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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34283/2026

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e d'appello di Genova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla questione del difetto dinotifica della citazione in appello;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Imperia, ha dichiarato non doversi procedere contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, in quantoestinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della pronuncia di primogrado.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e omessaassunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lettere d) ed e) cod. proc. pen.con riguardo all’omessa acquisizione del video relativo alle operazioni di soccorsodel 5 aprile 1992.Osserva il ricorrente che, nonostante il video costituisca il perno della tesiaccusatoria, in quanto relativo ad un intervento dei Vigili del Fuoco cui aveva presoparte il padre della parte civile e sul quale si sono poi innestate le frasi oggetto dicontestazione, esso non è mai stato acquisito.

Tanto il Tribunale che la Corte diappello si sono infatti riferiti ad esso rifacendosi esclusivamente alle prove orali ealla documentazione cartacea depositata dalle parti, senza quindi visionarlo eomettendo dunque di valutare direttamente se esso contenesse frasi diffamatoriericonducibili al ricorrente.

In particolare, l’acquisizione e la visione del filmatosarebbero state idonee a chiarire l’identità della persona soccorsa e le circostanzedell’intervento poi oggetto dei commenti di cui si contesta la carica diffamatoria.Tale attività istruttoria, inoltre, avrebbe potuto far luce sull’effettiva fondatezzadei motivi sui quali si fonda l’onorificenza concessa al padre della parte civili, vistoche l’operato di questi è stato espressamente messo in discussione dal ricorrente.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere c) ed e) cod. proc. pen. per la mancataapplicazione di norme previste a pena di nullità a tutela del diritto di difesa.In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado gli ha negatoil diritto di rendere dichiarazioni spontanee e ha ingiustamente respinto la richiestadi sentire quale teste l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contesto dellavicenda oltre che alla disponibilità del video prima citato.

Il ricorrente ribadisceinoltre il vizio consistente nella mancata acquisizione del video, sottolineandonel’attinenza con una violazione del diritto di difesa e lamentando anche il rigettodella richiesta di perizia per verificare la capacità di stare in giudizio.

Si contestanoinfine l’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (sentenzan. 695/1994 di questa Corte, atti di morte, decreto del Presidente della Repubblicadel 17 novembre 1992, documentazione notarile, atti successori, informativa direato del 5 aprile 1992) e la nullità della sentenza derivante dall’omessa citazionedel ricorrente per il processo di appello.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente aldifetto di notifica della citazione in appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, relativamente all’eccezione di nullitàdella sentenza per omessa citazione del ricorrente nel giudizio di appello.L’esame degli atti rivela che la procedura di notifica del decreto di citazione èiniziata con l’invio, in data 19 marzo 2025, di una prima raccomandata con avvisodi ricevimento indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], presso la quale il ricorrente avevaeletto domicilio; tuttavia, in occasione dell’accesso del 20 marzo 2025 l’atto non èstato consegnato per temporanea assenza del destinatario e il giorno stesso,pertanto, si è proceduto al suo deposito presso l’ufficio postale e all’avviso alricorrente dei suddetti adempimenti mediante invio, presso lo stesso indirizzo, diuna seconda raccomandata con avviso di ricevimento; il successivo 31 marzo, nonavendo il destinatario curato il ritiro entro il termine di dieci giorni, l’atto è statorestituito al mittente. [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver mai provveduto al ritiro.La disciplina normativa di riferimento è costituita dagli artt. 170 cod. proc.pen. e 8 legge 20 novembre 1982.

Quest’ultima disposizione, in particolare,prevede che, in caso di omessa consegna del piego raccomandato per rifiuto,assenza o inidoneità delle persone abilitate a riceverlo ovvero per temporaneaassenza del destinatario, la busta deve essere depositata presso l’ufficio postalepiù vicino (comma 1); contestualmente, del tentativo di notifica del piego e delsuo avvenuto deposito deve essere dato avviso al destinatario medianteraccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’invito a ritirare l’atto entrosei mesi e l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsidieci giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata (comma 4).Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in caso di notifica a mezzoposta, la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario si perfeziona, dopol'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l'ulteriore adempimentodella mera spedizione della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenutodeposito dell'atto, mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i qualiha notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione dellaraccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svoltedall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta letteraraccomandata (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, Rv. 277583; 3, n. 36598 del02/02/2017, Rv. 270729; 5, n. 3514 del 19/09/2018, Rv. 275341; 5, n. 40481del 18/05/2018, Rv. 273886; 3, n. 11938 del 10/11/2016, Rv. 270306; 3, n.32119 del 11/06/2013, Rv. 257052).Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è progressivamente affermato unopposto orientamento per cui la notifica a mezzo posta non eseguita per lamancata consegna dell'atto ovvero per la sua consegna a persona diversa daquella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la solaspedizione della seconda lettera raccomandata, essendo necessaria la prova certaanche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (Sez.4, n. 446 del 30/4/2025, Rv. 288267; 4, n. 4359 del 9/1/2024, Rv. 285702 – 01;5, n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429; 3, n. 36330 del 30/06/2021, Rv.2819472, n. 24807 del 04/04/2019, Rv. 276968).

Il principio è stato recepitoanche dalle Sezioni Unite civili (n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953), che hannoaffermato come, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto diriceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero perassenza o inidoneità di altre persone, la prova del perfezionamento della proceduranotificatoria può essere data esclusivamente mediante la produzione dell'avviso diricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito presso l'ufficiopostale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellaraccomandata stessa.Tale orientamento deve essere condiviso, in quanto la mera spedizionedell’avviso di deposito sarebbe del tutto inutile se non avesse rilevanzal'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dell'interessato.

Tali conclusioniappaiono poi in linea con la sentenza della Corte cost. n. del 20 settembre 1998n. 346, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazionedell'art. 8, quarto comma, legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui nonprevedeva che, in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario o a personeidonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata conavviso di ricevimento.

L'indicazione di tale sentenza, poi recepita dal legislatoreordinario, non era infatti diretta ad introdurre un adempimento ultroneo epuramente formale, ma a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte deldestinatario quale condizione di conformità ai principi costituzionali dellaprocedura di notificazione a mezzo posta.

Non a caso, infatti, la Cortenell'occasione aveva precisato che l'informazione del destinatario dovesseavvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento,quest’ultimo, la cui finalità di dare prova dell’effettiva ricezione della raccomandatarisulterebbe svuotata nel caso in cui si ritenesse sufficiente, ai fini della validitàdella notifica, il dato della mera spedizione.Nel caso di specie, in applicazione di tali principi, non si può ritenereperfezionata la notifica in quanto non risulta che sia mai entrata nella sfera diconoscenza del ricorrente la raccomandata contenente l’avviso di deposito previstodall’art. 8, 4° comma legge 20 novembre 1982, n. 890.2.

L’accoglimento di tale eccezione, che ha valore assorbente rispetto a tuttigli altri motivi di ricorso, comporta l’annullamento della sentenza ai soli effetticivili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado diappello (art. 622 cod. proc. pen.).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Genova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente alla questione del difetto dinotifica della citazione in appello;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Imperia, ha dichiarato non doversi procedere contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, in quantoestinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della pronuncia di primogrado.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e omessaassunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1 lettere d) ed e) cod. proc. pen.con riguardo all’omessa acquisizione del video relativo alle operazioni di soccorsodel 5 aprile 1992.Osserva il ricorrente che, nonostante il video costituisca il perno della tesiaccusatoria, in quanto relativo ad un intervento dei Vigili del Fuoco cui aveva presoparte il padre della parte civile e sul quale si sono poi innestate le frasi oggetto dicontestazione, esso non è mai stato acquisito. Tanto il Tribunale che la Corte diappello si sono infatti riferiti ad esso rifacendosi esclusivamente alle prove orali ealla documentazione cartacea depositata dalle parti, senza quindi visionarlo eomettendo dunque di valutare direttamente se esso contenesse frasi diffamatoriericonducibili al ricorrente. In particolare, l’acquisizione e la visione del filmatosarebbero state idonee a chiarire l’identità della persona soccorsa e le circostanzedell’intervento poi oggetto dei commenti di cui si contesta la carica diffamatoria.Tale attività istruttoria, inoltre, avrebbe potuto far luce sull’effettiva fondatezzadei motivi sui quali si fonda l’onorificenza concessa al padre della parte civili, vistoche l’operato di questi è stato espressamente messo in discussione dal ricorrente.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere c) ed e) cod. proc. pen. per la mancataapplicazione di norme previste a pena di nullità a tutela del diritto di difesa.In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado gli ha negatoil diritto di rendere dichiarazioni spontanee e ha ingiustamente respinto la richiestadi sentire quale teste l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al contesto dellavicenda oltre che alla disponibilità del video prima citato. Il ricorrente ribadisceinoltre il vizio consistente nella mancata acquisizione del video, sottolineandonel’attinenza con una violazione del diritto di difesa e lamentando anche il rigettodella richiesta di perizia per verificare la capacità di stare in giudizio. Si contestanoinfine l’omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa (sentenzan. 695/1994 di questa Corte, atti di morte, decreto del Presidente della Repubblicadel 17 novembre 1992, documentazione notarile, atti successori, informativa direato del 5 aprile 1992) e la nullità della sentenza derivante dall’omessa citazionedel ricorrente per il processo di appello.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso limitatamente aldifetto di notifica della citazione in appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, relativamente all’eccezione di nullitàdella sentenza per omessa citazione del ricorrente nel giudizio di appello.L’esame degli atti rivela che la procedura di notifica del decreto di citazione èiniziata con l’invio, in data 19 marzo 2025, di una prima raccomandata con avvisodi ricevimento indirizzata a [OSCURATO:PERSONA], presso la quale il ricorrente avevaeletto domicilio; tuttavia, in occasione dell’accesso del 20 marzo 2025 l’atto non èstato consegnato per temporanea assenza del destinatario e il giorno stesso,pertanto, si è proceduto al suo deposito presso l’ufficio postale e all’avviso alricorrente dei suddetti adempimenti mediante invio, presso lo stesso indirizzo, diuna seconda raccomandata con avviso di ricevimento; il successivo 31 marzo, nonavendo il destinatario curato il ritiro entro il termine di dieci giorni, l’atto è statorestituito al mittente. [OSCURATO:PERSONA] non risulta aver mai provveduto al ritiro.La disciplina normativa di riferimento è costituita dagli artt. 170 cod. proc.pen. e 8 legge 20 novembre 1982. Quest’ultima disposizione, in particolare,prevede che, in caso di omessa consegna del piego raccomandato per rifiuto,assenza o inidoneità delle persone abilitate a riceverlo ovvero per temporaneaassenza del destinatario, la busta deve essere depositata presso l’ufficio postalepiù vicino (comma 1); contestualmente, del tentativo di notifica del piego e delsuo avvenuto deposito deve essere dato avviso al destinatario medianteraccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’invito a ritirare l’atto entrosei mesi e l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsidieci giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata (comma 4).Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in caso di notifica a mezzoposta, la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario si perfeziona, dopol'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l'ulteriore adempimentodella mera spedizione della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenutodeposito dell'atto, mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i qualiha notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione dellaraccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svoltedall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta letteraraccomandata (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, Rv. 277583; 3, n. 36598 del02/02/2017, Rv. 270729; 5, n. 3514 del 19/09/2018, Rv. 275341; 5, n. 40481del 18/05/2018, Rv. 273886; 3, n. 11938 del 10/11/2016, Rv. 270306; 3, n.32119 del 11/06/2013, Rv. 257052).Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si è progressivamente affermato unopposto orientamento per cui la notifica a mezzo posta non eseguita per lamancata consegna dell'atto ovvero per la sua consegna a persona diversa daquella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la solaspedizione della seconda lettera raccomandata, essendo necessaria la prova certaanche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (Sez.4, n. 446 del 30/4/2025, Rv. 288267; 4, n. 4359 del 9/1/2024, Rv. 285702 – 01;5, n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429; 3, n. 36330 del 30/06/2021, Rv.2819472, n. 24807 del 04/04/2019, Rv. 276968). Il principio è stato recepitoanche dalle Sezioni Unite civili (n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953), che hannoaffermato come, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto diriceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero perassenza o inidoneità di altre persone, la prova del perfezionamento della proceduranotificatoria può essere data esclusivamente mediante la produzione dell'avviso diricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito presso l'ufficiopostale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellaraccomandata stessa.Tale orientamento deve essere condiviso, in quanto la mera spedizionedell’avviso di deposito sarebbe del tutto inutile se non avesse rilevanzal'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dell'interessato. Tali conclusioniappaiono poi in linea con la sentenza della Corte cost. n. del 20 settembre 1998n. 346, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazionedell'art. 8, quarto comma, legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui nonprevedeva che, in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario o a personeidonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata conavviso di ricevimento. L'indicazione di tale sentenza, poi recepita dal legislatoreordinario, non era infatti diretta ad introdurre un adempimento ultroneo epuramente formale, ma a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte deldestinatario quale condizione di conformità ai principi costituzionali dellaprocedura di notificazione a mezzo posta. Non a caso, infatti, la Cortenell'occasione aveva precisato che l'informazione del destinatario dovesseavvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento,quest’ultimo, la cui finalità di dare prova dell’effettiva ricezione della raccomandatarisulterebbe svuotata nel caso in cui si ritenesse sufficiente, ai fini della validitàdella notifica, il dato della mera spedizione.Nel caso di specie, in applicazione di tali principi, non si può ritenereperfezionata la notifica in quanto non risulta che sia mai entrata nella sfera diconoscenza del ricorrente la raccomandata contenente l’avviso di deposito previstodall’art. 8, 4° comma legge 20 novembre 1982, n. 890.2. L’accoglimento di tale eccezione, che ha valore assorbente rispetto a tuttigli altri motivi di ricorso, comporta l’annullamento della sentenza ai soli effetticivili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado diappello (art. 622 cod. proc. pen.). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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