CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 05950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; Proposto con ordinanza emessa il 04/07/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto attribuirsi la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale non si procede in questa sede, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Con lo stesso provvedimento cautelare, inoltre, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza si dichiarava incompetente a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Ricevuti gli atti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 marzo 2022, confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; il provvedimento restrittivo, però, veniva eseguito soltanto il 16 giugno 2022, quando l'indagato si costituiva spontaneamente presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la costituzione, il difensore del ricorrente presentava istanza di revoca della custodia cautelare in carcere al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, che riteneva di non potere provvedere, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli accettato di prendere cognizione del procedimento, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, quindi, con ordinanza emessa il 4 luglio 2022, sollevava conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nel procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, T.U. stup. A sua volta, con ordinanza emessa il 7 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sollevava analogo conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, richiamando, a sostegno di tali conclusioni, il provvedimento emesso il 6 aprile 2022 dal Tribunale del riesame di Napoli, che, pronunciandosi ex art. 309 cod. proc. pen. sulla posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato la competenza dell'autorità giudiziaria cosentina. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso in esame, veniva prospettato un conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla stessa questione, dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Infatti, tanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli quanto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza denegavano la propria competenza a giudicare [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, T.U. stup. 2. Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio di diritto secondo cui: «Non sussiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice per le indagini preliminari ritenuto competente ex art. 27 cod. proc. pen., anziché ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., applichi, comunque, una misura cautelare, atteso che il compimento dell'atto assume la funzione di stabilizzazione del procedimento» (Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23854 del 15/01/2016, Tunnara, Rv. 266876-01). In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, dopo avere ricevuto gli atti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, dichiaratosi incompetente, emetteva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., stabilizzando la competenza del suo Ufficio. Né poteva influire, in senso contrario, l'incompetenza dichiarata dal Tribunale del riesame di Napoli nel procedimento cautelare attivato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., atteso che gli effetti processuali di tale pronuncia incidentale non possono estendersi, sic et simpliciter, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, una volta emessa l'ordinanza di custodia cautelare confermativa del provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ex art. 27 cod. proc. pen., non poteva più sollevare conflitto di competenza, essendo ormai stata emessa la misura restrittiva ed essendo stati restituiti gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per le iniziative di competenza. 3. Per queste ragioni, occorre dichiarare insussistente il conflitto negativo sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, dichiarando contestualmente la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini pr