CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44112/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso le attenuanti generiche e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in relazione al reato di rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie, con i quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni della vittima e sull'evidente patrimonialità del profitto avendo l'imputato sottratto, oltre al cellulare, la borsa della donna, contenente 50 euro e mai restituita, fermo restando che nel concetto di profitto rientra anche l'utilità solo morale derivante dall'azione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]