CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 35767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 6585/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria e lesioni deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di rapina consumata atteso che la condotta si sarebbe arrestata alla soglia del tentativo. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato atteso che le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata. Va, invero, osservato che la corte di appello, nel richiamare la ricostruzione dei fatti operata in primo grado (v. pagg. 3/4), prendendo analiticamente in esame le censure formulate dall' imputato, con una motivazione ampia ed esaustiva e senza incorrere in alcuna illogicità, ha chiarito le ragioni per le quali nella specie era configurabile una ipotesi di rapina consumata atteso che il ricorrente si era appropriato delle merce sottraendola agli addetti che erano intervenuti solo in un secondo momento, a nulla rilevando che lo zaino contenente la refurtiva era stato, poi, abbandonato dall' imputato datosi alla fuga. Occorre del resto rilevare che ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessannento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata con riferimento alla condotta dell'imputato che insieme ad altri correi, dopo aver tagliato la cassaforte, riponendone il contenuto in una borsa, sorpreso dalla polizia mentre si trovava ancora all'interno dell'appartamento, opponeva violenza per procurasi l'impunità). (conf. Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.) (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 - dep. 08/03/2017, Tagaswill, Rv. 26985801). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere Est