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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 10707/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8461/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , alla via Gregorio VII, n. 466presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di LATINA n. 5600/2021 depositata il15/11/2021.

Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In data 3 agosto 2021 pervenne a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto in notifica unitamente al decreto di trasferimento, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale e assegnata a lei dopo la separazione con il marito.

Questo precetto venne opposto da [OSCURATO:PERSONA], che chiese al Tribunale di Latina, in via preliminare e cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto nei suoi confronti, nel merito di accertare e dichiarare nullo e ( o ) annullabile e ( o ) inefficace totalmente e comunque illegittimo il precetto.

Il Tribunale rigettò sia ladomanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, sia l’opposizione di merito e condannò alle spese [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale ordinanza di rigetto la Giorgi proponeva reclamo al Collegio del detto Tribunale, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., chiedendo la revoca dell’ordinanza di rigetto e, per gli effetti, l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale,ha rigettato il reclamo, sull’assunto che l’ipoteca del creditore pignorante era stata iscritta in un momento anteriore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Ricorre la Giorgi con atto affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta nullità, illegittimità, inefficacia dell’ordinanza del collegio del Tribunale di Latina per violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 337sexies e s eg . cod. civ. e dell’art. 586 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 111 Cost.; con il secondo motivo si lamenta illegittimità dell’ordinanza secondo Ad [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle un’interpretazione costituzionalmente orientata, per violazione del combinato disposto degli artt. 1599 cod. civ. e 337 sexies in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.

Entrambe leparti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione ha ad oggetto un’ordinanza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, resa in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice investito del giudizio di opposizione esecutiva, cosicché deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione di legittimità, trattandosi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato e contrastabile con altri strumenti processuali apprestati dall’ordinamento.

Il ricorso è, invero,inammissibile, dovendosi fare applicazione, nella specie, dell’orientamento di questa Corte, più volte ribadito e al quale il Collegio presta adesione, secondo cui ( Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 - 01 ) : « È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.».

Le spese di lite seguono la soccombenza della Giorgi e,tenuto conto del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2 . 5 00,00 , di cui euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8461/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , alla via Gregorio VII, n. 466presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di LATINA n. 5600/2021 depositata il15/11/2021. Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] In data 3 agosto 2021 pervenne a [OSCURATO:PERSONA] un atto di precetto in notifica unitamente al decreto di trasferimento, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il rilascio dell’immobile adibito a casa coniugale e assegnata a lei dopo la separazione con il marito. Questo precetto venne opposto da [OSCURATO:PERSONA], che chiese al Tribunale di Latina, in via preliminare e cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e del precetto nei suoi confronti, nel merito di accertare e dichiarare nullo e ( o ) annullabile e ( o ) inefficace totalmente e comunque illegittimo il precetto. Il Tribunale rigettò sia ladomanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, sia l’opposizione di merito e condannò alle spese [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale ordinanza di rigetto la Giorgi proponeva reclamo al Collegio del detto Tribunale, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., chiedendo la revoca dell’ordinanza di rigetto e, per gli effetti, l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale,ha rigettato il reclamo, sull’assunto che l’ipoteca del creditore pignorante era stata iscritta in un momento anteriore alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Ricorre la Giorgi con atto affidato a due motivi: con il primo motivo si lamenta nullità, illegittimità, inefficacia dell’ordinanza del collegio del Tribunale di Latina per violazione e ( o ) falsa applicazione dell’art. 337sexies e s eg . cod. civ. e dell’art. 586 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 111 Cost.; con il secondo motivo si lamenta illegittimità dell’ordinanza secondo Ad [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle un’interpretazione costituzionalmente orientata, per violazione del combinato disposto degli artt. 1599 cod. civ. e 337 sexies in relazione agli artt. 3 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Entrambe leparti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per cassazione ha ad oggetto un’ordinanza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, resa in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice investito del giudizio di opposizione esecutiva, cosicché deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione di legittimità, trattandosi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato e contrastabile con altri strumenti processuali apprestati dall’ordinamento. Il ricorso è, invero,inammissibile, dovendosi fare applicazione, nella specie, dell’orientamento di questa Corte, più volte ribadito e al quale il Collegio presta adesione, secondo cui ( Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 - 01 ) : « È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.». Le spese di lite seguono la soccombenza della Giorgi e,tenuto conto del valore della controversia, in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della Ad 06/02/2023 CC R.g. n. 8461 del 2022; estensore: C. Valle sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2 . 5 00,00 , di cui euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di con
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