CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .,e_\ udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di lesioni gravissime cagionate a Veronese, consistite nella perdita della milza. Fatto di Maggio 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che, col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa quanto meno putativa o, in subordine, dell'eccesso colposo ai sensi dell'art 55 cp. La difesa deduce che i Giudici del merito avevano riconosciuto nel comportamento della persona offesa gli estremi del fatto ingiusto, tanto da ravvisare per l'imputato l'attenuante della provocazione. Tuttavia la valutazione della condotta della persona offesa Veronese sarebbe stata riduttiva mentre la spinta datagli dall'imputato era stata qualificata di palese aggressività, contrariamente a quanto emergerebbe dai risultati probatori; a sostegno della prospettazione la difesa riporta le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa. Per altro verso la motivazione avrebbe scrutinato affrettatamente le testimonianze Tomiato e Fasolo, che assisterono al fatto da due punti di osservazione diversi, ricavando l'errata conclusione dell'esclusione della legittima difesa. L'argomentazione usata dalla Corte territoriale quanto alla possibilità per [OSCURATO:PERSONA] del commodus discessus, non terrebbe conto della necessità di difendersi dall'aggressione con i pugni portatagli dalla persona offesa e, quindi, della situazione di pericolo attuale per l'incolumità fisica in cui si era trovato l'attuale ricorrente. 1.1Per le stesse ragioni ci si lamenta della mancata applicazione dell'esimente putativa, erroneamente dichiarata assorbita ed in subordine del mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa, avendo l'imputato ecceduto nella reazione all'aggressione mossagli da Veronese. 2.Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, per alcuni aspetti inammissibile, va giudicato complessivamente infondato. 1. Per esaminare le doglianze posto col primo motivo è utile ricordare in breve il più che solido sistema di principi elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittima difesa ed eccesso colposo, secondo il quale l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante", calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, tramite una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; a quest'ultimo spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione, anche in relazione a quelli che possono aver avuto concreta incidenza sull'insorgere dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione. Così:Sez. 4, Sentenza n. 24084 del 28/02/2018 Ud. (dep. 29/05/2018 ) Rv. 273401; In senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 3148 del 19/02/2013 Ud. (dep. 23/01/2014 )rv. 258408;Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013 Ud. (dep. 21/03/2013 ) Rv. 255268, che ha puntualizzato come nella ponderazione degli elementi a disposizione del Giudice non possano avere ingresso gli stati d'animo e i timori personali del soggetto che invoca la scriminante. 1.1. Tanto premesso, esaminando il primo, articolato motivo - che in sostanza racchiude quasi tutte le lagnanze del ricorrente - deve osservarsi che la Corte territoriale ha aderito alla ricostruzione degli eventi operata dai primi Giudici, sintetizzata alle pagine due e tre e, nel confutare i motivi di appello, ha puntualizzato il fatto nel senso che la persona offesa Veronese ebbe un comportamento indubbiamente ingiurioso ma che si avvicinò all'imputato senza venire in contatto con lui, limitandosi a dire di cercarsi un altro parcheggio. L'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], reagì con una spinta e diede per primo inizio al contatto fisico aggressivo tra i contendenti. Secondo le dichiarazioni dei testi oculari, che videro i fatti da due diversi punti di osservazione - valutate dai Giudici di merito a conferma della versione della persona offesa - a seguito della spinta data da [OSCURATO:PERSONA], nacque una colluttazione, Veronese dette un pugno, in parte schivato, e l'imputato a sua volta lo colpì. 1.2.Nel predetto quadro dimostrativo la scriminante della legittima difesa ed anche l'eccesso colposo sono stati legittimamente esclusi, per l'assenza del presupposto dell'attualità del pericolo di un'offesa ingiusta, in quanto si è coerentemente ritenuta la mancanza dell'attualità del pericolo da cui difendersi, poiché dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il pugno, da, k) /1-)seseAke__ hee. comportamento aggressivo e violento. 2.La giustificazione resa sul punto della legittima difesa e di conseguenza dell'eccesso colposo, è in armonia con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati. (Sez.5 , Sentenza n. 19065 del 12/12/2019 Ud. (dep. 23/06/2020 ) Rv. 279344. 2.1 A fronte della congrua e corretta motivazione la difesa, con l'attuale impugnazione, si limita a censurare esplicitamente la valutazione delle testimonianze, con specifico riferimento a quelle di Tomiato e Fasolo, asserendo che le prove dichiarative avrebbero descritto una realtà completamente diversa. 2.2.La doglianza per come formulata avrebbe richiesto la deduzione del vizio di travisamento ‹}_ della prova, che non è stata propost risolvendosi, quindi, in una rappresentazione alternativa e favorevole dei risultati di prova mentre è noto che esula dai poteri del giudice di legittimità, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2.3 In particolare la questione circa l'errata supposizione della presenza della causa di giustificazione posta nel ricorso è stata già affrontata e correttamente risolta nel giudizio di appello, evidenziandosi i in proposito, la condotta consapevolmente aggressiva e non difensiva mantenuta per un apprezzabile lasso temporale dall'imputato. Anche sotto questo profilo la risposta fornita dalla Corte torinese appare, quindi, coerente con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo. (Sez. 1, Sentenza n. 37289 del 21/06/2018 Ud. (dep. 01/08/2018 ) Rv. 273861. 3. Non è condivisibile la censura di violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - oggetto del secondo motivo di ricorso - ritenendo la difesa la pena sproporzionata in relazione alla sanzione edittale prevista per il delitto di lesioni semplici - al quale hanno fatto riferimento i Giudici del merito a seguito del giudizio di bilanciamento della circostanza aggravante delle lesioni gravi con le attenuanti generiche e con l'attenuante della provocazione - e considerato il comportamento processuale dell'imputato, che aveva chiesto scusa in aula. E' noto, infatti che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 3.3.2022 [ Ge5R C;:z. Il Consigliere estensore V S E7C) i N E [OSCURATO:PERSONA] P