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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2025

Cassazione n. 05367/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3785/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 33989/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio relativamente all'applicazione della subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale alla condanna emessa in data 15 aprile 2019, con eliminazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5367/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 17 luglio 2025 il Tribunale di Enna, quale giudice dell’esecuzione, pronunciando sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di escludere la subordinazione applicata alla sospensione condizionale concessa con la condanna emessa in data 01 giugno 2022, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra quella sentenza e quella emessa in data 15 aprile 2019, disposto dal medesimo giudice dell’esecuzione in data 14 maggio 2025, ha concesso la sospensione condizionale dell’intera pena, subordinata però al pagamento della provvisionale anche in favore della parte civile della sentenza emessa in data 15 aprile 2019, la cui pena era stata dichiarata sospesa, dal giudice della cognizione, senza subordinare il beneficio ad alcuna prestazione.

Il giudice ha ritenuto di poter esercitare i poteri di cui all’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., e 165 cod. pen., norma che consente di applicare la subordinazione anche in caso di concessione del beneficio per la prima volta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La continuazione è stata concessa, con l'ordinanza emessa in data 14 maggio 2025, in relazione a due sentenze di condanna a pena dichiarata condizionalmente sospesa, in un solo caso con subordinazione al pagamento della provvisionale.

Nel concedere la continuazione, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza emessa in data 15 aprile 2019, la cui pena era stata dichiarata sospesa senza alcuna subordinazione, e reato satellite quello giudicato con la sentenza emessa in data 01 giugno 2022, la cui pena era stata dichiarata sospesa subordinatamente al pagamento della provvisionale, ma aveva mantenuto tale condizione in relazione a questo secondo beneficio.

Il ricorrente, perciò, aveva proposto l'incidente di esecuzione chiedendo che la sospensione condizionale non subordinata venisse estesa anche alla porzione di pena relativa al reato satellite, ed invece il giudice adito ha applicato la subordinazione all'intera pena, come risultante dall'applicazione della continuazione: in questo modo il giudice ha violato il divieto di reformatio in peius perché ha applicato una sanzione di natura risarcitoria ad una sentenza che ne era priva.

Egli, inoltre, ha violato il principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, dal momento che il ricorrente aveva chiesto l' estensione anche alla seconda condanna della sospensione condizionale non subordinata ad alcuna prescrizione.

Il giudice non poteva aggravare la posizione del ricorrente in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, ed ha introdotto, in sede esecutiva, una condanna risarcitoria non irrogata dal giudice del merito, esercitando un potere che spetta solo al giudice della cognizione e violando anche il disposto dell’art.165 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento, con eliminazione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale nel procedimento definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 15 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina del reato continuato, è competente, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., a concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, se ciò consegue al riconoscimento della continuazione, e ad adottare «ogni altro provvedimento conseguente».

Detta norma è stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza di legittimità, come attribuente il potere di modificare il giudicato delle sentenze divenute definitive non solo con riferimento alla pena irrogata dal giudice della cognizione, ma anche con riferimento ai relativi benefici, sia concedendoli, così come stabilito dalla prima parte del comma, ma anche revocandoli o modificandoli.

Secondo questa Corte, infatti, «Qualora il giudice dell'esecuzione applichi ai fatti di reato oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, e sempre che la stessa non sia stata esplicitamente esclusa nei provvedimenti di cognizione, la possibilità di deroga al principio dell'intangibilità del giudicato concerne non soltanto la determinazione dell'entità della pena complessiva, ma anche i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale» (Sez. 1, n. 3090 del 30/04/1997, Rv. 207966).

Inoltre, nel caso di applicazione del vincolo della continuazione, «la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Rv. 282493), e addirittura è legittima «la statuizione del giudice della esecuzione che, nell'applicare la disciplina della continuazione, abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena - già accordato senza obblighi con sentenza irrevocabile per uno dei reati in continuazione - subordinando il beneficio stesso alla eliminazione delle conseguenze dannose dei reati commessi» (Sez. 1, n. 594 del 22/01/1999, Rv. 212632).

La concessione o la revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione è legata, oltre che alla valutazione della meritevolezza da parte del condannato (vedi Sez. 6, n. 44358 del 10/10/2024, Rv. 287309), alla unicità della pena conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, unicità stabilita dagli artt. 73 e 76 cod. pen.

Questa Corte ha perciò stabilito sia che «Nel caso di concorso di reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso limitatamente ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato» (Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, Rv. 170347), sia che «la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti» (Sez. 1, n. 12/02/2014, Rv. 260502), con la conseguenza che «se il beneficio sia stato escluso solo a cagione della dosimetria della pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. può rivalutarne la concedibilità» (Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817).

Il potere del giudice dell'esecuzione di modificare la decisione delle sentenze di merito relativa all'applicazione della sospensione condizionale, concedendo il beneficio anche se mai concesso, ovvero modificando o revocando quello già concesso, è però limitato non solo dalla necessaria assenza di un esplicito diniego del beneficio, contenuto anche in una sola delle sentenze riunite per continuazione (vedi, in modo specifico, Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986), ma anche dalla stretta correlazione del suo provvedimento al riconoscimento della continuazione.

Secondo questa Corte, «Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione che non siano già stati già esclusi nella fase di cognizione» (Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, Rv. 230171; vedi anche Sez. 1, n. 50478 del 02/11/2016, Rv. 268341, secondo cui la revoca della sospensione condizionale illegittimamente disposta dal giudice dell'esecuzione non può essere modificata con un provvedimento successivo, perché questo equivarrebbe ad una nuova concessione del beneficio, che è consentita al giudice dell'esecuzione solo nei casi previsti dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 673, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Così ribadita la competenza del giudice dell'esecuzione che procede all'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., deve affermarsi che il provvedimento emesso dal Tribunale di Enna in data 14 maggio 2025 non era corretto, avendo il giudice omesso di adottare i provvedimenti conseguenti in tema di sospensione condizionale, cioè un provvedimento di unificazione del beneficio, già concesso dai giudici della cognizione ma in forme diverse, al fine di renderlo operante in relazione all'unicità della pena, derivante dalla sua decisione.

Il giudice a cui il ricorrente ha chiesto la correzione di tale errore, e che ha quindi emesso l'ordinanza qui impugnata, è legittimamente intervenuto per disporre tale unificazione.

Egli, però, non è il giudice che ha proceduto al riconoscimento della continuazione, e non possono essere a lui estesi, quindi, i poteri previsti dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., ed in particolare quello di adottare «ogni» provvedimento conseguente, essendo questa norma di stretta interpretazione, dal momento che supera in via eccezionale il principio di intangibilità del giudicato.

Al giudice che ha emesso l'ordinanza qui impugnata, pertanto, non è consentito di assumere qualunque provvedimento in materia di sospensione condizionale, anche in assenza di una istanza di parte, ma solo di accogliere o respingere la richiesta dell'istante.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che «In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti» (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv. 287385), ribadendo pertanto l'impossibilità, per il giudice dell'esecuzione, di decidere ultra petitum.

Nel presente caso, il ricorrente aveva richiesto di correggere il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 14 maggio 2025 escludendo la subordinazione ad una prestazione della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa in data 01 giugno 2022, il cui reato era stato ritenuto satellite, estendendo quindi alla pena applicata per questo reato la sospensione condizionale non subordinata ad alcuna prestazione, concessa con la sentenza emessa in data 15 aprile 2019.

Il giudice adito, non essendo quello che decideva sull'applicabilità della disciplina del reato continuato, non poteva assumere un qualunque provvedimento sul punto, ma doveva attenersi alla richiesta del condannato, accogliendola o rigettandola.

La decisione di concedere la sospensione condizionale all'intera pena unica di sei mesi di reclusione, derivante dall'applicazione della continuazione, ma di subordinarla integralmente alla condizione stabilita solo in una delle sentenze, non gli era, pertanto, consentita, in quest'ultima parte, perché palesemente esorbitante rispetto alla richiesta avanzata dall'istante.

4. Deve, pertanto, affermarsi che l'ordinanza impugnata è legittima nella parte in cui il giudice ha ritenuto concedibile la sospensione condizionale all'intera pena unica di sei mesi di reclusione, derivante dall'applicazione della continuazione, come stabilito nella prima parte del dispositivo, mentre è illegittima quanto alla decisione, contenuta nella seconda parte del dispositivo, di subordinare detto beneficio all'adempimento dell'obbligo di versare l'importo delle provvisionali concesse alle parti civili in entrambe le sentenze unificate, non avendo egli il potere di assumere una tale decisione.

Tale seconda parte deve, pertanto, essere eliminata da questa Corte, senza rinvio.

Risulta applicabile, infatti, il disposto dell'art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato emesso un provvedimento che, per la parte indicata, non è consentito dalla legge, ed essendo peraltro tale parte eliminabile senza la necessità di una nuova decisione da parte del giudice dell'esecuzione, il quale ha già disposto la concessione della sospensione condizionale all'intera pena unitaria, come determinata a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi risarcitori, subordinazione che elimina.

Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3785/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 33989/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Enna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio relativamente all'applicazione della subordinazione del beneficio al pagamento della provvisionale alla condanna emessa in data 15 aprile 2019, con eliminazione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5367/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 luglio 2025 il Tribunale di Enna, quale giudice dell’esecuzione, pronunciando sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di escludere la subordinazione applicata alla sospensione condizionale concessa con la condanna emessa in data 01 giugno 2022, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra quella sentenza e quella emessa in data 15 aprile 2019, disposto dal medesimo giudice dell’esecuzione in data 14 maggio 2025, ha concesso la sospensione condizionale dell’intera pena, subordinata però al pagamento della provvisionale anche in favore della parte civile della sentenza emessa in data 15 aprile 2019, la cui pena era stata dichiarata sospesa, dal giudice della cognizione, senza subordinare il beneficio ad alcuna prestazione. Il giudice ha ritenuto di poter esercitare i poteri di cui all’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., e 165 cod. pen., norma che consente di applicare la subordinazione anche in caso di concessione del beneficio per la prima volta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. La continuazione è stata concessa, con l'ordinanza emessa in data 14 maggio 2025, in relazione a due sentenze di condanna a pena dichiarata condizionalmente sospesa, in un solo caso con subordinazione al pagamento della provvisionale. Nel concedere la continuazione, il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza emessa in data 15 aprile 2019, la cui pena era stata dichiarata sospesa senza alcuna subordinazione, e reato satellite quello giudicato con la sentenza emessa in data 01 giugno 2022, la cui pena era stata dichiarata sospesa subordinatamente al pagamento della provvisionale, ma aveva mantenuto tale condizione in relazione a questo secondo beneficio. Il ricorrente, perciò, aveva proposto l'incidente di esecuzione chiedendo che la sospensione condizionale non subordinata venisse estesa anche alla porzione di pena relativa al reato satellite, ed invece il giudice adito ha applicato la subordinazione all'intera pena, come risultante dall'applicazione della continuazione: in questo modo il giudice ha violato il divieto di reformatio in peius perché ha applicato una sanzione di natura risarcitoria ad una sentenza che ne era priva. Egli, inoltre, ha violato il principio di correlazione tra chiesto e pronunciato, dal momento che il ricorrente aveva chiesto l' estensione anche alla seconda condanna della sospensione condizionale non subordinata ad alcuna prescrizione. Il giudice non poteva aggravare la posizione del ricorrente in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, ed ha introdotto, in sede esecutiva, una condanna risarcitoria non irrogata dal giudice del merito, esercitando un potere che spetta solo al giudice della cognizione e violando anche il disposto dell’art.165 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento, con eliminazione della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale nel procedimento definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 15 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina del reato continuato, è competente, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., a concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, se ciò consegue al riconoscimento della continuazione, e ad adottare «ogni altro provvedimento conseguente». Detta norma è stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza di legittimità, come attribuente il potere di modificare il giudicato delle sentenze divenute definitive non solo con riferimento alla pena irrogata dal giudice della cognizione, ma anche con riferimento ai relativi benefici, sia concedendoli, così come stabilito dalla prima parte del comma, ma anche revocandoli o modificandoli. Secondo questa Corte, infatti, «Qualora il giudice dell'esecuzione applichi ai fatti di reato oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, e sempre che la stessa non sia stata esplicitamente esclusa nei provvedimenti di cognizione, la possibilità di deroga al principio dell'intangibilità del giudicato concerne non soltanto la determinazione dell'entità della pena complessiva, ma anche i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale» (Sez. 1, n. 3090 del 30/04/1997, Rv. 207966). Inoltre, nel caso di applicazione del vincolo della continuazione, «la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Rv. 282493), e addirittura è legittima «la statuizione del giudice della esecuzione che, nell'applicare la disciplina della continuazione, abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena - già accordato senza obblighi con sentenza irrevocabile per uno dei reati in continuazione - subordinando il beneficio stesso alla eliminazione delle conseguenze dannose dei reati commessi» (Sez. 1, n. 594 del 22/01/1999, Rv. 212632). La concessione o la revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione è legata, oltre che alla valutazione della meritevolezza da parte del condannato (vedi Sez. 6, n. 44358 del 10/10/2024, Rv. 287309), alla unicità della pena conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, unicità stabilita dagli artt. 73 e 76 cod. pen. Questa Corte ha perciò stabilito sia che «Nel caso di concorso di reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso limitatamente ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato» (Sez. 5, n. 7958 del 02/07/1985, Rv. 170347), sia che «la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti» (Sez. 1, n. 12/02/2014, Rv. 260502), con la conseguenza che «se il beneficio sia stato escluso solo a cagione della dosimetria della pena, il giudice dell'esecuzione che la riconduca entro i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. può rivalutarne la concedibilità» (Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025, Rv. 287817). Il potere del giudice dell'esecuzione di modificare la decisione delle sentenze di merito relativa all'applicazione della sospensione condizionale, concedendo il beneficio anche se mai concesso, ovvero modificando o revocando quello già concesso, è però limitato non solo dalla necessaria assenza di un esplicito diniego del beneficio, contenuto anche in una sola delle sentenze riunite per continuazione (vedi, in modo specifico, Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986), ma anche dalla stretta correlazione del suo provvedimento al riconoscimento della continuazione. Secondo questa Corte, «Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione che non siano già stati già esclusi nella fase di cognizione» (Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, Rv. 230171; vedi anche Sez. 1, n. 50478 del 02/11/2016, Rv. 268341, secondo cui la revoca della sospensione condizionale illegittimamente disposta dal giudice dell'esecuzione non può essere modificata con un provvedimento successivo, perché questo equivarrebbe ad una nuova concessione del beneficio, che è consentita al giudice dell'esecuzione solo nei casi previsti dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e dall'art. 673, comma 1, cod. proc. pen.). 3. Così ribadita la competenza del giudice dell'esecuzione che procede all'applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., deve affermarsi che il provvedimento emesso dal Tribunale di Enna in data 14 maggio 2025 non era corretto, avendo il giudice omesso di adottare i provvedimenti conseguenti in tema di sospensione condizionale, cioè un provvedimento di unificazione del beneficio, già concesso dai giudici della cognizione ma in forme diverse, al fine di renderlo operante in relazione all'unicità della pena, derivante dalla sua decisione. Il giudice a cui il ricorrente ha chiesto la correzione di tale errore, e che ha quindi emesso l'ordinanza qui impugnata, è legittimamente intervenuto per disporre tale unificazione. Egli, però, non è il giudice che ha proceduto al riconoscimento della continuazione, e non possono essere a lui estesi, quindi, i poteri previsti dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., ed in particolare quello di adottare «ogni» provvedimento conseguente, essendo questa norma di stretta interpretazione, dal momento che supera in via eccezionale il principio di intangibilità del giudicato. Al giudice che ha emesso l'ordinanza qui impugnata, pertanto, non è consentito di assumere qualunque provvedimento in materia di sospensione condizionale, anche in assenza di una istanza di parte, ma solo di accogliere o respingere la richiesta dell'istante. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che «In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti» (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Rv. 287385), ribadendo pertanto l'impossibilità, per il giudice dell'esecuzione, di decidere ultra petitum. Nel presente caso, il ricorrente aveva richiesto di correggere il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 14 maggio 2025 escludendo la subordinazione ad una prestazione della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa in data 01 giugno 2022, il cui reato era stato ritenuto satellite, estendendo quindi alla pena applicata per questo reato la sospensione condizionale non subordinata ad alcuna prestazione, concessa con la sentenza emessa in data 15 aprile 2019. Il giudice adito, non essendo quello che decideva sull'applicabilità della disciplina del reato continuato, non poteva assumere un qualunque provvedimento sul punto, ma doveva attenersi alla richiesta del condannato, accogliendola o rigettandola. La decisione di concedere la sospensione condizionale all'intera pena unica di sei mesi di reclusione, derivante dall'applicazione della continuazione, ma di subordinarla integralmente alla condizione stabilita solo in una delle sentenze, non gli era, pertanto, consentita, in quest'ultima parte, perché palesemente esorbitante rispetto alla richiesta avanzata dall'istante. 4. Deve, pertanto, affermarsi che l'ordinanza impugnata è legittima nella parte in cui il giudice ha ritenuto concedibile la sospensione condizionale all'intera pena unica di sei mesi di reclusione, derivante dall'applicazione della continuazione, come stabilito nella prima parte del dispositivo, mentre è illegittima quanto alla decisione, contenuta nella seconda parte del dispositivo, di subordinare detto beneficio all'adempimento dell'obbligo di versare l'importo delle provvisionali concesse alle parti civili in entrambe le sentenze unificate, non avendo egli il potere di assumere una tale decisione. Tale seconda parte deve, pertanto, essere eliminata da questa Corte, senza rinvio. Risulta applicabile, infatti, il disposto dell'art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato emesso un provvedimento che, per la parte indicata, non è consentito dalla legge, ed essendo peraltro tale parte eliminabile senza la necessità di una nuova decisione da parte del giudice dell'esecuzione, il quale ha già disposto la concessione della sospensione condizionale all'intera pena unitaria, come determinata a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi risarcitori, subordinazione che elimina. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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