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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 05911/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ed eccepisce la violazione di legge perché il beneficio della sospensione condizionale della pena poteva essere concesso solo per la pena detentiva e non per la pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 1°giugno 2004 n. 145, ha inserito nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa".

La giurisprudenza ritiene allora con orientamento pacifico che è possibile il frazionamento del beneficio, per cui il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite dei due anni, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 43201 del 29/09/2022, Deleanu e Sez. 2, n. 23240 del 19/05/2022, Tamborrino).

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ritiene di disporre in questa sede l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la sola pena pecuniaria, per la quale mancano i presupposti di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina.

Così deciso, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ed eccepisce la violazione di legge perché il beneficio della sospensione condizionale della pena poteva essere concesso solo per la pena detentiva e non per la pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. L'art. 1, comma 1, lett. c) della legge 1°giugno 2004 n. 145, ha inserito nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa". La giurisprudenza ritiene allora con orientamento pacifico che è possibile il frazionamento del beneficio, per cui il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite dei due anni, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 43201 del 29/09/2022, Deleanu e Sez. 2, n. 23240 del 19/05/2022, Tamborrino). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ritiene di disporre in questa sede l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la sola pena pecuniaria, per la quale mancano i presupposti di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. Così deciso, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
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