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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07044/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da censure precluse su questioni non oggetto di appello (la sentenza impugnata dà atto - e i ricorrenti sul punto nulla oppongono - che i motivi di appello avevano ad oggetto, quanto alla ritenuta responsabilità del reato contestato, soltanto la azione violenta esercitata; nulla inveceiera stato dedotto sui rispettivi ruoli nella vicenda); nonché aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancanza e alla omessa deduzione di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PresicVente Ersilia 1Rese Anna o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, in quanto costituiti da censure precluse su questioni non oggetto di appello (la sentenza impugnata dà atto - e i ricorrenti sul punto nulla oppongono - che i motivi di appello avevano ad oggetto, quanto alla ritenuta responsabilità del reato contestato, soltanto la azione violenta esercitata; nulla inveceiera stato dedotto sui rispettivi ruoli nella vicenda); nonché aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancanza e alla omessa deduzione di elementi di positiva valutazione per la concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il PresicVente Ersilia 1Rese Anna o
Sentenza Cassazione n. 07044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris