CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11812/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto in abitazione aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; letta la memoria difensiva, pervenuta in Cancelleria, via PEC, il 23 gennaio 2025; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando il travisamento della prova e la violazione delle regole processuali in materia di valutazione della chiamata di correo, non siano consentiti in sede di legittimità, perché in realtà finalizzati a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate, con motivazione congrua e logica, dai Giudici di merito, i quali hanno evidenziato, in particolare, il puntuale riconoscimento dell'imputato effettuato dai Carabinieri, rispetto al quale il presunto travisamento probatorio non è stato illustrato con chiarezza da parte del ricorrente; ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorso denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, siano manifestamente infondati, avendo il Giudice di merito effettuato un puntuale e congruo riferimento agli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini del relativo giudizio, in conformità di quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude la necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi della concreta situazione di fatto, per limitarsi soltanto a quelli concretamente ritenuti significativi per il relativo apprezzamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025; Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente