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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 43071/2021

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 29 marzo 2021, il tribunale della libertà di Roma, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del tribunale di Civitavecchia datato 22-2-2021 in relazione al delitto di riciclaggio. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con un unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 321 cod.proc.pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti; al proposito si deduceva come la sola quantità di contante sequestrato non giustificasse l'elevazione della imputazione di riciclaggio mancando l'indicazione di un reato presupposto ed essendo rimasto solamente prospettato che altri avessero compiuto irregolarità fiscali.

In ogni caso, ove a commetterle fosse stato l'indagato, egli non avrebbe potuto rispondere del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. per operatività della clausola di riserva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D motivo non è fondato ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Deve innanzi tutto essere premesso che ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali del tribunale della libertà è ammesso solo per violazione di legge.

Orbene, nel caso in esame l'impugnata ordinanza non pare viziata dal predetto vizio posto chei, lungi dal giustificare l'adozione del sequestro preventivo del denaro contante sulla base di elementi astratti, lo stesso provvedimento e quello genetico del G.I.P. facevano riferimento quale reato presupposto del riciclaggio ad ipotesi di reati tributari; e tale valutazione non pare sganciata da alcun elemento concreto già emerso/stante la dichiarata attività di commerciante del ricorrente e l'assenza di dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate.

Ne deriva affermare che nel caso in esame correttamente il tribunale della libertà ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte di cassazione/ è da ravvisarsi nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità.

Quanto poi alla dedotta non configurabilità del contestato riciclaggio per effetto dell'operatività della clausola di riserva osserva questa corte di cassazione che ciò non determinerebbe la caducazione di ogni titolo di reato a carico del ricorrente, bensì la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 ter1 cod.pen. in presenza di una rilevante somma contante (117.000 eurol rinvenuta occultata all'interno di un televisore sito all'interno di una scatola di cartone da parte di un soggetto esercente attività commerciale.

Così che, deve ritenersi, essere proprio lo stesso ricorso a prospettare la possibile consumazione da parte del ricorrente del reato presuppostotinducendo esso stesso il tema dell'autoriciclaggio sulla base della rappresentazione difensiva.

Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] D It?= I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 29 marzo 2021, il tribunale della libertà di Roma, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del tribunale di Civitavecchia datato 22-2-2021 in relazione al delitto di riciclaggio. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con un unico motivo ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 321 cod.proc.pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti; al proposito si deduceva come la sola quantità di contante sequestrato non giustificasse l'elevazione della imputazione di riciclaggio mancando l'indicazione di un reato presupposto ed essendo rimasto solamente prospettato che altri avessero compiuto irregolarità fiscali. In ogni caso, ove a commetterle fosse stato l'indagato, egli non avrebbe potuto rispondere del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen. per operatività della clausola di riserva. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D motivo non è fondato ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Deve innanzi tutto essere premesso che ai sensi dell'art. 325 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali del tribunale della libertà è ammesso solo per violazione di legge. Orbene, nel caso in esame l'impugnata ordinanza non pare viziata dal predetto vizio posto chei, lungi dal giustificare l'adozione del sequestro preventivo del denaro contante sulla base di elementi astratti, lo stesso provvedimento e quello genetico del G.I.P. facevano riferimento quale reato presupposto del riciclaggio ad ipotesi di reati tributari; e tale valutazione non pare sganciata da alcun elemento concreto già emerso/stante la dichiarata attività di commerciante del ricorrente e l'assenza di dichiarazioni dei redditi dallo stesso presentate. Ne deriva affermare che nel caso in esame correttamente il tribunale della libertà ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte di cassazione/ è da ravvisarsi nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità. Quanto poi alla dedotta non configurabilità del contestato riciclaggio per effetto dell'operatività della clausola di riserva osserva questa corte di cassazione che ciò non determinerebbe la caducazione di ogni titolo di reato a carico del ricorrente, bensì la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648 ter1 cod.pen. in presenza di una rilevante somma contante (117.000 eurol rinvenuta occultata all'interno di un televisore sito all'interno di una scatola di cartone da parte di un soggetto esercente attività commerciale. Così che, deve ritenersi, essere proprio lo stesso ricorso a prospettare la possibile consumazione da parte del ricorrente del reato presuppostotinducendo esso stesso il tema dell'autoriciclaggio sulla base della rappresentazione difensiva. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 13 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] D It?= I