CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 32762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 461/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IOLANDAROSSETTI, quest’ultima rappresentata dall’amministratore di sostegnoENRICO CHIARELLO, e [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE,rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domici- liatain ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, uni- tamenteall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -controricorrente - e Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.toFABIO [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIACOATTO, [OSCURATO:PERSONA] e la ALIM – [OSCURATO:PERSONA]- PRESEMINORI; -intimati - avversola sentenza n. 1942/2019 della CORTE D’APPELLO di MI- LANO,depositata il 6/5/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza depositata in data 6/5/2019, la Corte d’appello di Mi- lano,per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la deci- sionecon la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA]- setti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., di quanto a quest’ultima dovuto a titolo di ca- nonidi locazione non corrisposti, indennità di occupazione e spese ul- teriori,in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione originariamente stipulato, quale parte conduttrice, da [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della Alim – [OSCURATO:PERSONA] ImpreseMinori (avente originariamente la forma dell’associazione non riconosciuta)e, quale parte locatrice, dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale era succeduta, dapprima, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e, da ultimo, la [OSCURATO:SOCIETA].;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri afondamento della decisione assunta, la corte territoriale (rilevata l’inammissibilitàdell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]) haravvisato la persistente responsabilità degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione a tutte le obbligazioni relative al contratto di locazione in esame ai sensi dell’art. 38 c.c., avendo lo stesso concluso tale con- tratto,nel 1998, in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta Alim,a nulla rilevando, a tal fine, la circostanza che tale contratto di locazionesi fosse tacitamente rinnovato anche dopo il decesso di Luigi DeSavino (avvenuto nel 2003), né assumendo alcuna incidenza il fatto chele obbligazioni dedotte in giudizio si riferissero al periodo succes- sivoall’acquisto, da parte della Alim, nel 2008, della forma dell’asso- ciazionericonosciuta (con la conseguente assunzione, con la persona- litàgiuridica, di una propria piena autonomia patrimoniale), o che dette obbligazioni si riferissero al periodo successivo alla cessione del con- trattodi locazione da parte de ll’associazione Alim alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendola [OSCURATO:SOCIETA]. puntualmente dichiarato di non voler liberare l’associazione cedente dalle obbligazioni relative al contratto di loca- zionede quo ; conla stessa decisione, la corte territoriale ha confermato la deci- sionedel primo giudice nella parte in cui aveva disatteso le domande proposte dagli eredi del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del comitato esecutivo dell’associazione Alim, non potendo gli stessi rite- nersiresponsabili delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione pernon averne impedito la tacita (ed automatica) rinnovazione; daultimo, il giudice d’appello ha rilevato la correttezza della deci- sionedel primo giudice, nella parte in cui aveva ritenuto pienamente rispettati gli obblighi incombenti sulla società creditrice nei confronti Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri deigaranti dell’obbligazione principale, nonché nella parte in cui aveva determinatol’entità effettiva del credito azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA].; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- vino,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] etti (quest’ultima rappresentata dall’amministratoredi sostegno [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi d’impu- gnazione(con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai primi quattromotivi e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al quinto, al sesto, alnono e al decimo motivo); laKaspita s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] resistono ciascuno con un pro- priocontroricorso; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Alim – [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto difese in questa sede; conatto in data 9/9/2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare “adogni e qualsiasi domanda e azione avanzata nel presente giudizio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]” che, con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], hadichiarato di accettare; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente dichiarata l’estinzione del processo in relazionealla lite tra gli odierni ricorrenti ed [OSCURATO:PERSONA], avendo iricorrenti espressamente dichiarato di rinunciare ad ogni domanda nei relativiconfronti ed avendo il Rossi espressamente dichiarato di accet- taredetta rinuncia ; conriguardo alla lite nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei restanti intimati,con il primo motivo , i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA])censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 38 e2500 - quinquies c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente ritenuto persistente la responsabilità deglieredi del soggetto che aveva concluso il contratto di locazione in nomee per conto dell’associazione non riconosciuta Alim, anche in re- lazionealle obbligazioni riferibili a tale contratto rimaste inadempiute successivamenteall’acquisto della personalità giuridica da parte della Alim,non avendo la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. mai tempestivamente ma- nifestato(diversamente da quanto erroneamente affermato dal giudice d’appello)alcuna opposizione alla trasformazione della Alim in associa- zionericonosciuta, con la conseguente liberazione dei soggetti prece- dentementeindividuabili come illimitatamente responsabili, in applica- zionedell’art. 2500 - quinqiues c.c. (peraltro espressamente richiamato dalsopravvenuto art. 42 - bis c.c.); conil secondo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA])censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co.6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una moti- vazionemeramente apparente, oltre che priva di alcuna correlazione alle prove acquisite al giudizio, con riguardo alla (inesistente) circo- stanza di fatto relativa alla (pretesa) opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. allatrasformazione della Alim in associazione riconosciuta; conil terzo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]- setti)censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6,Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri territorialetravisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramenteapparente – senza peraltro tenere in alcuna considerazione lecensure svolte dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado – conriguardo alla decisione riferita alla (pretesa) assenza di alcuna re- sponsabilitàdei componenti gli organi associativi della Alim in relazione aicrediti vantati in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo erroneamente chegli stessi non avessero mai manifestato (sia pure tacitamente) al- cunavolontà negoziale vòlta al rinnovo del contratto di locazione ori- ginariamenteconcluso dal [OSCURATO:PERSONA]; con il quarto motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA])censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115, co.1, c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 1597 c.c. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di porre a fon- damento della decisione assunta in relazione all’entità del credito ri- vendicatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., e alla mancanza di diligenza di quest’ul- timanel relativo recupero, elementi di prova effettivamente acquisiti algiudizio; conil quinto motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato le spese di lite a carico solidale di tutti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] in favore degli appellati Pagani, Trevisan, Coatto e Rossi, per essere stati questi ultimi chiamati in giudizio in primo grado dal solo [OSCURATO:PERSONA] (senza che gli altri coeredi avessero mai proposto alcuna domanda nei relativi confronti), e per averealtresì posto a carico di tutti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] le spese relative al primo grado di giudizio che il tribunale aveva liquidato a carico del Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri soloTrevisan per avere quest’ultimo chiamato in causa l’associazione Alim; conil sesto motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA])censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co.6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una moti- vazionemeramente apparente con riguardo alla questione concernente laliquidazione delle spese di lite a carico solidale di tutti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] favore degli appellati Pagani, Trevisan, Coatto e Rossi; conil settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione del D.M. n. 55/14 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente liquidato le spese in favore deiterzi chiamati in primo grado (ed appellati), sulla base di una ille- gittimadeterminazione del valore della causa, non avendone conside- ratol’entità in corrispondenza alla sola quota ereditaria riferibile all’ap- pellanteRoberto [OSCURATO:PERSONA]; conl’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato i fatti rilevantidi causa e dettato una motivazione meramente apparente con riguardoalla questione concernente l’erronea liquidazione delle spese infavore dei terzi chiamati in primo grado (ed appellati), sulla base di unaillegittima determinazione del valore della causa; conil nono motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91, Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente posto a carico solidale di Alim e di tutti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite in favore del Trevisan, non potendo ravvisarsialcun nesso causale tra la chiamata in causa del Trevisan e l’iniziativa processuale degli odierni ricorrenti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]; conil decimo motivo, i ricorrenti (con la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]) censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art.111, co. 6, Cost., dell’art. 6, par. 1, Cedu, dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per averela corte territoriale travisato i fatti rilevanti di causa e dettato una motivazione meramente apparente con riguardo alla questione concernentel’erronea imposizione, a carico solidale di Alim e di tutti gli erediDe Savino, delle spese di lite in favore del Trevisan; ilprimo e il terzo motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza dellerestanti censure; osservail Collegio come , al caso di specie, debba trovare applica- zioneil principio già in precedenza fatto proprio da lla giurisprudenza di questaCorte con riguardo alla natura negoziale della rinnovazione del contrattodi locazione qualora la prosecuzione del rapporto sia dovuta al mancato esercizio, da parte dell’interessato, della facoltà, dallo stessoliberamente esercitabile ( id est , esercitabile in assenza di alcuno specificopresupposto legittimant e ), di impedir n e la rinnovazione; sul punto, è appena il caso di richiamare quanto osservato da Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015 (Rv. 635497 - 01) nellaparte in cui , i n tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonabitativo, sottolinea come la rinnovazione tacita del contratto alla seconda scadenza contrattuale , a seguito del mancato esercizio, da partedel locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto aisensi dell'art. 28, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituiscauna libera manifestazione di volontà negoziale (nello stesso senso, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 19/07/2019 , Rv. 654571- 01) ; alriguardo, varrà sottolineare come il principio così venutosi con- solidando nella giurisprudenza di legittimità debba ritenersi piena- mente compatibile con quanto anteriormente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 11830 del 16/05/2013,Rv. 626185 – 01 ) , alla cui stregua , i n tema di locazione diimmobili urbani adibiti ad uso non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza , per il mancato esercizio, da parte dellocatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi degli artt. 28e 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392, costituisce un effetto auto- maticoderivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione divolontà negoziale , atteso che il principio stabilito dalle Sezioni Unite risultaespressamente riferito all’ipotesi della rinnovazione di una loca- zionead uso diverso da quello di abitazione alla scadenza del primo sessennioper mancato esercizio ( l’unico possibile ) del potere di diniego dirinnovo da parte del locatore, là dove l’orientamento consolidatosi nellerichiamate diverse pronunce delle S ezioni semplici attengono uni- camenteall’ipotesi di una rinnovazione tacita per il mancato esercizio diun potere di disdetta immotivata (v., segnatamene , Cass., Sez. 3, Sentenzan. 11168 del 29/05/2015 , Rv. 635497 - 01 , nella parte in cui considera il principio sancito dalle Sezioni Unite , rileva ndone la non Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pertinenzanei casi in cui venga in gioco un potere di disdetta immoti- vatoe bilaterale : cfr. par r . 3 e segg. ); nelcaso di specie , la questione posta a oggetto dell’odierno giudizio è propriamente rappresentato dal riconoscimento della natura nego- zialedel mancato esercizio , da parte degli organi dell’associazione con- duttrice,di un potere di disdetta immotivata alla prima scadenza del rapporto di locazione e, dunque, del mancato esercizio di una libera prerogativavòlta a consentire (o meno) la prosecuzione del rapporto dilocazione in un periodo in cui il dante causa degli odierni ricorrenti (originariostipulante in nome per conto dell’associazione) era già de- ceduto; fermetali preme sse, ritiene il Collegio che la responsabilità (di na- turaassimilabile a quella fideiussoria: cfr. , ex plurimis , Cass., Sez. 1, Sentenzan. 12508 del 17/06/2015, Rv. 635870 - 01) del soggetto cui risalel’originaria stipulazione di un contratto di locazione per conto di un’associazione non riconosciuta non possa essere prolungata nel tempooltre i termini espressamente (o anche implicitamente) previsti nel programma contrattuale dallo stesso stipulante convenut o con la controparte, ossia oltre il momento temporale a partire dal quale l’eventualeprosecuzione del rapporto sia dovuta – non già più all ’ ori- ginariamanifestazione negoziale costitutiva del rapporto di locazione, bensì– a lla diversa volontà negoziale (implicitamente o esplicitamente) manifestata dai responsabili dell’associazione non riconosciuta vòlta allaprosecuzione ( rectius , al non impedimento della prosecuzione) del rapportooltre a gli originari limiti convenuti dalle parti o previsti dalla legge;Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a partire da tale momento, infatti, la responsabilità (d ’indole fi- deiussoria) connessa all’esecuzione delle (rinnovate) obbligazioni as- suntein nome e per conto dell’associazione non riconosciuta deve ri- tenersiimputabile unicamente a carico di coloro i quali ebbero diretta- mentead assumerla (in sede di rinnovo o di mancato impedimento del rinnovo), e non già più in capo a coloro i quali (agendo in nome per contodella medesima associazione) dettero vita all’originaria instaura- zionedel rapporto , ma che, al momento del verificarsi dell’atteggia- mento determinativo della rinnovazione , non rivestivano più alcun ruoloattivo o gestionale idoneo a legittimare quell’atteggiamento e de- terminare la contrazione , in forza delle conseguenze della rinnova- zione, di obbligazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originaria- menteconvenute (ossia quelle nascenti dalla rinnovazione ) ; alriguardo, varrà sottolineare la coerenza di una simile interpreta- zionerispetto a un intuitivo ed elementare principio di equità relazio- nale(o con un equilibrato contemperamento di interessi in conflitto), atteso che, a fronte della ragionevolezza dell’affidamento riposto dai terzisulla (cor - )responsabilità di colui il quale abbia agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta , assume un preminente rilievo la decisiva considerazione dell’interruzione, attraverso lo scio- glimento del rapporto associativo o l’interruzione dei poteri gestionali in capo a detto associato , di qualsivoglia forma di controllabilità, da partedello stesso , del successivo corso dei rapporti dell’associazione coni terzi quanto alla determinazione della rinnovazione del rapporto e,di conseguenza , dell’adempimento delle relative conseguenti obbli- gazioni, ormai integralmente dipendenti d all’iniziativ a e dunque d alla diligenzae d alle scelte dei nuovi responsabili dell’associazione, senza Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcunapossibilità di interlocuzione per l’a ssociato uscito dalla compa- gineo non più investito di ruoli immediatamente gestionali ; perconverso, ai terzi che stipularono originariamente il contratto conla previsione di un tacito rinnovo non può sfuggire che la verifica- zione di quest’ultimo potrà essere determinata esclusivamente dalle scelte che dovranno operare esclusivamente i soggetti che, nel mo- mento della scelta per l’eventuale rinnovazione , si troveranno a rap- presentarel’ente o comunque ad agire per esso ; d’altrocanto, secondo il criterio di imputazione della responsabilità indicato dall’art. 38 c.c., mentre è pienamente ragionevole intendere laresponsabilità di chi abbia stipulato il contratto come estesa alle ob- bligazioninascenti dal contratto per il periodo di durata convenuto ( e ciòperché della stipulazione e della durata egli è responsabile ) , è al- trettantoragionevole, sempre secondo un criterio basato sulla respon- sabilità,attribuire quest’ultima a chi al momento in cui il tacito rinnovo dovrà essere impedito , oppure provocato tacitamente, possa tenere talecomportamento ( e costui è chi in quel momento rappresenta l’ente ocomunque agisca per esso ) ; in forza delle argomentazioni che precedono , dev’essere rilevata l’erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto lapersistente responsabilità degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (autore della conclusione,nel 1998, del contratto di locazione in nome e per conto dell’associazionenon riconosciuta Alim ) in rel a zione a tutte le obbliga- zionirelative a detto contratto anche successive alla relativa tacita rin- novazionealla prima scadenza, dovendo il [OSCURATO:PERSONA] (e, dunque, i re- lativi eredi) ritenersi responsabile delle obbligazioni connesse a tale Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattosolo fino a detta prima scadenza, essendo nelle more inter- venutoil relativo decesso e, dunque, la definitiva interruzione del rela- tivo rapporto con l’associazione non riconosciuta Alim , e dovendo quindi ricondursi, la responsabilità per le obbligazioni connesse alla prosecuzionedel rapporto per tacita rinnovazione alla prima scadenza, in capo a coloro i quali ebbero a provocarla (o a non impedirla, nell’eserciziodi prerogative intrinsecamente negoziali) in nome e per contodella medesima associazione all’epoca di tale prima scadenza ; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del prim o e del terzo motivo del ricorso (assorbiti i restanti), dev ’ essere disposta la cassazionedella sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con ilconseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano , in diversa compo- sizione,cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità ; ilprincipio di diritto che giustifica la disposta cassazione è il se- guente:«qualora venga stipulato da un’associazione non riconosciuta uncontratto di locazione con previsione di tacito rinnovo alla scadenza, l’art.38 del c odice civile giustifica , in capo a colui che abbia rappresen- tatol’associazione ai fini della stipulazione o comunque abbia stipulato ilcontratto agendo per suo conto, la responsabilità per le obbligazioni nascentidal contratto a carico dell’associazione fino al momento d ella scadenzadella durata prevista, mentre una sua responsabilità (o una responsabilitàdei suoi eredi) per le obbligazioni derivanti da una rin- novazionetacita sarà da escludere qualora , al momento del verificarsi deltacito rinnovo , egli non abbia più alcun potere di agire per conto Adunanzadel 4 ottobre 2023 - R.G. n. 461/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’associazioneper essere cessato il suo rapporto di associato. La re- sponsabili