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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 46087/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del n. 2409 del 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto illecitamente al fine di venderli complessivi gr. 150 di cocaina nei modi descritti nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sulla base della valutazione della qualità e quantità della sostanza detenuta peraltro analizzata solo in alcuni campioni, così da non potersi escludere che la residua sostanza non abbia natura stupefacente o che la abbia in scarsa misura; b) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 trascurando che l'imputato ha fornito tutte le informazioni di cui disponeva circa il modo in cui si è procurato la cocaina e ha anche mostrato resipiscenza ammettendo subito la sua responsabilità e indicando dove nascondeva la sostanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso reitera argomenti già vagliati e dalla Corte di appello con adeguata motivazione.

1.1. Circa la qualificazione del fatto deve ribadirsi che il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza sulla base di una ricostruzione dei fatti riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze, conformemente ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar, Rv. 273823; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti, Rv. 2719590).

In altri termini, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione dell'imputato, alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, alla presenza di un'articolata organizzazione di supporto e difesa che assicuri uno stabile commercio di sostanza (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Rv. 272140).

In questa linea, la sentenza impugnata non si è limitata a registrare la quantità di sostanza detenuta dall'imputato ma anche considerato che: stante il suo principio attivo (che consentiva di ricavarne oltre 680 dosi medie singole) poteva soddisfare le richieste di alcune centinaia di consumatori; la detenzione della sostanza presupponeva la possibilità di accedere a non secondari canali di approvvigionamento e la disponibilità di somme da investire nell'attività illecita, così da escludere ch'egli potesse essere un neofita del settore (p. 4) oltre che il contatto con una rete di potenziali clienti (p. 6).

Relativamente alla valenza della analisi a campione sulla sostanza sequestrata la Corte ha sottolineato che lo stesso imputato ha riferito di averla acquistata tutta in un'unica occasione e, su questa base, non è incorsa in una manifesta illogicità nel riconoscere natura stupefacente alla sostanza detenuta dall'imputato valorizzando una inferenza statistica che parte da una sua analisi per campioni (Sez. 6 n. 50076 del 27/11/2014, non mass.

Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014 Rv.259157) poiché non emergono, né sono state indicate ragioni, per ravvisare errori nei criteri di scelta del campione.

1.2. Per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice deve accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità se esente da manifeste illogicità (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851).

Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha idoneamente evidenziato che le indicazioni fornite dall'imputato circa colui che gli avrebbe fornito la droga sono del tutto generiche perché si riferiscono a «un tizio che gironzola davanti a una macelleria islamica» senza ulteriori precisazioni nonostante che lo stesso imputato abbia affermato di essergli ancora debitore di euro 5000.

2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso e, ex art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso la sentenza del 28/10/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del n. 2409 del 28 ottobre 2020 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto illecitamente al fine di venderli complessivi gr. 150 di cocaina nei modi descritti nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): a) violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sulla base della valutazione della qualità e quantità della sostanza detenuta peraltro analizzata solo in alcuni campioni, così da non potersi escludere che la residua sostanza non abbia natura stupefacente o che la abbia in scarsa misura; b) violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 trascurando che l'imputato ha fornito tutte le informazioni di cui disponeva circa il modo in cui si è procurato la cocaina e ha anche mostrato resipiscenza ammettendo subito la sua responsabilità e indicando dove nascondeva la sostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso reitera argomenti già vagliati e dalla Corte di appello con adeguata motivazione. 1.1. Circa la qualificazione del fatto deve ribadirsi che il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza sulla base di una ricostruzione dei fatti riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze, conformemente ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; Sez. 6, n. 38606 del 8/02/2018, Sefar, Rv. 273823; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti, Rv. 2719590). In altri termini, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione dell'imputato, alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine, alla presenza di un'articolata organizzazione di supporto e difesa che assicuri uno stabile commercio di sostanza (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, Rv. 272140). In questa linea, la sentenza impugnata non si è limitata a registrare la quantità di sostanza detenuta dall'imputato ma anche considerato che: stante il suo principio attivo (che consentiva di ricavarne oltre 680 dosi medie singole) poteva soddisfare le richieste di alcune centinaia di consumatori; la detenzione della sostanza presupponeva la possibilità di accedere a non secondari canali di approvvigionamento e la disponibilità di somme da investire nell'attività illecita, così da escludere ch'egli potesse essere un neofita del settore (p. 4) oltre che il contatto con una rete di potenziali clienti (p. 6). Relativamente alla valenza della analisi a campione sulla sostanza sequestrata la Corte ha sottolineato che lo stesso imputato ha riferito di averla acquistata tutta in un'unica occasione e, su questa base, non è incorsa in una manifesta illogicità nel riconoscere natura stupefacente alla sostanza detenuta dall'imputato valorizzando una inferenza statistica che parte da una sua analisi per campioni (Sez. 6 n. 50076 del 27/11/2014, non mass. Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014 Rv.259157) poiché non emergono, né sono state indicate ragioni, per ravvisare errori nei criteri di scelta del campione. 1.2. Per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice deve accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità se esente da manifeste illogicità (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851). Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha idoneamente evidenziato che le indicazioni fornite dall'imputato circa colui che gli avrebbe fornito la droga sono del tutto generiche perché si riferiscono a «un tizio che gironzola davanti a una macelleria islamica» senza ulteriori precisazioni nonostante che lo stesso imputato abbia affermato di essergli ancora debitore di euro 5000. 2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso e, ex art. 616 cod. proc. pen., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/1