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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22064/2026

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ppello di Cagliari, Sez.distaccata di Sassari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la Procura generale della Repubblica, in persona dell’Avvocato generaleGiuseppina Casella, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;udita la difesa del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari (Sezionedistaccata di Sassari) ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 187, commi 1 e 1 quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada),commesso il 6 luglio 2019.2.

Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (artt. 157, 159 e129 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria di estinzione del reato perdecorso del termine di prescrizione nella pendenza del giudizio d’appello(conclusosi con sentenza del 15 aprile 2025).Il ricorrente sostiene la tesi per cui, trattandosi di reato commesso tra il 3agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, troverebbe applicazione, in ossequio alprincipio del favor rei, la disciplina in tema di prescrizione antecedente allemodifiche apportate all’art. 159 cod. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, inquanto legge successivamente abrogata.

Sicché, il corso della prescrizione nonsarebbe stato sospeso dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per ildeposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino allapronuncia del dispositivo della sentenza d’appello, con conseguente prescrizioneantecedente alla sentenza d’appello.

La difesa non trascura il principio sancito daSez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01, ma sostiene chesi tratti di c.d.

«diritto vivente» incostituzionale.

Sul punto si fa rinvio alle ragionifondanti la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appellodi Lecce con ordinanza dell’11 luglio 2025.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per non aver laCorte territoriale dichiarato inutilizzabili le risultanze del prelievo di campionibiologici ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., e degli artt. 3, 25 e 111 Cost.,nonostante specifica deduzione difensiva tanto in primo grado, rigettata conordinanza istruttoria e con la successiva sentenza, quanto con i motivi d’appello.Il ricorrente premette che i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili gliesiti dell’analisi sul campione salivare prelevato ai sensi dell’art. 187 cod. strada,eseguita presso il laboratorio di tossicologia Forense della Polizia di Stato, al finedi accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti in soggetto risultato positivoalla cocaina all’esito di uno screening preliminare e ritenuto da personalesanitario della Questura presentare condizioni psico-fisiche indicative diun’alterazione in atto.

Trattasi di prelievi di due campioni salivari eseguiti previrituali avvisi all’indagato e consenso di quest’ultimo – nel rispetto delle procedurepreviste dai relativi decreti ministeriali –, in particolare: di un primo campionedestinato a essere analizzato e di un secondo campione destinato a essereconservato per novanta giorni.

L’esame dal primo dei due campioni ha sortitoesito positivo alla cocaina (riscontrando una concentrazione pari a 379,8 mg/ml),reso noto al prevenuto quando ancora il secondo campione («controcampione»),in ossequio alle dette disposizioni, era conservato ai fini di un’eventuale«controprova».Orbene, in tesi difensiva, l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento sulcampione salivare analizzato deriverebbe dall’omessa procedura di cui all’art.360 cod. proc. pen., in tema di accertamenti tecnici irripetibili, in ragionedell’omessa catena di custodia dei campioni biologici per tutto il procedimentopenale: uno perché oggetto di analisi e l’altro perché conservato solo pernovanta giorni e, quindi, insuscettibile di essere rettamente valutato dal giudicetramite accertamento peritale.

Per il ricorrente si tratterebbe quindi diaccertamenti valevoli solo in procedimenti civili o amministrativi e non penali.

Sisostiene, letteralmente, che «la prova costituita dal prelievo dei liquidi biologicideve essere sempre disponibile non solo in fase di indagine, ma per tutta ladurata del processo, sino alla sentenza definitiva (e in alcuni casi anchesuccessivamente …[…]…), risultando – in conseguenza – soppresso il diritto didifesa dell’ormai imputato e le prerogative di natura istruttoria del giudice».

Neconseguirebbe quindi la lesione dei principi del giusto processo oltre che degliartt. 3, 24, 27, 111 Cost. e 7 CEDU, dei quali l’art. 360 cod. proc. pen. sarebbeesplicitazione.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo dimotivazione, anche in termini di travisamento della prova, quanto all’accertatostato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.I giudici di merito avrebbero ricavato la prova dell’alterazione dai sintomirilevati dal medico alla cui visita si è sottoposto l’imputato ma senza confrontarsicon la circostanza per cui il prevenuto è risultato aver ingerito anche sostanzealcoliche.

Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria oltre che dalladeposizione di uno degli appartenenti alla Polizia stradale (in parte trascritta nelricorso) sarebbe emerso a carico del prevenuto anche un tasso alcolemico dipoco inferiore a 0,5 g/l, quindi non integrante illecito (amministrativo o penale)ex art. 186 cod. strada ma, in tesi difensiva, compatibile con i sintomi riscontrati.3.

Le parti hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’operata ricostruzione del fatto processuale evidenzia la conferma inappello della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187, commi 1e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), commesso il 6 luglio2019, nella sua formulazione, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1,comma 1, lett. b), della legge 25 novembre 2024, n. 177, ratione temporisapplicabile ex art. 2, comma quarto, cod. pen. perché più favorevole al reo.Come emergente dal riferimento nella sentenza impugnata allo stato dialterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, il cuiaccertamento è sindacato dall’attuale ricorrente, è stata difatti implicitamenteritenuta non applicabile alla fattispecie in esame la citata legge n. 177.Quest’ultima, riformando in peius l’art. 187 cod. strada, ha previsto qualeillecito penale la «guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti opsicotrope» (ancorché da intendersi nei termini di cui alla letturacostituzionalmente orientata fornita da Corte cost., sent. n. 10 del 2026)anziché «la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanzestupefacenti o psicotrope».

Alterazione che, dunque, come correttamenteritenuto sia dai giudici di merito che dal ricorrente, concorre a integrare lafattispecie di cui alla condanna in quanto accertata come commessa nel 2019.2.

Premesso quanto innanzi e passando al merito cassatorio, il ricorso,complessivamente considerato, è infondato.3.

Il primo motivo deduce la violazione di legge per la mancata declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 6 luglio 2019) per decorso del termine diprescrizione nella pendenza del giudizio d’appello, muovendo dalla ritenutaillegittimità costituzionale del diritto vivente in materia, segnato da Sez.

U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01 (e fatto propriodalle successive conformi decisioni di legittimità).Il motivo è infondato, trovando nella specie applicazione proprio il citatodiritto vivente in quanto ritenuto da Corte cost., sent. n. 38 del 2026 (successivaal ricorso), non contrastante con gli artt. 3 e 25 Cost., come correttamenteevidenziato dalla stessa difesa in sede di discussione.Come chiarito dalle citate Sez.

U Polichetti, difatti, la sospensione del corsodella prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 l. n.103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.Sicché, trovando applicazione nella specie in ragione della data delcommesso reato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 l. n. 103 del 2017, comecorrettamente evidenziato dallo stesso ricorrente, il termine di prescrizione nonrisulta maturato.4.

Il secondo motivo, nei termini diffusamente evidenziati in sede diricostruzione del fatto processuale, si appunta sull’inutilizzabilità degli esiti degliaccertamenti tossicologici effettuati su campioni biologici.La censura è manifestamente infondata in ragione dell’assorbenteconsiderazione per cui la doglianza (comprese quindi le prospettate – ecomunque aspecifiche – violazioni di principi costituzionali) è stata articolatasull’assunto per il quale quelli in oggetto sarebbero accertamenti tecniciirripetibili ex art. 360 cod. proc. pen.

Per converso, si tratta di accertamentiurgenti, eseguiti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 187 cod. strada,nella formulazione ratione temporis applicabile, riconducibili alla fattispecie di cuiall’art. 354 del codice di rito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità conla quale il ricorrente non si confronta (per la manifesta infondatezza in relazioneal mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di dirittogovernanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre aSez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n.9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si vedaaltresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).Quanto innanzi è stato recentemente ribadito da Sez. 4, n. 21260 del13/03/2025, Caliari, non mass., la quale ha ritenuto pacifico che l’accertamentoin oggetto (nella specie, su campione ematico) non integra accertamentoirripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. bensì urgente sulle persone ai sensidell’art. 354 dello stesso codice.

Esso ha difatti a oggetto un’attività di raccolta oprelievo di dati pertinenti al reato soggetti a trasformazione solo fino al momentodel prelievo e successivamente non soggetti a modifica, fatte salve le ipotesi diconfusione, alterazione o inquinamento del campione, nella specie neancheprospettate al giudice di merito (vds. altresì, negli stessi termini, ancorché conriferimento ai campioni ematici per la verifica della concentrazione alcolica inrelazione al reato di cui all’art. 186 cod. strada, Sez. 4, n. 48631 del05/10/2022, Soubeir, Rv. 283926 – 01).5.

Il terzo motivo si appunta sull’apparato motivazionale relativoall’accertamento dell’alterazione psico-fisica da assunzione di sostanzestupefacenti in termini inammissibili.Oltre a essere articolata in fatto, laddove mira a sostituire a quella delGiudice di merito la propria valutazione di elementi probatori, la censura non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, con conseguenteinammissibilità per estrinseca aspecificità in ragione del venir meno in radicedell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione(sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche con riferimento almancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, sivedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio,Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01;si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche conriferimento al ricorso per cassazione).La Corte territoriale è difatti lungi dal non aver considerato anche gli esitidell’accertamento alcolemico, di valore inferiore alle soglie previste dall’art. 186cod. strada, a cui pure si fa esplicito riferimento in sentenza.Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente enon manifestamente illogica, i giudici di merito hanno invece accertatol’alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti in ragione dalla riconduzionedegli elementi sintomatici riscontrati dal sanitario alla detta alterazione propriocome causata dall’assunzione di stupefacenti.L’accertamento si è peraltro fondato sull’esito di una specifica analisimedica, ancorché non normativamente necessaria, riconducente la rilevataalterazione proprio all’assunzione di sostanza stupefacente, alla qualevalutazione il ricorrente vorrebbe sostituire la propria (vds., ex plurimis, Sez. 4,n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099 – 01, per l’indispensabilitàdell’accertamento dell’alterazione in oggetto con riferimento all’art. 187 cod.strada, nella formulazione antecedente alle modifiche operata con l. 177 del2024, ma non della necessità di una specifica analisi medica, potendo la dettaalterazione essere ritenuta provata mediante la valorizzazione di dati sintomaticirelativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto,dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, e atti a corroborarel’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici).6.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Cagliari, Sez.distaccata di Sassari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la Procura generale della Repubblica, in persona dell’Avvocato generaleGiuseppina Casella, che ha concluso nel senso del rigetto del ricorso;udita la difesa del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari (Sezionedistaccata di Sassari) ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 187, commi 1 e 1 quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada),commesso il 6 luglio 2019.2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge (artt. 157, 159 e129 cod. proc. pen.) per la mancata declaratoria di estinzione del reato perdecorso del termine di prescrizione nella pendenza del giudizio d’appello(conclusosi con sentenza del 15 aprile 2025).Il ricorrente sostiene la tesi per cui, trattandosi di reato commesso tra il 3agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, troverebbe applicazione, in ossequio alprincipio del favor rei, la disciplina in tema di prescrizione antecedente allemodifiche apportate all’art. 159 cod. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, inquanto legge successivamente abrogata. Sicché, il corso della prescrizione nonsarebbe stato sospeso dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per ildeposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino allapronuncia del dispositivo della sentenza d’appello, con conseguente prescrizioneantecedente alla sentenza d’appello. La difesa non trascura il principio sancito daSez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01, ma sostiene chesi tratti di c.d. «diritto vivente» incostituzionale. Sul punto si fa rinvio alle ragionifondanti la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appellodi Lecce con ordinanza dell’11 luglio 2025.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per non aver laCorte territoriale dichiarato inutilizzabili le risultanze del prelievo di campionibiologici ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., e degli artt. 3, 25 e 111 Cost.,nonostante specifica deduzione difensiva tanto in primo grado, rigettata conordinanza istruttoria e con la successiva sentenza, quanto con i motivi d’appello.Il ricorrente premette che i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili gliesiti dell’analisi sul campione salivare prelevato ai sensi dell’art. 187 cod. strada,eseguita presso il laboratorio di tossicologia Forense della Polizia di Stato, al finedi accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti in soggetto risultato positivoalla cocaina all’esito di uno screening preliminare e ritenuto da personalesanitario della Questura presentare condizioni psico-fisiche indicative diun’alterazione in atto. Trattasi di prelievi di due campioni salivari eseguiti previrituali avvisi all’indagato e consenso di quest’ultimo – nel rispetto delle procedurepreviste dai relativi decreti ministeriali –, in particolare: di un primo campionedestinato a essere analizzato e di un secondo campione destinato a essereconservato per novanta giorni. L’esame dal primo dei due campioni ha sortitoesito positivo alla cocaina (riscontrando una concentrazione pari a 379,8 mg/ml),reso noto al prevenuto quando ancora il secondo campione («controcampione»),in ossequio alle dette disposizioni, era conservato ai fini di un’eventuale«controprova».Orbene, in tesi difensiva, l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento sulcampione salivare analizzato deriverebbe dall’omessa procedura di cui all’art.360 cod. proc. pen., in tema di accertamenti tecnici irripetibili, in ragionedell’omessa catena di custodia dei campioni biologici per tutto il procedimentopenale: uno perché oggetto di analisi e l’altro perché conservato solo pernovanta giorni e, quindi, insuscettibile di essere rettamente valutato dal giudicetramite accertamento peritale. Per il ricorrente si tratterebbe quindi diaccertamenti valevoli solo in procedimenti civili o amministrativi e non penali. Sisostiene, letteralmente, che «la prova costituita dal prelievo dei liquidi biologicideve essere sempre disponibile non solo in fase di indagine, ma per tutta ladurata del processo, sino alla sentenza definitiva (e in alcuni casi anchesuccessivamente …[…]…), risultando – in conseguenza – soppresso il diritto didifesa dell’ormai imputato e le prerogative di natura istruttoria del giudice». Neconseguirebbe quindi la lesione dei principi del giusto processo oltre che degliartt. 3, 24, 27, 111 Cost. e 7 CEDU, dei quali l’art. 360 cod. proc. pen. sarebbeesplicitazione.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo dimotivazione, anche in termini di travisamento della prova, quanto all’accertatostato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.I giudici di merito avrebbero ricavato la prova dell’alterazione dai sintomirilevati dal medico alla cui visita si è sottoposto l’imputato ma senza confrontarsicon la circostanza per cui il prevenuto è risultato aver ingerito anche sostanzealcoliche. Dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria oltre che dalladeposizione di uno degli appartenenti alla Polizia stradale (in parte trascritta nelricorso) sarebbe emerso a carico del prevenuto anche un tasso alcolemico dipoco inferiore a 0,5 g/l, quindi non integrante illecito (amministrativo o penale)ex art. 186 cod. strada ma, in tesi difensiva, compatibile con i sintomi riscontrati.3. Le parti hanno discusso, concludendo nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’operata ricostruzione del fatto processuale evidenzia la conferma inappello della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 187, commi 1e 1-quater, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), commesso il 6 luglio2019, nella sua formulazione, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1,comma 1, lett. b), della legge 25 novembre 2024, n. 177, ratione temporisapplicabile ex art. 2, comma quarto, cod. pen. perché più favorevole al reo.Come emergente dal riferimento nella sentenza impugnata allo stato dialterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, il cuiaccertamento è sindacato dall’attuale ricorrente, è stata difatti implicitamenteritenuta non applicabile alla fattispecie in esame la citata legge n. 177.Quest’ultima, riformando in peius l’art. 187 cod. strada, ha previsto qualeillecito penale la «guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti opsicotrope» (ancorché da intendersi nei termini di cui alla letturacostituzionalmente orientata fornita da Corte cost., sent. n. 10 del 2026)anziché «la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanzestupefacenti o psicotrope». Alterazione che, dunque, come correttamenteritenuto sia dai giudici di merito che dal ricorrente, concorre a integrare lafattispecie di cui alla condanna in quanto accertata come commessa nel 2019.2. Premesso quanto innanzi e passando al merito cassatorio, il ricorso,complessivamente considerato, è infondato.3. Il primo motivo deduce la violazione di legge per la mancata declaratoriadi estinzione del reato (commesso il 6 luglio 2019) per decorso del termine diprescrizione nella pendenza del giudizio d’appello, muovendo dalla ritenutaillegittimità costituzionale del diritto vivente in materia, segnato da Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01 (e fatto propriodalle successive conformi decisioni di legittimità).Il motivo è infondato, trovando nella specie applicazione proprio il citatodiritto vivente in quanto ritenuto da Corte cost., sent. n. 38 del 2026 (successivaal ricorso), non contrastante con gli artt. 3 e 25 Cost., come correttamenteevidenziato dalla stessa difesa in sede di discussione.Come chiarito dalle citate Sez. U Polichetti, difatti, la sospensione del corsodella prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 l. n.103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.Sicché, trovando applicazione nella specie in ragione della data delcommesso reato la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 l. n. 103 del 2017, comecorrettamente evidenziato dallo stesso ricorrente, il termine di prescrizione nonrisulta maturato.4. Il secondo motivo, nei termini diffusamente evidenziati in sede diricostruzione del fatto processuale, si appunta sull’inutilizzabilità degli esiti degliaccertamenti tossicologici effettuati su campioni biologici.La censura è manifestamente infondata in ragione dell’assorbenteconsiderazione per cui la doglianza (comprese quindi le prospettate – ecomunque aspecifiche – violazioni di principi costituzionali) è stata articolatasull’assunto per il quale quelli in oggetto sarebbero accertamenti tecniciirripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. Per converso, si tratta di accertamentiurgenti, eseguiti in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 187 cod. strada,nella formulazione ratione temporis applicabile, riconducibili alla fattispecie di cuiall’art. 354 del codice di rito, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità conla quale il ricorrente non si confronta (per la manifesta infondatezza in relazioneal mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principi di dirittogovernanti la materia, anche nella loro costante lettura giurisprudenziale, oltre aSez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., non mass. sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n.9223 del 27/01/2026, Calò, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si vedaaltresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).Quanto innanzi è stato recentemente ribadito da Sez. 4, n. 21260 del13/03/2025, Caliari, non mass., la quale ha ritenuto pacifico che l’accertamentoin oggetto (nella specie, su campione ematico) non integra accertamentoirripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. bensì urgente sulle persone ai sensidell’art. 354 dello stesso codice. Esso ha difatti a oggetto un’attività di raccolta oprelievo di dati pertinenti al reato soggetti a trasformazione solo fino al momentodel prelievo e successivamente non soggetti a modifica, fatte salve le ipotesi diconfusione, alterazione o inquinamento del campione, nella specie neancheprospettate al giudice di merito (vds. altresì, negli stessi termini, ancorché conriferimento ai campioni ematici per la verifica della concentrazione alcolica inrelazione al reato di cui all’art. 186 cod. strada, Sez. 4, n. 48631 del05/10/2022, Soubeir, Rv. 283926 – 01).5. Il terzo motivo si appunta sull’apparato motivazionale relativoall’accertamento dell’alterazione psico-fisica da assunzione di sostanzestupefacenti in termini inammissibili.Oltre a essere articolata in fatto, laddove mira a sostituire a quella delGiudice di merito la propria valutazione di elementi probatori, la censura non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, con conseguenteinammissibilità per estrinseca aspecificità in ragione del venir meno in radicedell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione(sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche con riferimento almancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, sivedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, Centanni, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio,Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01;si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche conriferimento al ricorso per cassazione).La Corte territoriale è difatti lungi dal non aver considerato anche gli esitidell’accertamento alcolemico, di valore inferiore alle soglie previste dall’art. 186cod. strada, a cui pure si fa esplicito riferimento in sentenza.Con motivazione insindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente enon manifestamente illogica, i giudici di merito hanno invece accertatol’alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti in ragione dalla riconduzionedegli elementi sintomatici riscontrati dal sanitario alla detta alterazione propriocome causata dall’assunzione di stupefacenti.L’accertamento si è peraltro fondato sull’esito di una specifica analisimedica, ancorché non normativamente necessaria, riconducente la rilevataalterazione proprio all’assunzione di sostanza stupefacente, alla qualevalutazione il ricorrente vorrebbe sostituire la propria (vds., ex plurimis, Sez. 4,n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099 – 01, per l’indispensabilitàdell’accertamento dell’alterazione in oggetto con riferimento all’art. 187 cod.strada, nella formulazione antecedente alle modifiche operata con l. 177 del2024, ma non della necessità di una specifica analisi medica, potendo la dettaalterazione essere ritenuta provata mediante la valorizzazione di dati sintomaticirelativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto,dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, e atti a corroborarel’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici).6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente