CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del 4.3.2021 con cui il GUP di Taranto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di falso, truffa e sostituzione di persona e l'aveva perciò condannata alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore della Roberti lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità sostenendo che la Corte di Appello si sarebb limitata a ripercorrere le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado senza tener conto delle considerazioni difensive relative, in particolare, alla personalità dell'imputata meritevole di un trattamento sanzìonatorio più benevolo. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha più volte sottolineato che deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass. Pen., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.). Quanto alla pur dedotta violazione di legge, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Le considerazioni svolte con riguardo al trattamento sanzionatorio non riescono, infine, ad evidenziare profili di legittimità poiché la Corte di Appello non ha omesso di prendere in esame gli elementi a tal fine segnalati dalla difesa argomentando sulla loro rilevanza in termini non manifestamente illogici e rispetto ai quali il ricorso finisce con il proporre censure di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend