CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, è inammissibile per assoluta genericità del motivo, meramente enunciativo, che si risolve in una aspecifica contestazione della decisione a fronte della completa motivazione resa (v. pag. 2-3 ove si dà atto della contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura, dell'elevato grado di purezza della cocaina e del numero di dosi ricavabili da detta sostanza e dall'hashish, del contestuale rinvenimento di strumenti e denaro, del sopraggiungere di un acquirente sfuggito al controllo, quali elementi indicativi della non occasionalità dell'attività illecita e giustificavi del giudizio di congruità della pena tenuto anche conto del precedente specifico dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]