CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 09744/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione avanzate da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di una pena pari a cinque anni, quattro mesi e sei giorni di reclusione per il delitto di usura, commesso dal 2006 al 2010. Ha, in particolare, dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare stante l'entità del residuo pena, e rigettato le richieste di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale, per le criticità dell'attività lavorativa indicata, in quanto comportante la compresenza di soggetti pregiudicati, e la mancanza di una approfondita revisione della propria condotta criminale e di un percorso rieducativo, non avendo egli manifestato alcun interesse verso le persone offese. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la inosservanza della legge penale e il vizio motivazionale in ordine al rigetto delle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha individuato in modo erroneo i requisiti per la concessione di tali misure, in quanto non ha tenuto conto dell'assenza di precedenti penali e di procedimenti pendenti, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la mancanza del pericolo di recidiva, la buona condotta carceraria, la valutazione positiva da parte delle strutture di osservazione. In particolare non ha tenuto conto della relazione di sintesi, in cui sono state sottolineate la regolare condotta tenuta anche all'esterno del carcere, in occasione dei permessi premio, la partecipazione ad un corso di formazione professionale e ai lavori di pulizia all'interno del carcere, la disponibilità ai colloqui e ad una revisione critica della condotta di reato, la mancanza di precedenti condanne e la situazione familiare regolare e lontana da logiche devianti, che costituisce una valida risorsa per il reinserimento nella società. Inoltre non ha tenuto conto del fatto che non sussiste, oggi, alcuna pericolosità sociale, perché l'attività criminosa è stata compiuta nel corso della gestione dell'attività di famiglia, oggi affidata ad un curatore e da cui egli si è licenziato. Il diniego dei benefici, inoltre, gli impedisce di riprendere la precedente attività lavorativa. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché generico e privo di specificità. Esso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha rilevato criticità nell'attività lavorativa e la mancanza di prova di una vera resipiscenza, per l'assenza di interessamento verso le vittime e verso le conseguenze del reato commesso. Il ricorrente non nega la veridicità dei rilievi del Tribunale di sorveglianza e si limita a ripetere gli elementi favorevoli all'accoglimento delle istanze, senza indicare neppure una disponibilità ad individuare una diversa attività lavorativa, nella quale non siano impegnati soggetti pregiudicati, e senza manifestare una disponibilità ad attivarsi in favore delle vittime del reato commesso e dell'adempimento alle obbligazioni sorgenti da questo. Secondo questa Corte «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità.» (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). Analogamente, è stato stabilito che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio