito, si osserva che sarebbe illogica l'affermazione della corte di appello per cui l'espressione "lo chiedo indietro" non escluderebbe le retrocessioni indicate nel prospetto rappresentato dall'Alvares.

Neppure vi sarebbero a carico degli imputati dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e peraltro costui avrebbe indicato in maniera dettagliata, quale collaboratore dell'Alvares, le società coinvolte nel Sistema - come da stralcio riportato in ricorso e illustrante anche le attività del soggetto - senza tuttavia mai fare riferimento alla Caber s.r.I.; precisando altresì che non tutti i clienti aderivano al sistema di false fatturazioni.

Anche nella documentazione sequestrata all'Alvares mancherebbero riferimenti alla Caber, a conferma della forzatura della riconduzione della notazione "DAVIDENadia" agli attuali ricorrenti.

Con errore nel calcolo del primo giudice degli importi ritenuti sovrafatturati e delle somme restituite a Galeazzi dal Ventura tra il 2015 e il 2017.

Sarebbero altresì erronei gli importi ritenuti evasi e retrocessi dal Ventura nel periodo di imposta 2013/14, in assenza di riscontri documentali riferibili alla Ca ber.

In proposito, si osserva che essendo ritenuto, il Ventura, unico referente della Caber e avendo egli riferito che fino al 2015 non aveva contezza del sistema organizzato dal Alvares, deve ritenersi provato che almeno per il 2013/14 il Ventura non abbia retrocesso denaro in favore della Caber.

E quindi la diversa affermazione sul punto della corte di appello sarebbe meramente assertiva.

Consegue l'esistenza di errori valutativi in sede di esame delle prove con illogicità della motivazione.

Si aggiunge che documentalmente emergerebbe l'assenza di ogni discrasia tra il profilo formale e quello sostanziale in ordine a quanto accaduto circa le relazioni commerciali tra la Caber e società estere interessate nella vicenda contestata.

Cio' porterebbe a ritenere viziata la tesi di accusa sull'esistenza di fatture emesse e pagate e sulla successiva retrocessione dei pagamenti.

La corte poi, nei sostenere che l'imposta evasa non sarebbe modesta, avrebbe omesso di indicare i criteri di effettiva determinazione degli importi evasi, e di spiegare in che misura le fatture emesse dalle società estere sarebbero incompatibili con i servizi descritti.

Non essendovi stata disamina delle singole fatture a fronte di una non contestata attività di sponsorizzazione.Con conclusiva richiesta di revoca della confisca di denaro disposta.

5. Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

Si contesta, in relazione al reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000 ascritto, la circostanza della deduzione della consapevolezza, in capo al Berti, di un complesso meccanismo truffaldino sulla base del mero dato della sussistenza di un rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] e in ragione della mera qualifica di socio di maggioranza della Caber.

E la individuazione di una sua penale responsabilità in ordine al reato ex art. 2 DIgs. 74/2000.

Avendo la Caber redditi elevati e essendo esigua l'imposta evasa rispetto al totale delle imposte dichiarate e versate, sarebbe, piuttosto, plausibile che il Berti abbia ritenuto che le operazioni di cui alle fatture in contestazione fossero corrispondenti al vero.

Né sarebbero emersi elementi descrittivi di forme di coinvolgimento anche omissivo del Berti nella vicenda, in contrasto con le valutazioni della corte.

Nessun accertamento sarebbe stato poi eseguito sul dolo d'evasione in capo al Berti.

Inoltre, alla luce delle cariche ricoperte/ nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per la presentazione di dichiarazioni per gli anni di imposta dal 2013 al 2015 siccome antecedenti alla sua nomina di amministratore della Caber, con motivazione sul punto illogica.

6. Con il quarto motivo deducono vizi di violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e di manifesta illogicità della motivazione.

Si evidenzia, in proposito, che i ricorrenti non avevano consapevolezza di operare con soggetti coinvolti in un sistema fraudolento né che le sponsorizzazioni sottendessero una attività illecita e che documentalmente sarebbe dimostrata la effettività delle prestazioni delle società estere in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2013 al 2017, ribadendosi, quanto al Berti, il carattere deficitario delle deduzioni operate alla luce del rapporto di coniugio con la Galeazzi e della sua carica di socio.

La carenza dell'elemento soggettivo discenderebbe anche dalla assenza della possibilità che il Berti conoscesse in dettaglio tutte le singole operazioni commerciali della sua società.

Con assenza, in conclusione, del dolo specifico di evasione, anche sub specie di dolo di evasione.

Si critica l'affermazione della corte per cui la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere sarebbe indicativa della responsabilità degli imputati.

7. Con il quinto motivo rappresentano vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento al Berti della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen.

Avendo la corte omesso di indicare il concreto contributo del ricorrente nella commissione della fattispecie ascrittagli e anche in ordine agli elementi offerti dalla difesa per contestare l'assunto accusatorio;sarebbe alfine illogica la esclusione della citata attenuante siccome disancorata dagli elementi in atti.

E irrispettosa della complessiva valutazione della condotta del Berti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la connessione costituisce la ragione che determina l'attrazione e la conseguente deroga rispetto agli ordinari criteri di competenza o di attribuzione della cognizione di un determinato reato.

Nel caso della competenza per connessione si determina lo spostamento della cognizione del procedimento ad un diverso ufficio giudiziario, e quest'ultima contraddistingue esclusivamente i rapporti tra uffici giudiziari diversi e non all'interno del medesimo ufficio (cfr., in motivazione, Sez.

U, n. 48590 del 18/04/2019 Rv. 277304 - 02; Sez.

U civ., n. 1374 del 10/2/1994, Rv.485275).

Quanto alla natura della valutazione della competenza per connessione, va ribadita una delle regole essenziali in punto di competenza e di criteri idonei a determinarla.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, qui condiviso, la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene".

Trattasi di regola rinvenibile in pronunzie emesse già negli anni '70 e '80, sotto la vigenza del codice Rocco (Sez. 1^ n. 337 del 12.2.1975, rv 130844; Sez. 1^ n. 490 del 6.3.1984, rv 163815) e ribadita in tempi più recenti (Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014 Rv. 262143 - 01, in motivazione; Sez. 1" n. 49627 del 17.11.2009; Sez. 1^ n. 11047 del 24.2.2010) peraltro anche in ambito civile, (Sez.

U. civ. n. 26937 del 2.12.2013).

Altro dato da tenere presente, è quello per cui la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuati° iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione (cfr. in motivazione Sez.

U - n. 53390 del 26/10/2017 Rv. 271223 - 01).

Alla luce dei predetti principi, emerge che i giudici hanno fatto corretta applicazione dei medesimi.

Va osservato che risulta un capo di imputazione, a carico degli odierni ricorrenti, puntualmente descrittivo di modalità di azione consistenti nell'utilizzo, ai sensi dell'art. 2 Dlgs. 74/200, di fatture per operazioni inesistenti, con individuazione di una specifica figura ([OSCURATO:PERSONA]) deputata alla retrocessione del contante versato per le predette fatture, rilasciate a favore della società amministrata dal Berti quali operazioni false effettuate nel quadro di più ampie operazioni di intestazione fittizia e riciclaggio, realizzate con la movimentazione delle risorse provenienti dal rilascio delle false fatture medesime.

Si tratta invero, di una contestazione rispetto alla quale i giudici di merito, con valutazione ex ante ed immune da vizi, hanno ragionevolmente rinvenuto in capo all'imputata e al di lei marito Berti, la conoscenza anche del sistema di riciclaggio cui era finalizzata la loro condotta, posto che viene in rilievo l'effettuazione di un peculiare vaglio, distinto, sul piano dei criteri di riferimento (correlati alla "prospettazione", e quindi da svolgersi ex ante), rispetto a quello inerente la valutazione finale del compendio probatorio raccolto, certamente più approfondito e concreto.

Al contrario, il motivo in esame muove sulla base della considerazione e critica del materiale probatorio raccolto secondo una valutazione ex post dei risultati istruttori, e quindi in una prospettiva del tutto svincolata dalle caratteristiche essenziali ed ontologiche del giudizio di competenza in contestazione.

Con esso inoltre, si deduce solo il vizio di violazione di legge, che invero, alla luce di quanto sinora osservato, non trova alcun valido appiglio, avendo i giudici operato nell'ambito della corretta cornice di riferimento.

2. Il secondo motivo è infondato.

E' opportuno preliminarmente osservare che ricorre un'ipotesi cd. di "doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).

Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd.

"doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri).

Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio esaminando le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico- giuridici della decisione, che emerge un'articolata ed organica ricostruzione delle condotte, con richiami puntuali e coerenti alle risultanze probatorie, adeguatamente valorizzate anche nelle loro interconnessioni.

Ed invero i giudici hanno ricostruito il sistema fraudolento valorizzando le dichiarazioni confessorie dei coimputati, a partire dall'Alvares, prospetti di files descrittivi delle restituzioni di denaro a favore dei soggetti giuridici beneficiari delle false fatture, comprensivi di indicazioni anche ragionevolmente condotte a [OSCURATO:PERSONA], intercettazioni coerentemente ricondotte anche a quest'ultima come soggetto in esse citato sui temi illeciti in contestazione.

Si sono anche fatti carico di contrastare notazioni difensive: sia illustrando le ragioni per cui le verifiche fiscali non sono idonee a spiegare il meccanismo fraudolento, a fronte di apparenti pagamenti delle false fatture e retrocessioni di parte di quanto versato, in contanti; sia evidenziando come il ruolo del Ventura quale mero esecutore sia coerente con la sua iniziale non piena contezza del sistema senza nel contempo escludere i rapporti, fraudolenti, con la Caber, sin dal 2013, ben ricostruiti in base anche a documenti informatici e cartacei descrittivi delle restituzioni dal 2015 al 2018 e alla logica estensione, in tale quadro complessivo di dati e dichiarazioni, anche al biennio 2013 - 2014, connotato anche esso tra l'altro da contratti di sponsorizzazione; sia spiegando l'assenza di prove circa i rapporti tra Ventura e i rappresentanti legali delle società coinvolte con la circostanza per cui, in realtà, i rapporti erano tenuti dal predetto Ventura con soggetti diversi, per conto di ciascuna società, e in particolare con [OSCURATO:PERSONA] per la Caber.

Provvedendo altresì a fornire una spiegazione non irragionevole circa il senso, nient'affatto dirimente in senso assolutorio, della espressione intercettata " lo chiedo indietro": quale formulazione suscettibile di diverse possibili interpretazioni e comunque non in grado, di per sé, di escludere quelle stesse retrocessioni al contrario documentalmente emergenti dal prospetto depositato dall'Alvares al riguardo e contenenti dati al riguardo riferibili anche alla Caber.

In tale quadro appare coerente anche il complessivo calcolo che ha condotto alla individuazione dell'imposta evasa e alla confisca; per la quale ultima, considerato che essa è intervenuta direttamente a carico della società interessata e rilevato quanto finora considerato, oltre alla persistenza, come appresso evidenziato, della responsabilità quale concorrente della Galeazzi, alcuna richiesta di revoca della stessa, da parte dei ricorrenti, appare legittima.

Rispetto a tale organica e completa argomentazione, le notazioni censorie appaiono in buona parte già adeguatamente confutate e inadeguate nel contrastare l'ordito motivazionale nei termini di vizi, manifesti, dedotti, ove si consideri che con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illillogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

3. Quanto al terzo motivo, riguardante il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione esso appare fondato nei termini di seguito illustrati.

Con riferimento al Berti le motivazioni riguardanti l'atteggiamento dello stesso appaiono viziate nella misura in cui risultano incentrate indistintamente sulla qualità di socio di maggioranza del medesimo, senza alcuna attenta disamina dei concreti ruoli assunti negli anni all'interno della Caber, e, in rapporto ai medesimi, alle ragioni della evocata responsabilità per gli illeciti contestati.

Laddove per la stessa non è indifferente, con particolare riguardo al reato ex art. 2 citato, il ruolo rivestito rispetto alle varie dichiarazioni fiscali che vengano in rilievo, e quindi il coefficiente di prova necessario.

Appare altresì viziata in questo quadro, eminentemente generico ed assertivo, lontano dalla individuazione di ruoli specifici e/o condotte concrete, l'affermazione per cui il Berti, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. e marito della Galeazzi, avrebbe dovuto essere a conoscenza del sistema fraudolento anche alla luce delle sue facoltà, ex art. 2476 cod. civ., di acquisire notizie sugli affari della società e di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Quanto alla Galeazzi, va osservato che le censure di cui al motivo in esame non appaiono in alcun modo riguardare la posizione della stessa.

4. Quanto al quarto motivo, con cui si contesta il rinvenimento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 2 del Dlgs citato, esso è assorbito dalle considerazioni poco prima espresse circa il ritenuto fondamento del terzo motivo nei confronti del Berti.

Quanto alla Galeazzi, la tesi per cui la stessa non aveva consapevolezza di operare con soggetti coinvolti in un sistema fraudolento né che le sponsorizzazioni sottendessero una attività illecita e che documentalmente sarebbe dimostrata la effettività delle prestazioni delle società estere in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2013 al 2017, oltre a tradursi in considerazioni meramente valutative, inammissibili, e già superate alla luce delle considerazioni riguardanti il secondo motivo, con cui si è evidenziata la coerenza della ricostruzione accusatoria, cade a fronte della eloquenza dei rilievi riguardanti la sua condotta quale soggetto deputato alla acquisizione in contanti e sistematica, negli anni, delle somme retrocesse.

Ed al riguardo appare coerente il rilievo del dolo specifico a fronte di un utilizzo di fatture "gonfiate" per diverse annualità.

5. Con riferimento al quinto motivo, riguardante vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento al Berti della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. è anche per esso pleonastico l'esame alla luce delle considerazioni espresse in ordine al terzo motivo esaminato.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Vada invece rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/07/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la corte di appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 28 maggio 2020 applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte di appello prima indicata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deducono la violazione degli artt. 8 e 12 cod. proc. pen. e 2 e 18 del dlgs. 74/2000. Si contesta il riconoscimento, al fine di radicare la competenza presso la corte di appello di Milano, della connessione teleologica tra i reati ascritti ai ricorrenti e il reato di ricettazione, siccome fondata su erronea valutazione delle prove. Ciò perché il riferimento ad una intercettazione di cui al progressivo n. 22 del 9/9/2018 non sarebbe idoneo a dimostrare l'intervenuta retrocessione di denaro in favore della Galeazzi, essendosi trascurato, piuttosto, come nella detta conversazione emergerebbe un dato dichiarativo (riportato in ricorso per estratto) escludente il coinvolgimento della società Caber nel sistema di false sponsorizzazioni, idoneo a dimostrare che i contratti di sponsorizzazione della Caber non rientravano tra quelli che i due interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e Cervino tentavano di "sistemare". Quanto al Berti, i dialoghi captati non sarebbero riconducibili a rapporti tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA]. Per cui sarebbe alfine apodittica l'affermazione sulla consapevolezza, in capo agli imputati, del sistema di riciclaggio e quindi della finalizzazione della loro condotta verso l'esecuzione o occultamento di altri reati, con esclusione quindi della competenza territoriale in Milano. 4. Con il secondo motivo, deducono il vizio di motivazione con travisamento delle prove in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si contesta il riconoscimento della responsabilità degli imputati in relazione al capo 7) siccome fondato su erronea valutazione di prove, posto che le dichiarazioni, vaghe, dell'Alvares, laddove fa riferimento alla società Caber, non avrebbero trovato riscontro neppure nelle verifiche fiscali relative alla Caber s.r.I., non essendo emersa prova che il denaro versato dalla Caber per i contratti di sponsorizzazione sia stato retrocesso da [OSCURATO:PERSONA] o dal suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della Galeazzi. Si aggiunge che l'Alvares non avrebbe riferito profili di colpevolezza riguardanti gli imputati e che, alla luce di uno stralcio di interrogatorio riportato in ricorso e riguardante il tema delle retrocessioni del denaro, l'Alvares avrebbe fornito affermazioni dimostrative del fatto che i rapporti con la società Caber integravano una eccezione rispetto al meccanismo fraudolento ideato. E si aggiunge che la corte avrebbe omesso di valutare come dalla disamina di un prospetto citato dall'Alvares, inteso come recante l'indicazione delle restituzioni in denaro ai clienti con specificazione dei medesimi, non emergerebbe l'indicazione della Caber ed illogico sarebbe il riferimento agli imputati, operato dalla corte di appello con riguardo alla dizione "DAVIDENadia". Quanto alla prima già citata conversazione n. 22 del 9/9/2018, valorizzata a sostegno del giudizio di colpevolezza degli imputati, si ribadisce l'erronea valutazione di un passaggio dichiarativo indicativo della estraneità della Caber e si riporta in ricorso il predetto passaggio. In proposito, si osserva che sarebbe illogica l'affermazione della corte di appello per cui l'espressione "lo chiedo indietro" non escluderebbe le retrocessioni indicate nel prospetto rappresentato dall'Alvares. Neppure vi sarebbero a carico degli imputati dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e peraltro costui avrebbe indicato in maniera dettagliata, quale collaboratore dell'Alvares, le società coinvolte nel Sistema - come da stralcio riportato in ricorso e illustrante anche le attività del soggetto - senza tuttavia mai fare riferimento alla Caber s.r.I.; precisando altresì che non tutti i clienti aderivano al sistema di false fatturazioni. Anche nella documentazione sequestrata all'Alvares mancherebbero riferimenti alla Caber, a conferma della forzatura della riconduzione della notazione "DAVIDENadia" agli attuali ricorrenti. Con errore nel calcolo del primo giudice degli importi ritenuti sovrafatturati e delle somme restituite a Galeazzi dal Ventura tra il 2015 e il 2017. Sarebbero altresì erronei gli importi ritenuti evasi e retrocessi dal Ventura nel periodo di imposta 2013/14, in assenza di riscontri documentali riferibili alla Ca ber. In proposito, si osserva che essendo ritenuto, il Ventura, unico referente della Caber e avendo egli riferito che fino al 2015 non aveva contezza del sistema organizzato dal Alvares, deve ritenersi provato che almeno per il 2013/14 il Ventura non abbia retrocesso denaro in favore della Caber. E quindi la diversa affermazione sul punto della corte di appello sarebbe meramente assertiva. Consegue l'esistenza di errori valutativi in sede di esame delle prove con illogicità della motivazione. Si aggiunge che documentalmente emergerebbe l'assenza di ogni discrasia tra il profilo formale e quello sostanziale in ordine a quanto accaduto circa le relazioni commerciali tra la Caber e società estere interessate nella vicenda contestata. Cio' porterebbe a ritenere viziata la tesi di accusa sull'esistenza di fatture emesse e pagate e sulla successiva retrocessione dei pagamenti. La corte poi, nei sostenere che l'imposta evasa non sarebbe modesta, avrebbe omesso di indicare i criteri di effettiva determinazione degli importi evasi, e di spiegare in che misura le fatture emesse dalle società estere sarebbero incompatibili con i servizi descritti. Non essendovi stata disamina delle singole fatture a fronte di una non contestata attività di sponsorizzazione.Con conclusiva richiesta di revoca della confisca di denaro disposta. 5. Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. Si contesta, in relazione al reato ex art. 2 Dlgs. 74/2000 ascritto, la circostanza della deduzione della consapevolezza, in capo al Berti, di un complesso meccanismo truffaldino sulla base del mero dato della sussistenza di un rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] e in ragione della mera qualifica di socio di maggioranza della Caber. E la individuazione di una sua penale responsabilità in ordine al reato ex art. 2 DIgs. 74/2000. Avendo la Caber redditi elevati e essendo esigua l'imposta evasa rispetto al totale delle imposte dichiarate e versate, sarebbe, piuttosto, plausibile che il Berti abbia ritenuto che le operazioni di cui alle fatture in contestazione fossero corrispondenti al vero. Né sarebbero emersi elementi descrittivi di forme di coinvolgimento anche omissivo del Berti nella vicenda, in contrasto con le valutazioni della corte. Nessun accertamento sarebbe stato poi eseguito sul dolo d'evasione in capo al Berti. Inoltre, alla luce delle cariche ricoperte/ nessuna responsabilità potrebbe essergli ascritta per la presentazione di dichiarazioni per gli anni di imposta dal 2013 al 2015 siccome antecedenti alla sua nomina di amministratore della Caber, con motivazione sul punto illogica. 6. Con il quarto motivo deducono vizi di violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e di manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia, in proposito, che i ricorrenti non avevano consapevolezza di operare con soggetti coinvolti in un sistema fraudolento né che le sponsorizzazioni sottendessero una attività illecita e che documentalmente sarebbe dimostrata la effettività delle prestazioni delle società estere in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2013 al 2017, ribadendosi, quanto al Berti, il carattere deficitario delle deduzioni operate alla luce del rapporto di coniugio con la Galeazzi e della sua carica di socio. La carenza dell'elemento soggettivo discenderebbe anche dalla assenza della possibilità che il Berti conoscesse in dettaglio tutte le singole operazioni commerciali della sua società. Con assenza, in conclusione, del dolo specifico di evasione, anche sub specie di dolo di evasione. Si critica l'affermazione della corte per cui la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere sarebbe indicativa della responsabilità degli imputati. 7. Con il quinto motivo rappresentano vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento al Berti della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. Avendo la corte omesso di indicare il concreto contributo del ricorrente nella commissione della fattispecie ascrittagli e anche in ordine agli elementi offerti dalla difesa per contestare l'assunto accusatorio;sarebbe alfine illogica la esclusione della citata attenuante siccome disancorata dagli elementi in atti. E irrispettosa della complessiva valutazione della condotta del Berti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la connessione costituisce la ragione che determina l'attrazione e la conseguente deroga rispetto agli ordinari criteri di competenza o di attribuzione della cognizione di un determinato reato. Nel caso della competenza per connessione si determina lo spostamento della cognizione del procedimento ad un diverso ufficio giudiziario, e quest'ultima contraddistingue esclusivamente i rapporti tra uffici giudiziari diversi e non all'interno del medesimo ufficio (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019 Rv. 277304 - 02; Sez. U civ., n. 1374 del 10/2/1994, Rv.485275). Quanto alla natura della valutazione della competenza per connessione, va ribadita una delle regole essenziali in punto di competenza e di criteri idonei a determinarla. Secondo un consolidato orientamento interpretativo, qui condiviso, la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene". Trattasi di regola rinvenibile in pronunzie emesse già negli anni '70 e '80, sotto la vigenza del codice Rocco (Sez. 1^ n. 337 del 12.2.1975, rv 130844; Sez. 1^ n. 490 del 6.3.1984, rv 163815) e ribadita in tempi più recenti (Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014 Rv. 262143 - 01, in motivazione; Sez. 1" n. 49627 del 17.11.2009; Sez. 1^ n. 11047 del 24.2.2010) peraltro anche in ambito civile, (Sez. U. civ. n. 26937 del 2.12.2013). Altro dato da tenere presente, è quello per cui la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuati° iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione (cfr. in motivazione Sez. U - n. 53390 del 26/10/2017 Rv. 271223 - 01). Alla luce dei predetti principi, emerge che i giudici hanno fatto corretta applicazione dei medesimi. Va osservato che risulta un capo di imputazione, a carico degli odierni ricorrenti, puntualmente descrittivo di modalità di azione consistenti nell'utilizzo, ai sensi dell'art. 2 Dlgs. 74/200, di fatture per operazioni inesistenti, con individuazione di una specifica figura ([OSCURATO:PERSONA]) deputata alla retrocessione del contante versato per le predette fatture, rilasciate a favore della società amministrata dal Berti quali operazioni false effettuate nel quadro di più ampie operazioni di intestazione fittizia e riciclaggio, realizzate con la movimentazione delle risorse provenienti dal rilascio delle false fatture medesime. Si tratta invero, di una contestazione rispetto alla quale i giudici di merito, con valutazione ex ante ed immune da vizi, hanno ragionevolmente rinvenuto in capo all'imputata e al di lei marito Berti, la conoscenza anche del sistema di riciclaggio cui era finalizzata la loro condotta, posto che viene in rilievo l'effettuazione di un peculiare vaglio, distinto, sul piano dei criteri di riferimento (correlati alla "prospettazione", e quindi da svolgersi ex ante), rispetto a quello inerente la valutazione finale del compendio probatorio raccolto, certamente più approfondito e concreto. Al contrario, il motivo in esame muove sulla base della considerazione e critica del materiale probatorio raccolto secondo una valutazione ex post dei risultati istruttori, e quindi in una prospettiva del tutto svincolata dalle caratteristiche essenziali ed ontologiche del giudizio di competenza in contestazione. Con esso inoltre, si deduce solo il vizio di violazione di legge, che invero, alla luce di quanto sinora osservato, non trova alcun valido appiglio, avendo i giudici operato nell'ambito della corretta cornice di riferimento. 2. Il secondo motivo è infondato. E' opportuno preliminarmente osservare che ricorre un'ipotesi cd. di "doppia conforme", in presenza della quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio esaminando le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico- giuridici della decisione, che emerge un'articolata ed organica ricostruzione delle condotte, con richiami puntuali e coerenti alle risultanze probatorie, adeguatamente valorizzate anche nelle loro interconnessioni. Ed invero i giudici hanno ricostruito il sistema fraudolento valorizzando le dichiarazioni confessorie dei coimputati, a partire dall'Alvares, prospetti di files descrittivi delle restituzioni di denaro a favore dei soggetti giuridici beneficiari delle false fatture, comprensivi di indicazioni anche ragionevolmente condotte a [OSCURATO:PERSONA], intercettazioni coerentemente ricondotte anche a quest'ultima come soggetto in esse citato sui temi illeciti in contestazione. Si sono anche fatti carico di contrastare notazioni difensive: sia illustrando le ragioni per cui le verifiche fiscali non sono idonee a spiegare il meccanismo fraudolento, a fronte di apparenti pagamenti delle false fatture e retrocessioni di parte di quanto versato, in contanti; sia evidenziando come il ruolo del Ventura quale mero esecutore sia coerente con la sua iniziale non piena contezza del sistema senza nel contempo escludere i rapporti, fraudolenti, con la Caber, sin dal 2013, ben ricostruiti in base anche a documenti informatici e cartacei descrittivi delle restituzioni dal 2015 al 2018 e alla logica estensione, in tale quadro complessivo di dati e dichiarazioni, anche al biennio 2013 - 2014, connotato anche esso tra l'altro da contratti di sponsorizzazione; sia spiegando l'assenza di prove circa i rapporti tra Ventura e i rappresentanti legali delle società coinvolte con la circostanza per cui, in realtà, i rapporti erano tenuti dal predetto Ventura con soggetti diversi, per conto di ciascuna società, e in particolare con [OSCURATO:PERSONA] per la Caber. Provvedendo altresì a fornire una spiegazione non irragionevole circa il senso, nient'affatto dirimente in senso assolutorio, della espressione intercettata " lo chiedo indietro": quale formulazione suscettibile di diverse possibili interpretazioni e comunque non in grado, di per sé, di escludere quelle stesse retrocessioni al contrario documentalmente emergenti dal prospetto depositato dall'Alvares al riguardo e contenenti dati al riguardo riferibili anche alla Caber. In tale quadro appare coerente anche il complessivo calcolo che ha condotto alla individuazione dell'imposta evasa e alla confisca; per la quale ultima, considerato che essa è intervenuta direttamente a carico della società interessata e rilevato quanto finora considerato, oltre alla persistenza, come appresso evidenziato, della responsabilità quale concorrente della Galeazzi, alcuna richiesta di revoca della stessa, da parte dei ricorrenti, appare legittima. Rispetto a tale organica e completa argomentazione, le notazioni censorie appaiono in buona parte già adeguatamente confutate e inadeguate nel contrastare l'ordito motivazionale nei termini di vizi, manifesti, dedotti, ove si consideri che con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illillogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 3. Quanto al terzo motivo, riguardante il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione esso appare fondato nei termini di seguito illustrati. Con riferimento al Berti le motivazioni riguardanti l'atteggiamento dello stesso appaiono viziate nella misura in cui risultano incentrate indistintamente sulla qualità di socio di maggioranza del medesimo, senza alcuna attenta disamina dei concreti ruoli assunti negli anni all'interno della Caber, e, in rapporto ai medesimi, alle ragioni della evocata responsabilità per gli illeciti contestati. Laddove per la stessa non è indifferente, con particolare riguardo al reato ex art. 2 citato, il ruolo rivestito rispetto alle varie dichiarazioni fiscali che vengano in rilievo, e quindi il coefficiente di prova necessario. Appare altresì viziata in questo quadro, eminentemente generico ed assertivo, lontano dalla individuazione di ruoli specifici e/o condotte concrete, l'affermazione per cui il Berti, quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. e marito della Galeazzi, avrebbe dovuto essere a conoscenza del sistema fraudolento anche alla luce delle sue facoltà, ex art. 2476 cod. civ., di acquisire notizie sugli affari della società e di esperire eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Quanto alla Galeazzi, va osservato che le censure di cui al motivo in esame non appaiono in alcun modo riguardare la posizione della stessa. 4. Quanto al quarto motivo, con cui si contesta il rinvenimento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 2 del Dlgs citato, esso è assorbito dalle considerazioni poco prima espresse circa il ritenuto fondamento del terzo motivo nei confronti del Berti. Quanto alla Galeazzi, la tesi per cui la stessa non aveva consapevolezza di operare con soggetti coinvolti in un sistema fraudolento né che le sponsorizzazioni sottendessero una attività illecita e che documentalmente sarebbe dimostrata la effettività delle prestazioni delle società estere in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2013 al 2017, oltre a tradursi in considerazioni meramente valutative, inammissibili, e già superate alla luce delle considerazioni riguardanti il secondo motivo, con cui si è evidenziata la coerenza della ricostruzione accusatoria, cade a fronte della eloquenza dei rilievi riguardanti la sua condotta quale soggetto deputato alla acquisizione in contanti e sistematica, negli anni, delle somme retrocesse. Ed al riguardo appare coerente il rilievo del dolo specifico a fronte di un utilizzo di fatture "gonfiate" per diverse annualità. 5. Con riferimento al quinto motivo, riguardante vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento al Berti della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. è anche per esso pleonastico l'esame alla luce delle considerazioni espresse in ordine al terzo motivo esaminato. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Vada invece rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con condanna al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 37237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris