CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 25675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22627/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 126/2021 depositata il27/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la società Sonnenfeld ricorreva con cinque motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Trento aveva confermato la condanna di essa ricorrente a demolire due edifici denominati K1 e K2 e alcune costruzioni -due “passaggi chiusi”, due serbatoi per la raccolta di acqua piovana e due cantine-, in quanto, i primi, a distanza inferiore a quella di legge dal fabbricato della società Palcos - originaria attrice e odierna controricorrente-, le altre insistenti su area gravata da servitù inaedificandi rinveniente da un contratto di vendita vincolante le parti; 2. a seguito di proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità o manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la parte ricorrente depositava istanza di decisione; 3. successivamente le parti depositavano atto in cui davano conto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia con compensazione delle spese e la ricorrente rinunciava al ricorso; considerato quanto sopra, visto l’art.391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo. Nulla deve disporsi sulle spese in ragione dell’accordo tra le parti sul punto. Neppure vi è luogo a pronuncia ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., essendo l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) applicabile in caso di decisione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso in conformità alla proposta; PQM la