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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 32263/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12692/2026 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando con un primo motivo vizio motivazio-nale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1), non avendo la corte territoriale preso in considerazione le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e con un secondo motivo mancanza o contraddittoria motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richie-ste e sollecita una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legitti-mità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale in punto di responsabilità (pagg. 3-5) che appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e con cui, in concreto, il ricorso non si confronta.

2.2. quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argo-mentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non puni-bilità riferendosi a circostanze specifiche del fatto, ovvero l'alto tasso alcolemico riscontrato e il tentativo di giustificare il proprio tasso alcolemico con la circostanza di essere andato al [OSCURATO:PERSONA] a festeggiare la nascita della nipotina.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il 2N. 12692/2026 RG. giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite-nuti rilevanti (così Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre-detto).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C [OSCURATO:PERSONA] \ k.

DEPO 11/43 [OSCURATO:PERSONA] 2 8 AGO 2026 Doti. ssa Kat C ,nente 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12692/2026 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando con un primo motivo vizio motivazio-nale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova in punto affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 1), non avendo la corte territoriale preso in considerazione le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e con un secondo motivo mancanza o contraddittoria motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richie-ste e sollecita una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legitti-mità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale in punto di responsabilità (pagg. 3-5) che appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e con cui, in concreto, il ricorso non si confronta. 2.2. quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argo-mentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non puni-bilità riferendosi a circostanze specifiche del fatto, ovvero l'alto tasso alcolemico riscontrato e il tentativo di giustificare il proprio tasso alcolemico con la circostanza di essere andato al [OSCURATO:PERSONA] a festeggiare la nascita della nipotina. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il 2N. 12692/2026 RG. giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite-nuti rilevanti (così Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre-detto). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C [OSCURATO:PERSONA] \ k. DEPO 11/43 [OSCURATO:PERSONA] 2 8 AGO 2026 Doti. ssa Kat C ,nente 3
Sentenza Cassazione n. 32263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris