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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10451/2026

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ONE – ADER, in persona del Direttorepro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrenti –contro1 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n.210/1/18, depositata il 24/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi diaccertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, divenuti definitiviper omessa impugnazione.

Successivamente notificava alla società 1Energia s.r.l., quale cessionaria di ramo d’azienda e responsabile in solidoex art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 472/1997, due cartelle dipagamento, aventi n. 080 2009 0013533539 e n. 080 2012 0038448079,Numero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026rispettivamente per gli importi di euro 3.981.784,68 ed euro 695.019,56,comprensivi di interessi e sanzioni, a titolo di [OSCURATO:SOCIETA]., con separati ricorsi, impugnava le due cartelledinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo: a)la nullità degli atti per violazione del diritto al contraddittorio conseguenteall’omessa notifica dell’avviso di accertamento, per violazione del diritto didifesa e per mancata prova della supposta frode ai creditori; b) laviolazione dei principi di proporzionalità, buona fede e ragionevolezza; c)l’errata applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997; d) la nullità perdifetto di motivazione e per violazione di legge: mancata indicazione delcalcolo degli interessi, decadenza dal potere di notifica della cartella,mancanza dei presupposti per l’emissione del ruolo straordinario,limitazione della responsabilità del cessionario al valore del ramod’azienda ceduta.La CTP, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva in baseall’assorbente rilievo della nullità assoluta delle notifiche degli avvisi diaccertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente venirmeno della corresponsabilità della debitrice solidale.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Umbria.

La società contribuenteproponeva appello incidentale in relazione alle eccezioni rimaste assorbitenella pronuncia di primo grado, nonché in relazione alle spese di lite.La CTR rigettava il gravame dell’Ufficio.3.

Hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidandosi a quattro motivi.La società contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.Numero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR attribuito rilevanza aduna questione – quella del mancato perfezionamento della notifica degliconseguente invalidità derivata delle cartelle – in realtà non prospettatacon il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mainammissibilmente introdotta solo con le memorie illustrative ex art. 32del codice del processo tributario, le quali non possono contenere nuovimotivi, ma solo l’illustrazione di quelli già articolati con l’atto introduttivo.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione/falsa applicazionedegli artt. 14 del d.lgs. n. 472/1997 e 19, comma 3, del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCTR trascurato di considerare che la società contribuente non eralegittimata a dolersi dell’invalidità della notifica degli avvisi diaccertamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., potendo solo quest’ultima sollevaresiffatta eccezione impugnando nei termini di legge gli atti impositivinotificatile.La contribuente avrebbe potuto far valere i soli vizi propri dellecartelle di pagamento alla stessa notificate, essendole preclusal’opponibilità di vizi riconducibili agli atti presupposti indirizzati ad altrosoggetto.3.

Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedell’art. 60-bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente escluso il validoperfezionamento delle notifiche degli avvisi di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., sebbene la documentazione in atti comprovasse il rispetto di tutte leformalità previste dal citato art. 60-bis.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione/falsa applicazionedell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente esclusol’avvenuto perfezionamento della notifica alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’avviso diNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026accertamento per l’anno 2006, trattandosi di statuizione in contrasto conla giurisprudenza formatasi in materia di notificazione per “irreperibilitàassoluta” del destinatario.5.

Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso per cassazioneè stato spedito per la notifica a mezzo pec in data 26/11/2018 all’indirizzo“[OSCURATO:EMAIL]”, e ciò ai sensi dell’art. 3-bis della legge n.53/1994 e dell’art. 55 della legge n. 69/2009; l’Avvocatura ha depositato,oltre alla relata di notifica, la ricevuta di accettazione nonché l’avviso dimancata consegna generato dal sistema attestante l’errore «5.2.2 –casella piena».5.1 In mancanza di svolgimento di attività difensiva dell’intimata, vaesaminata d’ufficio la questione pregiudiziale di rito relativa allanotificazione del ricorso, che va scrutinata in base ai principi espressi dallarecente Cass., Sez.

U., 05/11/2024, n. 28452, che, dando continuità adun’opzione ermeneutica già presente nella giurisprudenza di questa Corte(Cass. 20/07/2018, n. 19397; Cass. 18/11/2019, n. 29851; Cass.30/12/2019, n. 34736), ha affermato che la notificazione eseguita amezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994, neltesto antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non siperfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile aldestinatario, un avviso di mancata consegna (nel caso esaminato dalleSezioni Unite, per saturazione della casella, come nella fattispecie inesame), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna,sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno diun termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente ilprocedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt.137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è statagenerata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 prevede, infatti,testualmente: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nelNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione previstadall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 68/2005(Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronicacertificata), la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è fornita al mittentedal gestore di pec utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2)e dà al mittente la «prova che il suo messaggio di posta elettronicacertificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiaratodal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione» (comma 3).La RdAC, che può contenere anche la copia completa del messaggiodi posta elettronica certificata consegnato (comma 4), è, quindi,«rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di postaelettronica certificata nella casella di posta elettronica messa adisposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenutalettura da parte del soggetto destinatario» (comma 5).L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 disciplina, dunque,una fattispecie di perfezionamento della notificazione che si fonda,esclusivamente, sulla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta,è evento specificamente regolato con effetti determinati.In mancanza di essa, deve quindi evidentemente ritenersi che ilprocedimento notificatorio non sia andato a buon fine, come avvenuto nelcaso di specie.Il predetto arresto delle Sezioni Unite ha, altresì, evidenziato cheanche in casi siffatti vada fatta applicazione del principio per cui in caso dinotifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni nonimputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, perNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare ilprocesso notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività glitempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvocircostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (principi posti daCass., Sez.

U., 15/07/2016, n. 14594).Si è anche precisato, in tema di giudizio di legittimità, che ilricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a luinon imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio diragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimentonotificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.,senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione,sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiaratoinammissibile per omessa notifica (Cass. 08/03/2017, n. 5974).5.2 Nel caso di specie, pacifica la mancata consegna del messaggiopec contenente la notifica del ricorso per cassazione, non risultadimostrato che a tale esito negativo abbia fatto seguito la ripresa delprocedimento notificatorio, circostanza cui consegue, in mancanza disvolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata, la pronuncia diinammissibilità del ricorso.5.3 Deve, infine, rilevarsi che il ricorso per cassazione risultanotificato a mezzo pec, nella medesima data del 26/11/2018, ancheall’indirizzo pec della società contribuente, ossia “[OSCURATO:EMAIL]”.

Maanche tale notifica, già di per sé nulla in quanto non eseguita presso ildifensore domiciliatario, non si è perfezionata, avendo l’Avvocatura delloStato prodotto l’avviso di mancata consegna attestante l’errore «5.1.1 –indirizzo non valido».E anche in tal caso non risulta che parte ricorrente abbiatempestivamente riattivato il procedimento notificatorio, sicché non puòNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026che ugualmente pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso(cfr., per un caso analogo, Cass. 11/07/2025, n. 19090).6.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE – ADER, in persona del Direttorepro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrenti –contro1 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n.210/1/18, depositata il 24/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi diaccertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, divenuti definitiviper omessa impugnazione. Successivamente notificava alla società 1Energia s.r.l., quale cessionaria di ramo d’azienda e responsabile in solidoex art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 472/1997, due cartelle dipagamento, aventi n. 080 2009 0013533539 e n. 080 2012 0038448079,Numero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026rispettivamente per gli importi di euro 3.981.784,68 ed euro 695.019,56,comprensivi di interessi e sanzioni, a titolo di [OSCURATO:SOCIETA]., con separati ricorsi, impugnava le due cartelledinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo: a)la nullità degli atti per violazione del diritto al contraddittorio conseguenteall’omessa notifica dell’avviso di accertamento, per violazione del diritto didifesa e per mancata prova della supposta frode ai creditori; b) laviolazione dei principi di proporzionalità, buona fede e ragionevolezza; c)l’errata applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997; d) la nullità perdifetto di motivazione e per violazione di legge: mancata indicazione delcalcolo degli interessi, decadenza dal potere di notifica della cartella,mancanza dei presupposti per l’emissione del ruolo straordinario,limitazione della responsabilità del cessionario al valore del ramod’azienda ceduta.La CTP, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva in baseall’assorbente rilievo della nullità assoluta delle notifiche degli avvisi diaccertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente venirmeno della corresponsabilità della debitrice solidale.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale dell’Umbria. La società contribuenteproponeva appello incidentale in relazione alle eccezioni rimaste assorbitenella pronuncia di primo grado, nonché in relazione alle spese di lite.La CTR rigettava il gravame dell’Ufficio.3. Hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidandosi a quattro motivi.La società contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.Numero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR attribuito rilevanza aduna questione – quella del mancato perfezionamento della notifica degliconseguente invalidità derivata delle cartelle – in realtà non prospettatacon il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mainammissibilmente introdotta solo con le memorie illustrative ex art. 32del codice del processo tributario, le quali non possono contenere nuovimotivi, ma solo l’illustrazione di quelli già articolati con l’atto introduttivo.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione/falsa applicazionedegli artt. 14 del d.lgs. n. 472/1997 e 19, comma 3, del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver laCTR trascurato di considerare che la società contribuente non eralegittimata a dolersi dell’invalidità della notifica degli avvisi diaccertamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., potendo solo quest’ultima sollevaresiffatta eccezione impugnando nei termini di legge gli atti impositivinotificatile.La contribuente avrebbe potuto far valere i soli vizi propri dellecartelle di pagamento alla stessa notificate, essendole preclusal’opponibilità di vizi riconducibili agli atti presupposti indirizzati ad altrosoggetto.3. Con il terzo motivo si assume la violazione e falsa applicazionedell’art. 60-bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente escluso il validoperfezionamento delle notifiche degli avvisi di accertamento alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., sebbene la documentazione in atti comprovasse il rispetto di tutte leformalità previste dal citato art. 60-bis.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione/falsa applicazionedell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente esclusol’avvenuto perfezionamento della notifica alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’avviso diNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026accertamento per l’anno 2006, trattandosi di statuizione in contrasto conla giurisprudenza formatasi in materia di notificazione per “irreperibilitàassoluta” del destinatario.5. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso per cassazioneè stato spedito per la notifica a mezzo pec in data 26/11/2018 all’indirizzo“[OSCURATO:EMAIL]”, e ciò ai sensi dell’art. 3-bis della legge n.53/1994 e dell’art. 55 della legge n. 69/2009; l’Avvocatura ha depositato,oltre alla relata di notifica, la ricevuta di accettazione nonché l’avviso dimancata consegna generato dal sistema attestante l’errore «5.2.2 –casella piena».5.1 In mancanza di svolgimento di attività difensiva dell’intimata, vaesaminata d’ufficio la questione pregiudiziale di rito relativa allanotificazione del ricorso, che va scrutinata in base ai principi espressi dallarecente Cass., Sez. U., 05/11/2024, n. 28452, che, dando continuità adun’opzione ermeneutica già presente nella giurisprudenza di questa Corte(Cass. 20/07/2018, n. 19397; Cass. 18/11/2019, n. 29851; Cass.30/12/2019, n. 34736), ha affermato che la notificazione eseguita amezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994, neltesto antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non siperfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile aldestinatario, un avviso di mancata consegna (nel caso esaminato dalleSezioni Unite, per saturazione della casella, come nella fattispecie inesame), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna,sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno diun termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente ilprocedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt.137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è statagenerata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 prevede, infatti,testualmente: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nelNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione previstadall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68».Giova rammentare che, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 68/2005(Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronicacertificata), la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è fornita al mittentedal gestore di pec utilizzato dal destinatario della notificazione (comma 2)e dà al mittente la «prova che il suo messaggio di posta elettronicacertificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiaratodal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione» (comma 3).La RdAC, che può contenere anche la copia completa del messaggiodi posta elettronica certificata consegnato (comma 4), è, quindi,«rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di postaelettronica certificata nella casella di posta elettronica messa adisposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenutalettura da parte del soggetto destinatario» (comma 5).L’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 disciplina, dunque,una fattispecie di perfezionamento della notificazione che si fonda,esclusivamente, sulla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta,è evento specificamente regolato con effetti determinati.In mancanza di essa, deve quindi evidentemente ritenersi che ilprocedimento notificatorio non sia andato a buon fine, come avvenuto nelcaso di specie.Il predetto arresto delle Sezioni Unite ha, altresì, evidenziato cheanche in casi siffatti vada fatta applicazione del principio per cui in caso dinotifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni nonimputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, perNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare ilprocesso notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività glitempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvocircostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (principi posti daCass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594).Si è anche precisato, in tema di giudizio di legittimità, che ilricorrente, appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per causa a luinon imputabile, ha l'onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio diragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimentonotificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.,senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione,sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiaratoinammissibile per omessa notifica (Cass. 08/03/2017, n. 5974).5.2 Nel caso di specie, pacifica la mancata consegna del messaggiopec contenente la notifica del ricorso per cassazione, non risultadimostrato che a tale esito negativo abbia fatto seguito la ripresa delprocedimento notificatorio, circostanza cui consegue, in mancanza disvolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata, la pronuncia diinammissibilità del ricorso.5.3 Deve, infine, rilevarsi che il ricorso per cassazione risultanotificato a mezzo pec, nella medesima data del 26/11/2018, ancheall’indirizzo pec della società contribuente, ossia “[OSCURATO:EMAIL]”. Maanche tale notifica, già di per sé nulla in quanto non eseguita presso ildifensore domiciliatario, non si è perfezionata, avendo l’Avvocatura delloStato prodotto l’avviso di mancata consegna attestante l’errore «5.1.1 –indirizzo non valido».E anche in tal caso non risulta che parte ricorrente abbiatempestivamente riattivato il procedimento notificatorio, sicché non puòNumero registro generale 34928/2018Numero sezionale 3018/2026Numero di raccolta generale 10451/2026Data pubblicazione 21/04/2026che ugualmente pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso(cfr., per un caso analogo, Cass. 11/07/2025, n. 19090).6. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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