Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35553/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen., è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente, confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come le offese rivolte ai verbalizzanti fossero in realtà contestuali allo svolgimento dell'attività istituzionale (testualmente: «durante il compimento di un atto di ufficio» «posto che tali offese si sono realizzate nel medesimo contesto spaziale e temporale»), essendo non pregevole il tentativo del ricorrente di ritenere la sola attività di contestazione della sanzione amministrativa l'unica compatibile con il sintagma "mentre compie un atto d'ufficio" contenuto nella norma, opera di parcellizzazione della complessiva attività di controllo contestuale all'offesa che risulta prefigurare anche una differente ricostruzione in fatto della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità e comunque non corrispondente al senso letterale della norma che non fa specifico riferimento ad un determinato atto amministrativo ma all'azione amministrativa complessivamente intesa (chiaro il riferimento "o nell'esercizio delle sue funzioni"); che pertanto quella del ricorrente si risolve in una critica meramente lessicale alla sentenza impugnata che non tiene conto del chiaro contenuto della decisione sul punto quanto a contestualità tra esercizio dell'attività di controllo e offese rivolte ai verbalizzanti; che generici risultano i rilievi in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza di più persone, visto che la difesa non si confronta con la decisione che ha evidenziato come la presenza di un gran numero di persone presenti ai fatti emergesse dalla stessa relazione redatta dagli agenti; che manifestamente infondato risulta anche il motivo in ordine alla esclusione della sospensione condizionale, giustificata con il determinante riferimento a due precedenti condanne, evenienza che facoltizza la Corte di appello alla revoca d'ufficio del beneficio (tra le tante, v.

Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv. 282076); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso afferente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen., è reiterativo di identiche doglianze già adeguatamente, confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come le offese rivolte ai verbalizzanti fossero in realtà contestuali allo svolgimento dell'attività istituzionale (testualmente: «durante il compimento di un atto di ufficio» «posto che tali offese si sono realizzate nel medesimo contesto spaziale e temporale»), essendo non pregevole il tentativo del ricorrente di ritenere la sola attività di contestazione della sanzione amministrativa l'unica compatibile con il sintagma "mentre compie un atto d'ufficio" contenuto nella norma, opera di parcellizzazione della complessiva attività di controllo contestuale all'offesa che risulta prefigurare anche una differente ricostruzione in fatto della vicenda, operazione non consentita in sede di legittimità e comunque non corrispondente al senso letterale della norma che non fa specifico riferimento ad un determinato atto amministrativo ma all'azione amministrativa complessivamente intesa (chiaro il riferimento "o nell'esercizio delle sue funzioni"); che pertanto quella del ricorrente si risolve in una critica meramente lessicale alla sentenza impugnata che non tiene conto del chiaro contenuto della decisione sul punto quanto a contestualità tra esercizio dell'attività di controllo e offese rivolte ai verbalizzanti; che generici risultano i rilievi in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza di più persone, visto che la difesa non si confronta con la decisione che ha evidenziato come la presenza di un gran numero di persone presenti ai fatti emergesse dalla stessa relazione redatta dagli agenti; che manifestamente infondato risulta anche il motivo in ordine alla esclusione della sospensione condizionale, giustificata con il determinante riferimento a due precedenti condanne, evenienza che facoltizza la Corte di appello alla revoca d'ufficio del beneficio (tra le tante, v. Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Rv. 282076); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 35553/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris