Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:5
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]497/08
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Volontaria giurisdizione — Nomina del liquidatore di una società — Incompetenza della Corte»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione
(Art. 234 CE)
Affinché il giudice del rinvio sia legittimato ad adire la Corte in forza dell’art. 234 CE, è necessario che penda dinanzi
ad esso una lite e che lo stesso sia stato chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una
pronuncia di natura giurisdizionale.
Non può pertanto adire la Corte l’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), qualora svolga funzioni di autorità amministrativa,
senza essere al contempo chiamato a risolvere una controversia e agisca, pertanto, nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale.
È quanto avviene quando il suo compito essenziale sia circoscritto alla nomina di un «altro» liquidatore per il patrimonio
esistente di una società radiata dal registro e dinanzi ad esso non sia pendente alcuna controversia tra il ricorrente ed
un eventuale convenuto, dato che l’[OSCURATO:PERSONA] è la prima autorità che conosce della domanda di nomina di un
liquidatore per detta società.
(v. punti 17-21)
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 gennaio 2010 (
*
)
«Giurisdizione volontaria – Nomina del liquidatore di una società – Incompetenza della Corte»
Nel procedimento C‑497/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Germania) con decisione 7 novembre 2008, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis,
J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE, 43 CE e 48 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»),
una società di diritto tedesco, diretto alla nomina di un liquidatore per il patrimonio, situato in Germania, dell’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«AeroCC»), una società di diritto inglese.
Contesto normativo
La normativa tedesca
3
L’art. 273 della legge tedesca 6 settembre 1965, sulle società per azioni (Aktiengesetz) (BGBl. 1965 I, pag. 1086; in prosieguo:
la «legge sulle società per azioni»), intitolato «Chiusura della liquidazione», dispone quanto segue:
«1. Al termine della liquidazione e dopo il deposito dei conti di chiusura, i liquidatori devono comunicare la chiusura della
liquidazione affinché questa venga iscritta nel registro delle imprese. La società viene radiata.
(...)
4. Qualora risultassero successivamente necessarie altre misure di liquidazione, il Tribunale, su richiesta degli interessati,
provvederà a incaricare di nuovo lo stesso liquidatore o nominerà un altro liquidatore. (...)
5. Avverso le decisioni adottate a norma dei nn. 2, 3 e 4, prima frase, può proporsi immediato ricorso».
4
A termini dell’art. 145 della legge tedesca 17 maggio 1898, sulle materie oggetto della volontaria giurisdizione (Gesetz über
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), la nomina di un liquidatore in applicazione dell’art. 273, n. 4, della
legge sulle società per azioni è di competenza dell’[OSCURATO:PERSONA].
5
In conformità all’art. 43, n. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile (Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA]),
i diritti reali sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui il bene si trova.
La normativa britannica
6
La legge del 2006 sulle società ([OSCURATO:PERSONA] 2006; in prosieguo: il «CA 2006») impone alle società a responsabilità limitata
l’obbligo di depositare i conti annuali.
7
L’art. 1000 del CA 2006 così recita:
«1. Il cancelliere, qualora abbia motivo di credere che una società non eserciti attività, può inviarle una lettera per via postale
sollecitando chiarimenti sulla questione se essa eserciti o meno attività.
2. In mancanza di risposta entro il mese successivo all’invio della lettera, il cancelliere può indirizzarle, entro due settimane
dallo scadere del suddetto termine di un mese, una lettera raccomandata, facente riferimento alla prima missiva, in cui comunica
(a) che non gli è giunta alcuna risposta, e (b) che, in caso di mancata risposta alla seconda lettera nel termine di un mese
a partire dalla data di quest’ultima, verrà pubblicato un avviso nella Gazzetta al fine di radiare il nome della società dal
registro.
3. Il cancelliere, qualora (a) riceva una risposta in cui venga informato che la società non esercita attività, oppure (b) non
riceva alcuna risposta entro il mese successivo all’invio della seconda lettera, può pubblicare in Gazzetta un avviso, trasmesso
altresì per posta alla società, in cui viene reso noto che, trascorsi tre mesi dalla data dell’avviso stesso, il nome della
società ivi menzionato sarà, salvo motivi contrari, radiato dal registro e la società sarà sciolta.
4. Allo scadere del termine indicato nell’avviso il cancelliere può radiare il nome della società dal registro, a meno che, prima
della scadenza di tale termine, la società abbia dimostrato l’esistenza di motivi contrari.
5. Il cancelliere deve pubblicare nella Gazzetta un avviso in cui si rende noto che il nome della società è stato radiato dal
registro.
6. La società è sciolta dal momento dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta.
7. Tuttavia (a) tutti gli amministratori, direttori e soci continuano ad essere (eventualmente) responsabili e la loro responsabilità
può essere fatta valere come se la società non fosse stata sciolta, inoltre (b) nessuna delle disposizioni del presente articolo
pregiudica il potere del Tribunale di liquidare una società il cui nome sia stato radiato dal registro».
8
A termini dell’art. 1012 del CA 2006:
«1. Quando una società viene sciolta, tutti i beni e i diritti di qualsiasi natura appartenenti alla società o detenuti fiduciariamente
per la stessa al momento del suo scioglimento (compresi i contratti enfiteutici, ma non i beni detenuti dalla società fiduciariamente
per un terzo) sono considerati bona vacantia e
a) pertanto, in un primo momento, appartengono a seconda dei casi alla Corona, al Ducato di Lancaster o al Duca di Cornovaglia,
e
b) vengono devoluti e possono essere gestiti con le stesse modalità di altri bona vacantia spettanti alla Corona, al Ducato di
Lancaster o al Duca di Cornovaglia.
(...)».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
9
La controversia di cui alla causa principale concerne un procedimento di giurisdizione volontaria avente ad oggetto la nomina
di un «altro» liquidatore per il patrimonio dell’AeroCC situato in Germania, in applicazione analogica dell’art. 273, n. 4,
della legge sulle società per azioni, conformemente ai principi del diritto tedesco relativi alla società residua o distaccata.
10
L’AeroCC è stata costituita l’8 aprile 2005 come società a responsabilità limitata in Inghilterra e Galles ed è stata iscritta
nel registro delle imprese a Cardiff.
11
Gli amministratori di tale società hanno poi omesso di depositare i conti annuali certificati da un consulente tributario
britannico come richiesto dal diritto societario britannico. Secondo il giudice del rinvio, nel gennaio 2008 l’AeroCC è stata
perciò radiata dal registro delle imprese e il suo patrimonio è stato conseguentemente devoluto alla Corona britannica.
12
L’AeroCC disponeva soltanto di un’agenzia in Germania, ma deteneva diverse voci patrimoniali attive in tale paese, ossia,
sostanzialmente, una partecipazione in una società di diritto civile avente sede a Berlino, titolare di un patrimonio immobiliare
in Germania, svariati diritti al trasferimento di terreni ivi ubicati nonché vari diritti al risarcimento danni.
13
Il 16 giugno 2008 l’[OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza dell’AeroCC, ha adito il giudice del rinvio chiedendo la nomina di un «altro»
liquidatore per la liquidazione del patrimonio dell’AeroCC situato in Germania, conformemente ai principi della società residua
o distaccata.
14
Ad avviso del giudice del rinvio, un provvedimento quale quello previsto dall’art. 1012 del CA 2006 configura una misura di
esproprio. Orbene, sebbene in linea di principio siffatte misure non possano avere effetto al di fuori del territorio dello
Stato che le dispone, ciò non varrebbe tuttavia nella causa principale. Secondo detto giudice, qualora una società si sia
intenzionalmente assoggettata, nell’esercizio della libertà di stabilimento che le deriva dagli artt. 43 CE e 48 CE, al diritto
delle società di uno Stato membro, essa non può invocare il diritto societario più favorevole di un altro Stato membro nel
territorio del quale si trova una parte del suo patrimonio, al fine di evitare taluni effetti giuridici negativi derivanti
dallo scioglimento della società stessa in forza della normativa dello Stato membro in cui si è costituita. Una simile possibilità
di scelta «à la carte» sarebbe contraria al diritto comunitario e, a tal riguardo, non potrebbe farsi appello alla nozione
tedesca di «società residua o distaccata», essendo quest’ultima una nozione giuridica storicamente datata risalente al periodo
della guerra fredda.
15
In questo contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni del diritto comunitario primario, in particolare gli artt. 10 CE, 43 CE, 48 CE nonché il principio del
riconoscimento reciproco dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali da parte degli Stati membri della Comunità [europea]
debbano essere interpretate nel senso che uno Stato membro (il primo Stato membro), con la ratifica del diritto comunitario
primario, si sia dichiarato concorde in linea di principio nel riconoscere comunque l’efficacia di un provvedimento di esproprio
emanato dall’ordinamento giuridico di un secondo Stato membro sul suo territorio, qualora la società di diritto privato colpita
dal provvedimento di esproprio si sia intenzionalmente assoggettata in precedenza, nell’esercizio della propria libertà di
stabilimento sancita dal diritto comunitario, al diritto societario del secondo Stato membro che ha disposto il provvedimento
di esproprio, pur operando economicamente nel primo Stato membro in cui possiede il patrimonio sociale colpito dal provvedimento
di esproprio».
Sulla competenza della Corte
16
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco, l’emananda decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] è priva di carattere giurisdizionale.
Occorre pertanto verificare preliminarmente se, nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] debba adottare una decisione
di carattere giurisdizionale, onde accertare se la Corte sia competente a pronunciarsi, in conformità all’art. 234 CE, sulla
questione di cui è stata investita.
17
A questo proposito, anche se non vi sono dubbi che l’[OSCURATO:PERSONA] sia un «organo giurisdizionale», tuttavia,
affinchè sia legittimato ad adire la Corte in forza dell’art. 234 CE, è altresì necessario che penda dinanzi ad esso una lite
e che lo stesso sia stato chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura
giurisdizionale (v. ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 955, punto 4; sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑111/94, [OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA] I», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3361,
punto 9; 14 giugno 2001, causa C‑178/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4421, punto 14; 15 gennaio 2002, causa C‑182/00, Lutz e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑547, punto 13; 30 giugno 2005, causa C‑165/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5637, punto 25, nonché 27 aprile 2006, causa
C‑96/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3561, punto 13).
18
Nella causa principale, risulta dal fascicolo che l’[OSCURATO:PERSONA] ha adito in via pregiudiziale la Corte in qualità
di autorità amministrativa. Infatti, l’oggetto dell’emananda decisione è circoscritto alla nomina di un «altro» liquidatore
per il patrimonio dell’AeroCC localizzato in Germania. Nell’applicazione diretta o analogica dell’art. 273, n. 4, della legge
sulle società per azioni, il compito essenziale del giudice consiste nel decidere se il soggetto proposto dal richiedente
o un altro soggetto sia idoneo a liquidare il patrimonio esistente di una società radiata dal registro.
19
Inoltre, non ricorrono nel fascicolo elementi tali da far ritenere che, nel caso di specie, penda dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed un eventuale convenuto. Al contrario, in base alla parte introduttiva della
decisione di rinvio, si tratta solamente di un «procedimento» di diritto commerciale e non già di una «controversia». Detta
parte introduttiva cita soltanto nome e indirizzo dell’AeroCC. Per di più, nella presentazione delle circostanze di fatto
nella decisione del rinvio non viene fatta menzione di alcun soggetto o istituzione che si opponga alla domanda presentata
dall’[OSCURATO:PERSONA] rispetto all’AeroCC, di cui l’[OSCURATO:PERSONA] è la socia di maggioranza.
20
Oltretutto, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta affatto che la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] abbia dato luogo, prima
che l’[OSCURATO:PERSONA] si rivolgesse alla Corte, ad una decisione avverso la quale sia stato proposto un ricorso
dinanzi a tale giudice. Quest’ultimo quindi è la prima autorità che conosce della domanda di nomina di un liquidatore per
l’AeroCC.
21
Ne discende che nella causa principale l’[OSCURATO:PERSONA] svolge funzioni di autorità amministrativa senza essere
chiamato al contempo a risolvere una controversia e, pertanto, agisce nell’esercizio di una funzione non giurisdizionale.
22
Alla luce di quanto precede si deve dichiarare, in applicazione degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura,
che la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
23
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulla questione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] con decisione 7 novembre 2008.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.