CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 20 giugno 2024 ex art. 599-bis cod. proc. pen. la Corte d'Appello di Bari rideterminava in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza degli artt. 129, 179 e 191 cod. proc. pen., 5 e 6 CEDU e 111, 113 e 117 Cost., assumendo che la Corte d'Appello aveva omesso di valutare la illiceità di tutte le prove poste a base della statuizione di condanna, essendo emerso al processo il ragionevole dubbio che gli atti redatti dagli agenti operanti avessero indicato una data falsa in relazione al tempus commissi delicti, all'arresto in flagranza dell'imputato e a tutte le operazioni di p.g. documentate; ciò in ragione del fatto che dalla consultazione del sistema informatico del Ministero dell'Interno era risultato, inspiegabilmente, che l'imputato era stato identificato due giorni prima del suo arresto in flagranza. Deduceva che la rinuncia ai motivi di appello dichiarata dalla difesa non includeva la rinuncia alle questioni di nullità e inutilizzabilità delle prove, la cui valutazione era in ogni caso preliminare alla presa d'atto dell'esistenza di un concordato e doveva essere effettuata d'ufficio. Rassegnava che nel contenuto dell'accordo sfociato in concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. non vie era alcuna rinuncia alle questioni preliminari di nullità o inutilizzabilità, e che, in particolare, con l'atto di appello erano state sollevate le questioni di nullità per omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio in lingua conosciuta all'imputato e di inutilizzabilità delle prove illecite sulle quali si fondava la condanna. Deduceva inoltre che in ogni caso l'imputato e il difensore non potevano rinunciare al diritto alla legalità del processo, trattandosi di diritto non disponibile, sicché sulle dette questioni la Corte territoriale si sarebbe dovuta pronunciare d'ufficio. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v., ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01). Nella specie, per l'appunto, la sentenza impugnata ha dato atto che le parti avevano "raggiunto un accordo scritto ex art. 599 bis cpp, contemplando la concessione delle attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena, previa rinuncia dell'appellante a tutti gli altri motivi di impugnazione". Né la difesa ha dedotto un difetto di correlazione fra la richiesta di pena concordata e la sentenza.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c