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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16969/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si è proceduto de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli ai sensi degli artt. 337, 495 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta illegalità della pena in quanto il giudice non aveva adeguatamente motivato la sua misura in adesione ai criteri fissati dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma solo la sua errata quantificazione.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 1 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si è proceduto de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Mantova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati ascrittigli ai sensi degli artt. 337, 495 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta illegalità della pena in quanto il giudice non aveva adeguatamente motivato la sua misura in adesione ai criteri fissati dagli artt. 133 e 133 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile perché non deduce l'illegalità della pena ma solo la sua errata quantificazione. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1 mar
Sentenza Cassazione n. 16969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris