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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 dicembre 2025

Cassazione n. 34166/2025

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io dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]( C.F._1 ) che lo rappresenta e difende-ricorrente-MINISTERO DELL'INTERNO, ,-intimato -avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1383/2025depositata il 18/03/2025.Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/D1at1a /pu2b0bli2ca5zio ne 26/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Il Tribunale di Venezia con sentenza 1383/2025 rigettaval’impugnazione proposta da R.R. avverso ildiniego di protezione speciale Cat.

A. OMISSIS .

OMemesso dalla Questura di Lg_1 il Data_1 , notificato ilData_2 .Il primo giudice per gli aspetti che qui rilevano, inquadrata lafattispecie nella disciplina previgente il c.d. decreto Cutro esegnatamente nell’art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, percome modificato dal D.L. n. 130/2020 che, vieta di espellere lostraniero ove esistano fondati motivi per ritenere chel’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe unaviolazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno chel’espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezzanazionale, l’ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione dellasalute riteneva insussistenti nella specie i relativi presupposti.Osservava che il ricorrente aveva dimostrato di aver lavorato comelavoratore autonomo sino al 2020 svolgendo attività lavorativa diimport ed esport.Con riguardo alla condizione abitativa, rilevava che il ricorrenteaveva prodotto comunicazione di ospitalità, presso un immobile sitoin Lg_1 valida dal 15/07/2024 e fino al 16/01/2025 rilasciata daun connazionale (doc. 13), risultando avere vissuto nel predettoComune anche nei periodi precedenti, in prevalenza, ospitato daconnazionali2 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025Ha poi rilevato che il medesimo aveva prodotto una letterDaat ad puabtbalictaazio ne 26/12/202518.07.2024 (doc. 10) proveniente da N.U. qualificatosicome “datore di lavoro” il quale aveva dichiarato, a seguito dicolloqui intercorsi, di “confermare l’intenzione” di assumere ilricorrente “con decorrenza dal mese di luglio” e con “attribuzionedella qualifica D e l’inquadramento nel livello 6” del vigente CCNLdel settore commercio, laddove egli divenisse titolare di permessodi soggiorno.Alla luce dei dati raccolti il Tribunale riteneva che il ricorrente nonavesse non avesse dimostrato di percepire attualmente (e/o di averpercepito nell’ultimo biennio) redditi che gli consentissero unasostanziale autonomia economica in Italia sottolineando che nonera stato dedotto né documentato l’esistenza di legami di carattereaffettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensidell’art. 8 CEDU.In questo contesto escludeva che il rimpatrio del ricorrentepotesse tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vitaprivata e familiare o comunque in una significativa ed effettivacompromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.Avverso tale sentenza R.R. ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non haresistito il Ministero degli Interni.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con l’unico motivo il ricorrente si duole della violazione ed errataapplicazione dell’art. 19 comma 1.1 d lgs. 286/1998 in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale di Venezia violato lanormativa prevista dall’art. 19 comma 1.1 d. lgs. 286/1998omettendo di considerare la lunga permanenza nel territorio3 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025italiana quale presupposto fondante un consolidato dDiartait ptuobb licazlio ne 26/12/2025rispetto della vita privata e familiare che verrebbe violato, in casodi rimpatrio, in spregio all’art. 8 CEDU.Sostiene che sarebbe mancata una valutazione individuale, cheavrebbe dovuto necessariamente riguardare anche la vita privata efamiliare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egliha vissuto prima della partenza e a cui egli si troverebbe esposto inconseguenza del rimpatrioIl ricorso è inammissibile.il Tribunale ha respinto la domanda di riconoscimento del permessodi soggiorno per protezione speciale, avendo ritenuto insussistenti ipresupposti della nuova protezione speciale di cui al D.L. 130/2020,perché non risultava dimostrato un livello apprezzabile diintegrazione in Italia, in quanto ha considerato che allo stato nonera stato documentato la percezione di una entrata in grado digarantire il necessario per il suo sostentamento, l’assenza di legamiaffettivi e sociali.A fronte di ciò, da un lato, i fatti dedotti e posti a fondamentodell'unico motivo di ricorso si connotano in termini di assolutagenericità e astrattezza (non vi è specificazione in meritoall'asserito pregiudizio alla vita privata derivante dal rimpatrio, allacompressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza edel conflitto latente in corso nel paese di origine) e, dall'altro, l'attonon si confronta con la ratio decidendi caratterizzante ilprovvedimento impugnato, fondata - anch'essa - sul rilievo, daparte del Tribunale di Venezia, dell'assenza di allegazioni idonee aprovare una sufficiente integrazione sul piano sociale ,sullamancanza di prova di legami familiari in Italia di natura e effettività4 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025tali da precluderne il rimpatrio e di una attuale vuNlunmerroa dib raiclictoàlta gdeneelr ale 34166/2025Data pubblicazione 26/12/2025ricorrente.La decisione risulta immune da vizi perché nell'esplicare lavalutazione di fatto il Tribunale si è attenuto al principio secondo ilquale "In tema di protezione internazionale "speciale", la secondaparte dell'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286 del 1998, comemodificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimitàavverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigoredella legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievoall'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, davalutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincolifamiliari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suosoggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali conil suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudiziodi comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppurenelle forme della comparazione attenuata con proporzionalitàinversa" (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 9080/2023), non avendoriscontrato il giudice di merito indici sufficienti di integrazionesociale e la censura sollecita impropriamente il riesame del meritoinammissibile in sede di legittimità.La sentenza impugnata risulta, quindi, adeguatamente motivata edi restanti profili di censura sono svolti in maniera del tutto astrattae priva di diretto collegamento con la sentenza impugnata.Il ricorrente non spiega quali sarebbero le circostanze fattuali cheove rilevate avrebbero condotto ad un esito diverso.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso vadichiarato inammissibile.5 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025Nessuna determinazione in punto spese stante la Dmataa pnubcbalictaazio ne 26/12/2025costituzione del Ministero.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 4.11.2025La Presidente([OSCURATO:PERSONA])6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]( C.F._1 ) che lo rappresenta e difende-ricorrente-MINISTERO DELL'INTERNO, ,-intimato -avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1383/2025depositata il 18/03/2025.Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/D1at1a /pu2b0bli2ca5zio ne 26/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Il Tribunale di Venezia con sentenza 1383/2025 rigettaval’impugnazione proposta da R.R. avverso ildiniego di protezione speciale Cat. A. OMISSIS . OMemesso dalla Questura di Lg_1 il Data_1 , notificato ilData_2 .Il primo giudice per gli aspetti che qui rilevano, inquadrata lafattispecie nella disciplina previgente il c.d. decreto Cutro esegnatamente nell’art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, percome modificato dal D.L. n. 130/2020 che, vieta di espellere lostraniero ove esistano fondati motivi per ritenere chel’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe unaviolazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno chel’espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezzanazionale, l’ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione dellasalute riteneva insussistenti nella specie i relativi presupposti.Osservava che il ricorrente aveva dimostrato di aver lavorato comelavoratore autonomo sino al 2020 svolgendo attività lavorativa diimport ed esport.Con riguardo alla condizione abitativa, rilevava che il ricorrenteaveva prodotto comunicazione di ospitalità, presso un immobile sitoin Lg_1 valida dal 15/07/2024 e fino al 16/01/2025 rilasciata daun connazionale (doc. 13), risultando avere vissuto nel predettoComune anche nei periodi precedenti, in prevalenza, ospitato daconnazionali2 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025Ha poi rilevato che il medesimo aveva prodotto una letterDaat ad puabtbalictaazio ne 26/12/202518.07.2024 (doc. 10) proveniente da N.U. qualificatosicome “datore di lavoro” il quale aveva dichiarato, a seguito dicolloqui intercorsi, di “confermare l’intenzione” di assumere ilricorrente “con decorrenza dal mese di luglio” e con “attribuzionedella qualifica D e l’inquadramento nel livello 6” del vigente CCNLdel settore commercio, laddove egli divenisse titolare di permessodi soggiorno.Alla luce dei dati raccolti il Tribunale riteneva che il ricorrente nonavesse non avesse dimostrato di percepire attualmente (e/o di averpercepito nell’ultimo biennio) redditi che gli consentissero unasostanziale autonomia economica in Italia sottolineando che nonera stato dedotto né documentato l’esistenza di legami di carattereaffettivo, sociale o lavorativo in Italia che possano valere ai sensidell’art. 8 CEDU.In questo contesto escludeva che il rimpatrio del ricorrentepotesse tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vitaprivata e familiare o comunque in una significativa ed effettivacompromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.Avverso tale sentenza R.R. ha propostoricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non haresistito il Ministero degli Interni.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con l’unico motivo il ricorrente si duole della violazione ed errataapplicazione dell’art. 19 comma 1.1 d lgs. 286/1998 in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale di Venezia violato lanormativa prevista dall’art. 19 comma 1.1 d. lgs. 286/1998omettendo di considerare la lunga permanenza nel territorio3 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025italiana quale presupposto fondante un consolidato dDiartait ptuobb licazlio ne 26/12/2025rispetto della vita privata e familiare che verrebbe violato, in casodi rimpatrio, in spregio all’art. 8 CEDU.Sostiene che sarebbe mancata una valutazione individuale, cheavrebbe dovuto necessariamente riguardare anche la vita privata efamiliare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egliha vissuto prima della partenza e a cui egli si troverebbe esposto inconseguenza del rimpatrioIl ricorso è inammissibile.il Tribunale ha respinto la domanda di riconoscimento del permessodi soggiorno per protezione speciale, avendo ritenuto insussistenti ipresupposti della nuova protezione speciale di cui al D.L. 130/2020,perché non risultava dimostrato un livello apprezzabile diintegrazione in Italia, in quanto ha considerato che allo stato nonera stato documentato la percezione di una entrata in grado digarantire il necessario per il suo sostentamento, l’assenza di legamiaffettivi e sociali.A fronte di ciò, da un lato, i fatti dedotti e posti a fondamentodell'unico motivo di ricorso si connotano in termini di assolutagenericità e astrattezza (non vi è specificazione in meritoall'asserito pregiudizio alla vita privata derivante dal rimpatrio, allacompressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza edel conflitto latente in corso nel paese di origine) e, dall'altro, l'attonon si confronta con la ratio decidendi caratterizzante ilprovvedimento impugnato, fondata - anch'essa - sul rilievo, daparte del Tribunale di Venezia, dell'assenza di allegazioni idonee aprovare una sufficiente integrazione sul piano sociale ,sullamancanza di prova di legami familiari in Italia di natura e effettività4 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025tali da precluderne il rimpatrio e di una attuale vuNlunmerroa dib raiclictoàlta gdeneelr ale 34166/2025Data pubblicazione 26/12/2025ricorrente.La decisione risulta immune da vizi perché nell'esplicare lavalutazione di fatto il Tribunale si è attenuto al principio secondo ilquale "In tema di protezione internazionale "speciale", la secondaparte dell'art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286 del 1998, comemodificato dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con L. n. 173 del2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimitàavverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigoredella legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievoall'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, davalutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincolifamiliari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suosoggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali conil suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudiziodi comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppurenelle forme della comparazione attenuata con proporzionalitàinversa" (Cass. n. 18455/2022; Cass. n. 9080/2023), non avendoriscontrato il giudice di merito indici sufficienti di integrazionesociale e la censura sollecita impropriamente il riesame del meritoinammissibile in sede di legittimità.La sentenza impugnata risulta, quindi, adeguatamente motivata edi restanti profili di censura sono svolti in maniera del tutto astrattae priva di diretto collegamento con la sentenza impugnata.Il ricorrente non spiega quali sarebbero le circostanze fattuali cheove rilevate avrebbero condotto ad un esito diverso.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso vadichiarato inammissibile.5 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 8222/2025Numero sezionale 3744/2025Numero di raccolta generale 34166/2025Nessuna determinazione in punto spese stante la Dmataa pnubcbalictaazio ne 26/12/2025costituzione del Ministero. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 4.11.2025La Presidente([OSCURATO:PERSONA])6 di 6