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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1993

Cassazione n. 35480/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/05/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 167/ RG 15475 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. I ricorsi sono inammissibili in quanto interamente reiterativi dei motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentiti in sede di legittimità.

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a censurare, in termini apodittici, che le sentenze di merito avessero fondato la responsabilità dell'imputato su telefonate prive di rilievo probatorio, senza indicare quali, nonostante la sentenza di primo grado ne abbia riportate testualmente numerose (pagg. 46-52 della sentenza di primo grado).

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al primo motivo non si è posto in confronto con la sentenza impugnata che ha affrontato a pag. 8 il tema del tempus commissi delicti rispetto al capo di imputazione - che contesta i fatti da settembre al primo novembre 2018 - e rispetto alla sentenza del Tribunale che a pag. 3 lo richiama pur dando atto, senza alcuna incidenza su responsabilità e sanzione, che l'attività illecita fosse preesistente.

Il secondo motivo di ricorso, sulla mancata qualificazione del delitto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato alla luce dei puntuali argomenti di cui alle pagg. 14-15 relativi all'abitualità e all'elevata frequenza di spaccio di stupefacenti a numerosi acquirenti.

Il terzo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è stato risolto con puntuali argomenti giuridici e di fatto alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata.

5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera/7teryora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/05/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 167/ RG 15475 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili in quanto interamente reiterativi dei motivi di ricorso cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto e comunque non consentiti in sede di legittimità. 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a censurare, in termini apodittici, che le sentenze di merito avessero fondato la responsabilità dell'imputato su telefonate prive di rilievo probatorio, senza indicare quali, nonostante la sentenza di primo grado ne abbia riportate testualmente numerose (pagg. 46-52 della sentenza di primo grado). 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al primo motivo non si è posto in confronto con la sentenza impugnata che ha affrontato a pag. 8 il tema del tempus commissi delicti rispetto al capo di imputazione - che contesta i fatti da settembre al primo novembre 2018 - e rispetto alla sentenza del Tribunale che a pag. 3 lo richiama pur dando atto, senza alcuna incidenza su responsabilità e sanzione, che l'attività illecita fosse preesistente. Il secondo motivo di ricorso, sulla mancata qualificazione del delitto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato alla luce dei puntuali argomenti di cui alle pagg. 14-15 relativi all'abitualità e all'elevata frequenza di spaccio di stupefacenti a numerosi acquirenti. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è stato risolto con puntuali argomenti giuridici e di fatto alle pagine 15 e 16 della sentenza impugnata. 5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera/7teryora [OSCURATO:PERSONA]
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