CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SPALLINO [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che l'aveva dichiarata respon- sabile di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'espo- sizione alla pubblica fede, e l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, al man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e alla misura del trattamento sanzionatorio con più favorevole giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass. sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria rispetto agli argomenti posti a fondamento del giudizio espresso dai giudici di me- rito, che haToQrnito ampia e corretta motivazione, con richiami alla giurisprudenza di legittimità sul mancato riconoscimento dello stato di necessità in ipotesi di furto di energia elettrica, harrappresentato con argomenti logici i motivi di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis (commi 1 e 4) e haléscluso, con argomenti privi di illogicità, il giudizio di prevalenza tra circostanze di segno oppo- sto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]