CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 22252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SV) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2/10/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 2 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che ha condannato, con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di sequestro di persona e les}oni aggravate commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'inosservanza della legge penale e la mariV'esta illogicità della motivazione là dove è stata riconosciuta la sussistenza del delitto di sequestro di persona nonostante la persona offesa, quando ancora era in corso l'azione criminosa, ben avrebbe potuto uscire dal luogo dove era stata rinchiusa e allontanarsi da questo velocemente. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I giudici di merito hanno ricostruito il fatto all'esito di una conforme valutazione delle emergenze processuali e, quindi, la sentenza di primo graco e quella della Corte d'appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277213). E' incontroverso che l'imputato ha sottoposto la vittima a gravi vessazioni fisiche e psichiche dal rientro a casa, alle prime ore dell'alba, sino alle successive ore 9,00 e che, dopo averla insultata, presa a pugni, ferita con un bastone in metallo con punta acuminata e tagliente e dopo averle fatto fare una doccia per lavare il sangue, ha chiuso la porta del bagno, dove la donna si era rifugiata, dicendole «pensandoci bene sei tu che da qua non esci più». Nessun errore di diritto e nessuna illogicità dunque sono ravvisabili nella sentenza impugnata che, facendo buon uso dei principi affermati reiteratamente da questa Corte, con motivazione del tutto esaustiva, ha ritenuto sussumioile tale condotta nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 605 cod. pen. là dove ha osservato che «nonostante il difforme rilievo della difesa, la mancata chiusura a chiave della porta e la circostanza che la p.o. potesse fuggire uscendo dalla finestra del bagno non impediscono di ritenere perfezionata la fattispecie di reato. Non poteva infatti pretendersi dalla stessa (con i! volto tumefatto e terrorizzata per quanto stava avvenendo) un'azione rocambolesca, ovvero l'uso della finestra, al fine di potersi sottrarre all'altrui azione aggressiva, dovendo peraltro tenere conto anche degli ulteriori rischi cui la stessa si sarebbe esposta qualora fosse stata sorpresa nell'atto di fuggire». Costituisce invero principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il «delitto di sequestro di persona, non implicando necessariamente l'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, si configura anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga, attuabie però soltanto con iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza e, comunque, con mezzi artificiosi la cui adozione sia scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli e danni alla persona». (Sez. 4, n. 7962 del 06/12/2013, dep. 2014, L., Rv. 259278 - 01; Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058).Il ricorrente, con il motivo di ricorso qui esaminato, reitera le medesme censure sollevate con il ricorso in appello e non si confronta con le anzidette ragioni peste a fondamento della decisione censurata, che, si ripete, sono logiche e complete. 4. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità ( cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15 febbraio 2022 Il Consigliere este ore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] S beone [OSCURATO:PERSONA].* di Cassatzioa, Sez. V^ P