CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4815/2024 depositata il14/03/2024.Numero registro generale 15954/2024Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 20725/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la compagnia aerea VoloteaS.A. innanzi al Giudice di pace di Roma, esponendo di aver acquistato unbiglietto aereo per il volo Zante – Bari, programmato per il 17 luglio 2022,e di aver subito la cancellazione del volo, senza che il vettore avesseprestato l’assistenza prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 néprovveduto al riavviamento su volo alternativo.Assumendo di aver dovuto sostenere spese ulteriori per il rientro in Italiae di aver subito un pregiudizio per la mancata assistenza, l’attore chiedevala condanna della convenuta al pagamento della compensazionepecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, nonché alrisarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute.Si costituiva la compagnia [OSCURATO:PERSONA], eccependo la ricorrenza di circostanzeeccezionali, riconducibili a uno sciopero del comparto aereo, idonee aescludere la propria responsabilità.Con sentenza n. 16191/2023, il Giudice di pace di Roma rigettava ledomande attoree, ritenendo provata la sussistenza della causa esimenteinvocata dal vettore, compensava le spese di lite e poneva a caricodell’attore le spese di registrazione della sentenza.2. Con sentenza n. 4815/2024, il Tribunale di Roma dichiaravainammissibile il gravame interposto dal Madurno, ritenendo che ladecisione del Giudice di pace fosse stata pronunciata secondo equità aisensi dell’art. 113, 2° comma, c.p.c. e che, pertanto, non fosseimpugnabile ai sensi dell’art. 339, 3° comma, c.p.c.3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il Madurnopropone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.L’intimata non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 15954/2024Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 20725/2026Data pubblicazione 18/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1342 c.c., nonché del combinato disposto degli artt.113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c.Si duole che il giudice del gravame abbia erroneamente dichiaratoinammissibile l’appello sul presupposto che la sentenza del giudice di pacesia stata pronunciata secondo equità.Lamenta non essersi considerato che la controversia trae origine dacontratto di trasporto aereo, contratto di massa concluso mediantecondizioni generali predisposte unilateralmente dal vettore, riconducibileallo schema dell’art. 1342 c.c., a prescindere dalle concrete modalità diacquisto del biglietto, sicché la causa, pur di valore inferiore a euro1.100,00, era sottratta al potere del giudice di pace di decidere secondoequità ai sensi dell’art. 113, 2° comma, c.p.c., con conseguenteammissibilità dell’appello ex art. 339, 3° comma, c.p.c.5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Inapplicazione dell’art. 339, 3° co., c.p.c. il giudice dell’appello ha ritenutoche la sentenza del giudice di pace non fosse appellabile, in mancanzadella specifica allegazione di una violazione delle norme sul procedimento,delle norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori dellamateria. Il disposto di cui all’art. 113, 2° co., c.p.c. prevedente lapronuncia secondo equità per le cause di valore inferiore a euro 1.100,00,salvo quelle relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art.1342 c.c. (tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente adoggetto l'acquisto on line di un biglietto aereo).Non risulta dall’odierno ricorrente tuttavia dimostrato, nel rispetto delrequisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,che sia stata nella specie dedotta, provata nel giudizio di merito l’avvenutaconclusione del contratto di trasporto mediante moduli o formularipredisposti dalla controparte.Numero registro generale 15954/2024Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 20725/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il ricorso, non altrimenti supportato, si appalesa pertanto inammissibilealla luce del principio per cui l'appello a motivi limitati, previsto dall'art.339, 3° co., c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso(oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenzepronunciate dal giudice di pace nell'ambito della giurisdizione equitativanecessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria e,segnatamente, il ricorso per cassazione, poiché dette sentenze sfuggonoall'applicazione dell'art. 111, 7° comma, Cost., che riguarda iprovvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i qualinon è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzodi impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e laconseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso percassazione solo in quei più ristretti casi ( cfr. Cass., 13/5/2026, n. 14051;Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9870 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 10063 del 28/5/2020).La normativa in esame risulta, per altro verso, del tutto conforme all’art. 6Conv. EDU e ai principi sull’accesso alla giustizia di cui all’art. 47 dellaCarta dei diritti fondamentali della Unione europea (cfr. Cass., 13/5/2026,n. 14051).Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell’uomo il diritto di accesso a un giudice non ha carattere assoluto e puòessere sottoposto a limitazioni procedurali previste dalla legge e nonsproporzionate, in quanto la Convenzione non garantisce né il diritto a undoppio grado di giurisdizione in materia civile, né l’accesso illimitato a ungiudizio di legittimità, essendo compatibili con l’art. 6 CEDU sistemi cheprevedano mezzi di impugnazione circoscritti o condizioni di ammissibilitàrigorose (CEDU, Delcourt c. Belgio, 17 gennaio 1970; [OSCURATO:PERSONA] de laTorre c. Spagna, 19 dicembre 1997; [OSCURATO:PERSONA] c.Numero registro generale 15954/2024Numero sezionale 85/2026Numero di raccolta generale 20725/2026Data pubblicazione 18/06/2026In parallelo, a livello di giurisprudenza interna all’Unione Europea èconsentito agli ordinamenti nazionali prevedere condizioni di ammissibilitàe rimedi circoscritti, purché non sia compromessa l’essenza del diritto diaccesso a un giudice (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], C-61/14, 6 ottobre 2015;DEB, C-279/09, 22 dicembre 2010; Unibet, C-432/05, 13 marzo 2007).Nei suindicati termini, pertanto, la normativa interna si appalesa del tuttocompatibile con l’art. 6 Convenzione EDU e con l’art. 47 Carta dei dirittifondamentali della Unione Europea (cfr. Cass., 13/5/2026, n. 14051).All’inammissibilità e infondatezza del 1° motivo di ricorso, inammissibili glialtri motivi conseguentemente carenti d’interesse, consegue il rigetto delricorso.6. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]