CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 14363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/6/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI del TRIBUNALE di CATANIA il 22/10/2020 ha rideterminato la pena, modificato da perpetua in temporanea per anni cinque la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui i all'art.628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento all'identificazione del ricorrente basata sulla somiglianza delle fattezze fisiche e sulle precedenti condanne per avere commesso analoghi reati nella stessa farmacia; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. in quanto nella ricostruzione dei giudici di merito la violenza sarebbe stata successiva al momento indicato nel capo di imputazione, ragione questa per la quale i fatti avrebbero dovuto essere diversamente qualificati; -vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. In data 11 febbraio 2022 è pervenuta in cancelleria memoria della difesa nella quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrati gli argomenti posti a sostegno dei motivi di ricorso ed esposte le ragioni per le quali questi sarebbero fondati, chiede che il ricorso sia restituito trasmesso in sezione e discusso in pubblica udienza. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure in ordine alla identificazione del ricorrente, fondata su di una mera somiglianza delle fattezze fisiche e sulla circostanza che lo stesso era stato condannato per fatti analoghi commessi in danno della medesima farmacia. La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico alle modalità della individuazione effettuata dalla persona offesa e dall'accertata disponibilità da parte dell'imputato di indumenti corrispondenti a quelli utilizzati dal rapinatore (indumenti che pure se non sono stati sottoposti a sequestro la polizia giudiziaria ha debitamente fotografato), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa./f/ Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. quanto condotta ritenuta dai giudici di merito che sarebbe diversa da quella indicata nel capo di imputazione. La doglianza, anche questa sotto il profilo della qualificazione giuridica attribuita ai fatti già oggetto dei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, dando conto della condotta complessivamente tenuta dall'autore del fatto, ha evidenziato la corrispondenza tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza e -valutato il comportamento dell'imputato in un contesto dinamico caratterizzato dall'ingresso repentino, dal travisamento e dall'uso di energia fisica- ha attribuito ai fatti la corretta qualificazione giuridica. Ragione questa per la quale, considerata la materiale contestazione contenuta nel capo di imputazione e in assenza di qualsivoglia pregiudizio al diritti di difesa, non risulta alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza, pure questa reiterativa della medesima censura già proposta nell'atto di appello, è manifestamente infondata. Sul punto, considerato quanto accaduto e facendo riferimento al pregiudizio morale, la Corte territoriale, infatti, si è conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Umina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795), per il quale, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe se processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA]