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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 28058/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello eiG-rx,(2, di Ancona che ha confermato la pronunciggel Tribunale di Pesaro per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (Pesaro, 14/05/2021).

Ritenuto che i motivi di ricorso (carenza ed illogicità della motivazione e dell'iter logico- giuridico, nonché violazione di legge in relazione alla determinazione della pena) sono inammissibili.

Considerato che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (pp.3,4,5), il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato, inoltre, che il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento punitivo che la Corte territoriale motiva con sufficiente e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (pp.4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello eiG-rx,(2, di Ancona che ha confermato la pronunciggel Tribunale di Pesaro per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (Pesaro, 14/05/2021). Ritenuto che i motivi di ricorso (carenza ed illogicità della motivazione e dell'iter logico- giuridico, nonché violazione di legge in relazione alla determinazione della pena) sono inammissibili. Considerato che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (pp.3,4,5), il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Considerato, inoltre, che il ricorso è inammissibile perché afferente al trattamento punitivo che la Corte territoriale motiva con sufficiente e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (pp.4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28058/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris