CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 20439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza 29706/25, resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Cassazione, SestaSezione Penale, annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data26/11/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di falso di cui al capo C) deldecreto di rinvio a giudizio emesso in data 15 ottobre 2020, essendo il reato estinto perprescrizione, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen. Per l’effettorinviava ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per la rideterminazione della pena inrelazione ai residui capi, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabilel’accertamento di responsabilità.2. Ha proposto ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod.proc.pen. il difensore eprocuratore speciale del condannato, deducendo i motivi di seguito enunziati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 Secondo il difensore la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto con riguardoall’omessa declaratoria di prescrizione del reato di falso contestato al capo B) del decreto chedispone il giudizio del 18 aprile 2019, pur trattandosi di fattispecie in relazione alla quale nonrisulta contestata l’aggravante di cui all’art. 476, comma 2, cod.pen.2.2 Ad avviso del ricorrente risulterebbe, inoltre, erroneamente omessa la declaratoria diprescrizione in relazione al capo C) del decreto che dispone il giudizio del 18 aprile 2019 inquanto, a seguito della riqualificazione dell’originaria imputazione ai sensi dell’art. 322, comma3,cod.pen. il reato risultava prescritto all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è pervenuta alladeclaratoria di prescrizione del delitto di falso ideologico di cui al capo C) del decreto che disponeil giudizio emesso in data 15 ottobre 2010 sul rilievo che l’imputazione “non solo non richiamal’art. 476, secondo comma, cod.pen. ma non evidenzia testualmente la natura fidefaciente degliritenersi, invece contestata e correttamente ritenuta in relazione al delitto di falso ascritto alcapo B) del decreto che dispone il giudizio in data 18/4/2019, atteso l’espresso richiamo nelcorpo dell’incolpazione alla natura fidefaciente del verbale di inventario oggetto di addebitoStante la cornice sanzionatoria del delitto di falso ideologico aggravato e l’epoca dicommissione del reato (29/10/2016), alla data della sentenza emessa dalla Corte di Legittimitàil termine di prescrizione (anni dodici, mesi sei oltre sospensioni) non era decorso.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza. Con riguardo aldelitto di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322, comma 3, cod.pen. deve rilevarsi che lasentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso che deduceva laviolazione di legge in relazione a detto capo, dichiarando l’irrevocabilità dell’affermazione diresponsabilità. La Corte d’Appello di Palermo a pag. 7 della sentenza 26/11/2024 aveva rigettatol’eccezione di prescrizione precisando che, in considerazione delle sospensioni, il terminemassimo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen. sarebbe spirato solo il 31/12/2024.Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazionedovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilitàa norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Il massimo consessonomofilattico ha ulteriormente precisato che in caso di ricorso avverso una sentenza di condannacumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale edei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilitàdell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapportoprocessuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con laconseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa lapossibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 20525 del13/04/2022, Komarov, Rv. 283269 – 01; Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284783– 01).3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]