CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 32392/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Noia il 24 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 259, primo comma, del d. Igs. n. 152 del 2006, reato a lui ascritto quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s."; fatto accertato in Noia il 1° ottobre 2020. Rilevato che i quattro motivi di ricorso, con i quali si censurano unitariamente la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata revoca del veicolo in sequestro, sono manifestamente infondati, in quanto palesemente generici e in ogni caso ripropositivi di temi già affrontati dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente illustrato sia la superfluità della sollecitazione istruttoria avanzata dalla difesa (pag. 2 della sentenza impugnata), sia le ragioni ostative all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 della decisione gravata), sia la natura obbligatoria della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere l'azione illecita (pag. 3 della sentenza impugnata). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.