CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale cittadino, con la quale TONSIG [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per due furti aggravati in privata dimora [capi 1), ai danni di RUSCA Eugenio e RUSCA Daniela) e 5), ai danni di FERRARIO Girolama]; un tentativo di furto aggravato in privata dimora ai danni di ABBIATI Dina [capo 6)]; un furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 e dell'art. 625 n. 4, cod. pen., ai danni di BARRA Michelina [capo 4)]; infine, per il reato di cui all'art. 493 ter, cod. pen., relativamente alla tessera bancomat intestata a RUSCA Daniela [capo 2)], il tutto tra agosto e dicembre 2018 in Arese e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla decisione inerente alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante ricognizione dell'imputata, la scelta del rito non potendo essere intesa quale rinuncia implicita alla istanza istruttoria. Nella specie, peraltro, il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato alla ricognizione si poneva come presupposto per la sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi giudiziali. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge quanto alla determinazione della pena, che si assume errata in difetto quanto alla pena pecuniaria, in eccesso quanto a quella detentiva. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare, va osservato quanto segue in ordine alla procedibilità del reato di cui al capo 4) della imputazione. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha modificato l'art. 624, c. 3, cod. pen., il reato è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità ha stabilito che «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Nel caso di specie, tuttavia, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 c. 2, d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse esser dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, nei casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551.). Fu rilevato in quel caso, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni del supremo collegio (in particolare, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci) che l'art.129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui d'interesse, valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione. Tale argomentare è pertinente con il caso in esame. Esso consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Come opportunamente rilevato dalla sentenza Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (sez. 6, n. 44774 del 8/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (Sez. U. Salatino, cit., Rv. 273551, a pag. 16 della motivazione). Nel caso di specie, dunque, il mutato regime di procedibilità del reato non ha rilevanza e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con riferimento a tale reato. 3. Ciò premesso, la Corte d'appello, nell'esaminare i motivi del gravame, ha rilevato, quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per procedere alla ricognizione dell'imputata, che tale mezzo non era necessario e neppure dirimente ai fini del decidere, agganciando la decisione anche all'argomento logico rappresentato dallo stesso tenore dell'appello, con il quale non si era contestata la individuazione della TONSIG [eccezion fatta per il capo 2) rispetto al quale tuttavia la ricognizione non era in ogni caso rilevante perché l'imputata era stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza]. Ha, poi, ritenuto pienamente provato l'addebito di cui al capo 2), alla stregua della stretta sequenza temporale, unita alla presenza della donna sul luogo ove era situato lo sportello ATM presso il quale era stato utilizzato il bancomat sottratto nel corso dell'azione predatoria di cui al capo 1), elementi ritenuti tali da non lasciare alcun margine di dubbio sull'autore del prelievo abusivo. Ha, dunque, valutato sussistente - contrariamente agli assunti difensivi - l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. quanto al capo 1), essendo emerso con evidenza che la TONSIG si era approfittata del fatto che il BRUSCA, assopitosi, non aveva avuto idonee capacità di reazione, per non parlare della scelta poco accorta e distratta di lasciare aperta la porta dell'abitazione; ma anche quella della destrezza contestata al capo 4), rispetto alla quale i giudici d'appello hanno osservato che essa doveva essere apprezzata in relazione alla dinamica dell'azione: l'imputata aveva seguito la vittima e approfittato del momento nel quale quella aveva lasciato incustoditi i propri beni sull'auto per trasportare i sacchi della spesa dentro casa. Né poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 61 n. 4, cod. pen., non apprezzandosi, in relazione agli importi sottratti (complessivamente pari a euro 100,00) quella irrisorietà del danno arrecato, soprattutto considerata la circostanza che le vittime erano due pensionate, scelte proprio a causa dell'età avanzata. Infine, la Corte ha confermato il trattamento sanzionatorio, rettificando un errore nel calcolo della pena: quella base, infatti, era stata individuata in relazione al reato per il quale era intervenuta assoluzione [capo 3)], laddove quella pecuniaria era stata correttamente calcolata in relazione ai quattro capi d'imputazione posti in continuazione, ma il primo giudice aveva calcolato erroneamente cinque anziché quattro mesi di sanzione detentiva. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. Quanto alla rinnovazione istruttoria, la risposta dei giudici territoriali è coerente con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità: qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, c. 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, c. 3, cod. proc. pen." (sez. 1 n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; sez. 3, n. 7012 del 5/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 272579). La difesa, nel riproporre la questione, mostra di non aver considerato tali principi e, in aggiunta, di non aver neppure valutato l'ulteriore e risolutiva argomentazione con la quale i giudici d'appello hanno ritenuto non indispensabile ai fini della decisione il mezzo istruttorio sollecitato (la ricognizione di persona dell'imputata), valutato come superfluo alla stregua del consistente compendio probatorio in atti.Quanto alla dedotta erroneità del calcolo della pena, poi, la spiegazione della Corte territoriale non appare scalfita dalle argomentazioni esposte nel motivo di ricorso, avendo quel giudice dato atto dell'errore nel quale era incorso il primo giudice, rettificandolo sia con riferimento alla indicazione del reato più grave per il quale è intervenuta condanna [vale a dire il reato di cui al capo 1) e non 3), dal quale, peraltro, l'imputata era stata assolta], che agli aumenti per la continuazione, calcolati in mesi 5 ciascuno, pari quindi a 20 mesi che sommati a tre anni e quattro mesi danno i 5 anni indicati, poi ridotti per il rito prescelto (la pena pecuniaria essendo stata invece indicata e calcolata correttamente in euro 800,00 che, sommati a euro 1.300,00, danno euro 2.100,00, ridotti per il rito nella misura indicata in dispositivo). 4. Alla inammissibilità segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell