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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06490/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato poiché non considera che il delitto per cui si procede (art. 624-bis, comma terzo, cod. pen.) è punito con la pena della reclusione pari, nel massimo, ad anni dieci, con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato nella data del 25 marzo 2028, tenuto conto degli atti interruttivi; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato poiché non considera che il delitto per cui si procede (art. 624-bis, comma terzo, cod. pen.) è punito con la pena della reclusione pari, nel massimo, ad anni dieci, con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato nella data del 25 marzo 2028, tenuto conto degli atti interruttivi; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01
Sentenza Cassazione n. 06490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris