Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00811/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAgt atti, il provvedimento impugnato e il 7",,orso, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona dei SosLtuto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo finammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] TULINO, del Foro di [OSCURATO:PERSONA], quale sostituito processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] BALDANZA. [OSCURATO:PERSONA] deposita delega scritta e SI ruy:,rta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina il 25 ottobre 2019, in riforma integrale della sentenza, impugnata dal P.M., sentenza con cui il Tribunale di Patti il 14 gennaio 2019 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione in relazione alla violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato falsamente nell'auto- certificazione ex art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, presentata il 12 maggio 2011 in un procedimento penale a corredo di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere percepito nell'anno 2009, insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari a 11.920,00 euro, rientrante nei limiti di legge per l'ammissione al beneficio, mentre, in realtà, aveva percepito 18.305,12 euro, con l'aggravante di avere beneficiato dell'ammissione al patrocinio, ha riconosciuto l'imputato responsabile, in conseguenza condannandolo, con la attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo lamenta la intervenuta prescrizione del reato, essendo l'evento estintivo maturato il 9 dicembre 2019 sulla scorta dei calcoli svolti dalla stessa Corte territoriale alla p. 2 della sentenza impugnata (ossia: fatto, 12 maggio 2011 + sette anni e sei mesi = 12 novembre 2018 + 238 gg., dal 12 giugno 2017 al 5 febbraio 2018, per sospensione su richiesta della difesa in primo grado + 148 gg., dal 10 maggio 2019 al 4 ottobre 2019, per ulteriore sospensione su richiesta della difesa in appello = prescrizione il 9 dicembre 2019; sentenza di secondo grado adottata il 25 ottobre 2019).

Si rammenta al riguardo l'ammissibilità del ricorso di legittimità proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta nel periodo tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso in cassazione, secondo quanto precisato da Sez. 1, n. 11541 del 28/10/1997, Plojer, Rv. 209138 («È ammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente al fine di far valere la prescrizione del reato, intervenuta nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione.

Invero, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile, il giudice, salvo eventuali preclusioni, deve sempre applicare la legge penale e, nella specie, l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice il dovere di dichiarare l'estinzione del reato in qualsiasi stato e grado del processo»).2.2.

Anche con l'ulteriore motivo si duole di violazione di legge, per omissione della notificazione del decreto di citazione in appello dell'imputato, con conseguente nullità assoluta della vocatio in ius e della sentenza impugnata.

Rammentato che [OSCURATO:PERSONA] ha a suo tempo eletto domicilio presso la propria residenza anagrafica alla via Empedocle n. 27 di [OSCURATO:PERSONA] (ME), luogo ove ha ricevuto il decreto di rinvio a giudizio per il dibattimento di primo grado, e che non ha mai mutato tale elezione, evidenzia che nel decreto di citazione in appello è scritto - per errore - che [OSCURATO:PERSONA] è elettivamente domiciliato presso il difensore, al quale per errore ii decreto stesso è stato notificato sia in proprio sia come domiciliatario, mentre l'imputato non ha ricevuto il decreto di citazione né ha preso parte al giudizio di appello.

Allegando al ricorso atti tratti dal fascicolo processuale, denunzia la nullità e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reato per cui si procede, essendo spirato i! relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e mezzo dal fatto, integrato dai periodi di sospensione per adesione della difesa all'astensione dalle udienze (secondo i corretti calcoli che si rinvengono alla p. 2 della sentenza impugnata).

Deve rilevarsi infatti che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento al tema del secondo motivo di ricorso cioè il domicilio dell'imputato ai fini del processo (mentre l'impostazione del primo motivo, che risale al precedente di Sez. 1, n. 11541 del 28/10/1997, Plojer, Rv. 209138, è stata definitivamente superata da Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione)»).Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare casa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (sentenza di secondo grado del 25 ottobre 2019; prescrizione maturata, come si è detto, il 9 dicembre 2019).

E poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Infine non ricorrono le condizioni per pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata: non emergendo dunque all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit.), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] I stensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAgt atti, il provvedimento impugnato e il 7",,orso, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona dei SosLtuto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo finammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] TULINO, del Foro di [OSCURATO:PERSONA], quale sostituito processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] BALDANZA. [OSCURATO:PERSONA] deposita delega scritta e SI ruy:,rta ai motivi di ricorso chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Messina il 25 ottobre 2019, in riforma integrale della sentenza, impugnata dal P.M., sentenza con cui il Tribunale di Patti il 14 gennaio 2019 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione in relazione alla violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato falsamente nell'auto- certificazione ex art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, presentata il 12 maggio 2011 in un procedimento penale a corredo di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere percepito nell'anno 2009, insieme al proprio nucleo familiare, un reddito complessivo pari a 11.920,00 euro, rientrante nei limiti di legge per l'ammissione al beneficio, mentre, in realtà, aveva percepito 18.305,12 euro, con l'aggravante di avere beneficiato dell'ammissione al patrocinio, ha riconosciuto l'imputato responsabile, in conseguenza condannandolo, con la attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta la intervenuta prescrizione del reato, essendo l'evento estintivo maturato il 9 dicembre 2019 sulla scorta dei calcoli svolti dalla stessa Corte territoriale alla p. 2 della sentenza impugnata (ossia: fatto, 12 maggio 2011 + sette anni e sei mesi = 12 novembre 2018 + 238 gg., dal 12 giugno 2017 al 5 febbraio 2018, per sospensione su richiesta della difesa in primo grado + 148 gg., dal 10 maggio 2019 al 4 ottobre 2019, per ulteriore sospensione su richiesta della difesa in appello = prescrizione il 9 dicembre 2019; sentenza di secondo grado adottata il 25 ottobre 2019). Si rammenta al riguardo l'ammissibilità del ricorso di legittimità proposto al solo fine di far valere la prescrizione intervenuta nel periodo tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso in cassazione, secondo quanto precisato da Sez. 1, n. 11541 del 28/10/1997, Plojer, Rv. 209138 («È ammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente al fine di far valere la prescrizione del reato, intervenuta nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione. Invero, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile, il giudice, salvo eventuali preclusioni, deve sempre applicare la legge penale e, nella specie, l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice il dovere di dichiarare l'estinzione del reato in qualsiasi stato e grado del processo»).2.2. Anche con l'ulteriore motivo si duole di violazione di legge, per omissione della notificazione del decreto di citazione in appello dell'imputato, con conseguente nullità assoluta della vocatio in ius e della sentenza impugnata. Rammentato che [OSCURATO:PERSONA] ha a suo tempo eletto domicilio presso la propria residenza anagrafica alla via Empedocle n. 27 di [OSCURATO:PERSONA] (ME), luogo ove ha ricevuto il decreto di rinvio a giudizio per il dibattimento di primo grado, e che non ha mai mutato tale elezione, evidenzia che nel decreto di citazione in appello è scritto - per errore - che [OSCURATO:PERSONA] è elettivamente domiciliato presso il difensore, al quale per errore ii decreto stesso è stato notificato sia in proprio sia come domiciliatario, mentre l'imputato non ha ricevuto il decreto di citazione né ha preso parte al giudizio di appello. Allegando al ricorso atti tratti dal fascicolo processuale, denunzia la nullità e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.0sserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reato per cui si procede, essendo spirato i! relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e mezzo dal fatto, integrato dai periodi di sospensione per adesione della difesa all'astensione dalle udienze (secondo i corretti calcoli che si rinvengono alla p. 2 della sentenza impugnata). Deve rilevarsi infatti che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento al tema del secondo motivo di ricorso cioè il domicilio dell'imputato ai fini del processo (mentre l'impostazione del primo motivo, che risale al precedente di Sez. 1, n. 11541 del 28/10/1997, Plojer, Rv. 209138, è stata definitivamente superata da Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice. (La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto, inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione)»).Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare casa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (sentenza di secondo grado del 25 ottobre 2019; prescrizione maturata, come si è detto, il 9 dicembre 2019). E poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Infine non ricorrono le condizioni per pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata: non emergendo dunque all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit.), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] I stensor