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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27202/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O di BOLOGNAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Michele [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Piacenza per Sergiu [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato Sergiu [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 186,comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, con tasso alcolemico plasmatico paria 2,07 g/l (in Pontenure, il 08/02/2022 alle ore 22:40 circa).2.

La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si eracontestata la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato fosse alla guidadella vettura, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e lamancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.In particolare, quanto al primo punto, quel giudice ha ricostruito la dinamica deifatti, alla stregua degli accertamenti.

L’operante intervenuto, infatti, aveva riferito delritrovamento dell’imputato, incastrato tra i sedili anteriori e posteriori del veicolo disua proprietà, posizione compatibile con il grave incidente causato, per essersi ilmezzo ribaltato più volte prima di fermarsi, come emerso dai rilievi effettuati, sì dagiustificare la circostanza che il suo conducente fosse stato sbalzato all’interno.

Solosuccessivamente era arrivato sui luoghi il fratello dell’imputato, cosicché, in assenzadi altri soggetti, si era ritenuto che alla guida ci fosse l’unica persona trovata sulmezzo, avendo il dichiarante controllato l’eventuale presenza di qualcuno nellevicinanze, con esito negativo.

Ogni altra spiegazione è stata ritenuta dal giudice delgravame inverosimile e irragionevole (vale a dire che un familiare fosse stato allaguida e si fosse allontanato abbandonando l’imputato, il quale, tra l’altro, non avevamai rivelato le generalità di tale fantomatico conducente).Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sostituzionedella stessa con il lavoro di pubblica utilità, la Corte territoriale ha formulato unaprognosi negativa circa la futura astensione dell’interessato dalla reiterazione dicondotte penalmente rilevanti: a tal fine, ha richiamato gli elementi negativi valutatiper il diniego delle circostanze attenuanti generiche (articolazione di plurimenarrazioni inverosimili, con chiara assenza di rivisitazione critica del proprio agito;precedente di non trascurabile gravità) e li ha considerati nel contesto di un fattogiudicato già grave, stanti l’elevato grado alcolemico e la completa assenza dipadronanza del mezzo, tenuto conto, quanto alla sanzione sostitutiva, della necessitàche essa sia idonea alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione delpericolo di commissione di altri reati.3.

La difesa ha proposto ricorso, formulando tre gruppi di motivi, per ciascunodeducendo violazione di legge e vizio della motivazione.Con riferimento all’affermazione della penale responsabilità (motivi uno e due), haopposto l’imprecisione e approssimazione degli accertamenti, come denunciato con imotivi di gravame ai quali la Corte avrebbe dato una risposta meramente apparente,ignorando dette doglianze e confermando acriticamente la sentenza appellata.Con il secondo gruppo di censure (motivi tre e quattro) ha contestato il diniego delbeneficio della sospensione condizionale della pena: in particolare, in dissensorispetto alle conclusioni della Corte territoriale, la difesa ha osservato che esse sisarebbero fondate sull’unico precedente che, da solo, non potrebbe rappresentareelemento ostativo, essendo necessaria una puntuale motivazione, dalla qualedesumere la prognosi negativa ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen., l’imputatonon avendo mai usufruito del beneficio; sotto altro profilo, poi, ha rilevato che, nellaspecie, non sarebbe stato considerato in che modo la barriera linguistica possa avereimpedito all’imputato di valutare adeguatamente la propria posizione processuale.Infine, con gli ultimi due motivi, la difesa ha contestato la valutazione in ordineall’invocata sostituzione di pena: la Corte territoriale non avrebbe spiegato il motivoper il quale il comportamento processuale dell’imputato si discosterebbe, anzitravalicherebbe, dall’esercizio del diritto di difesa per denotare una chiara assenza dirivisitazione critica del proprio agito; né motivato, essendo evidente l’applicabilitàdell’invocata sostituzione al caso di specie, circa la esistenza dei requisiti soggettiviper la sostituzione, nei confronti di persona esercente attività piccolo-imprenditoriale,padre di cinque figli.4.

Il ricorso è inammissibile.5.

I motivi sono tutti manifestamente infondati.La difesa ha reiterato doglianze che si pongono in termini di dissenso rispetto allevalutazioni operate dai giudici di merito, avendo quelli del gravame congruamentegiustificato il rigetto dell’appello, alla stregua di elementi fattuali, neppure contestatinella loro storicità.5.1.

In particolare, quanto all’affermazione di penale responsabilità, con il ricorsosono stati attaccati aspetti del giudizio inerenti alla valutazione e all'apprezzamentodel significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e nonpossono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziatoil percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo la difesa sollecitatouna rivalutazione del risultato probatorio.

Tuttavia, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati diuna migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021,Rv.280601 – 01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01), stante lapreclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012,Rv. 253099 – 01).5.2.

Quanto, invece, alla prognosi negativa, formulata sia in riferimento albeneficio della sospensione condizionale della pena, che alla invocata sostituzione diessa con il lavoro di pubblica utilità, la decisione appare sorretta da unagiustificazione tutt’altro che apparente, allineata ai principi formulati dallagiurisprudenza.Si è già chiarito che il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata rispostaalle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui glielementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loroadeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento diulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quellaadottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Rv. 288493 -01, in fattispecie relativa asentenza di appello, in cui il giudice, seppur ritualmente investito della richiesta diconcessione della sospensione condizionale della pena, aveva omesso di statuire sulpunto, risultando, tuttavia, l'imputato gravato da plurime condanne per delitto, duedelle quali a pena detentiva condizionalmente sospesa, preclusive di un'ulteriorefruizione del beneficio).Nella specie, la Corte del merito non ha valorizzato unicamente il comportamentoprocessuale dell’imputato, da solo insufficiente a sostenere la prognosi negativaformulata (Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169 – 01; Sez. 3, n. 34658 del25/06/2021, Rv. 282085 – 01), ma anche l’esistenza di un precedente non lieve e lemodalità altamente pericolose della condotta per ricavarne una prognosi diinaffidabilità del soggetto rispetto a nuove ricadute nel reato, altresì precisandol’inidoneità della pena sostitutiva ad avviare il necessario percorso rieducativo alquale essa deve tendere.

E, sul punto, va pure ricordato che, anche a seguito delladisciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzionenon implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod.pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra diessi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n.4530 del 27/11/2025, dep. 2026, Rv. 289450 – 01), atteso che i "fondati motivi"che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n.689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congruamotivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra leistanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - lepene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5, n. 17959 del26/01/2024, Rv. 286449 – 01).E di ciò i giudici territoriali hanno dato conto, nella specie, ricavando da plurimielementi fattuali, in questa sede insindacabili, la prognosi negativa sottostante aldiniego della sospensione condizionale della pena e all’accesso alla sostituzione diessa con il lavoro di pubblica utilità.6.

Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi cause di esonero della responsabilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O di BOLOGNAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Michele [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Piacenza per Sergiu [OSCURATO:PERSONA], il quale si èriportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato Sergiu [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 186,comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, con tasso alcolemico plasmatico paria 2,07 g/l (in Pontenure, il 08/02/2022 alle ore 22:40 circa).2. La Corte del gravame ha disatteso le doglianze difensive, con le quali si eracontestata la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’imputato fosse alla guidadella vettura, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e lamancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.In particolare, quanto al primo punto, quel giudice ha ricostruito la dinamica deifatti, alla stregua degli accertamenti. L’operante intervenuto, infatti, aveva riferito delritrovamento dell’imputato, incastrato tra i sedili anteriori e posteriori del veicolo disua proprietà, posizione compatibile con il grave incidente causato, per essersi ilmezzo ribaltato più volte prima di fermarsi, come emerso dai rilievi effettuati, sì dagiustificare la circostanza che il suo conducente fosse stato sbalzato all’interno. Solosuccessivamente era arrivato sui luoghi il fratello dell’imputato, cosicché, in assenzadi altri soggetti, si era ritenuto che alla guida ci fosse l’unica persona trovata sulmezzo, avendo il dichiarante controllato l’eventuale presenza di qualcuno nellevicinanze, con esito negativo. Ogni altra spiegazione è stata ritenuta dal giudice delgravame inverosimile e irragionevole (vale a dire che un familiare fosse stato allaguida e si fosse allontanato abbandonando l’imputato, il quale, tra l’altro, non avevamai rivelato le generalità di tale fantomatico conducente).Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sostituzionedella stessa con il lavoro di pubblica utilità, la Corte territoriale ha formulato unaprognosi negativa circa la futura astensione dell’interessato dalla reiterazione dicondotte penalmente rilevanti: a tal fine, ha richiamato gli elementi negativi valutatiper il diniego delle circostanze attenuanti generiche (articolazione di plurimenarrazioni inverosimili, con chiara assenza di rivisitazione critica del proprio agito;precedente di non trascurabile gravità) e li ha considerati nel contesto di un fattogiudicato già grave, stanti l’elevato grado alcolemico e la completa assenza dipadronanza del mezzo, tenuto conto, quanto alla sanzione sostitutiva, della necessitàche essa sia idonea alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione delpericolo di commissione di altri reati.3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre gruppi di motivi, per ciascunodeducendo violazione di legge e vizio della motivazione.Con riferimento all’affermazione della penale responsabilità (motivi uno e due), haopposto l’imprecisione e approssimazione degli accertamenti, come denunciato con imotivi di gravame ai quali la Corte avrebbe dato una risposta meramente apparente,ignorando dette doglianze e confermando acriticamente la sentenza appellata.Con il secondo gruppo di censure (motivi tre e quattro) ha contestato il diniego delbeneficio della sospensione condizionale della pena: in particolare, in dissensorispetto alle conclusioni della Corte territoriale, la difesa ha osservato che esse sisarebbero fondate sull’unico precedente che, da solo, non potrebbe rappresentareelemento ostativo, essendo necessaria una puntuale motivazione, dalla qualedesumere la prognosi negativa ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen., l’imputatonon avendo mai usufruito del beneficio; sotto altro profilo, poi, ha rilevato che, nellaspecie, non sarebbe stato considerato in che modo la barriera linguistica possa avereimpedito all’imputato di valutare adeguatamente la propria posizione processuale.Infine, con gli ultimi due motivi, la difesa ha contestato la valutazione in ordineall’invocata sostituzione di pena: la Corte territoriale non avrebbe spiegato il motivoper il quale il comportamento processuale dell’imputato si discosterebbe, anzitravalicherebbe, dall’esercizio del diritto di difesa per denotare una chiara assenza dirivisitazione critica del proprio agito; né motivato, essendo evidente l’applicabilitàdell’invocata sostituzione al caso di specie, circa la esistenza dei requisiti soggettiviper la sostituzione, nei confronti di persona esercente attività piccolo-imprenditoriale,padre di cinque figli.4. Il ricorso è inammissibile.5. I motivi sono tutti manifestamente infondati.La difesa ha reiterato doglianze che si pongono in termini di dissenso rispetto allevalutazioni operate dai giudici di merito, avendo quelli del gravame congruamentegiustificato il rigetto dell’appello, alla stregua di elementi fattuali, neppure contestatinella loro storicità.5.1. In particolare, quanto all’affermazione di penale responsabilità, con il ricorsosono stati attaccati aspetti del giudizio inerenti alla valutazione e all'apprezzamentodel significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e nonpossono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziatoil percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo la difesa sollecitatouna rivalutazione del risultato probatorio. Tuttavia, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati diuna migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021,Rv.280601 – 01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01), stante lapreclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012,Rv. 253099 – 01).5.2. Quanto, invece, alla prognosi negativa, formulata sia in riferimento albeneficio della sospensione condizionale della pena, che alla invocata sostituzione diessa con il lavoro di pubblica utilità, la decisione appare sorretta da unagiustificazione tutt’altro che apparente, allineata ai principi formulati dallagiurisprudenza.Si è già chiarito che il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata rispostaalle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui glielementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loroadeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento diulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quellaadottata (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Rv. 288493 -01, in fattispecie relativa asentenza di appello, in cui il giudice, seppur ritualmente investito della richiesta diconcessione della sospensione condizionale della pena, aveva omesso di statuire sulpunto, risultando, tuttavia, l'imputato gravato da plurime condanne per delitto, duedelle quali a pena detentiva condizionalmente sospesa, preclusive di un'ulteriorefruizione del beneficio).Nella specie, la Corte del merito non ha valorizzato unicamente il comportamentoprocessuale dell’imputato, da solo insufficiente a sostenere la prognosi negativaformulata (Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169 – 01; Sez. 3, n. 34658 del25/06/2021, Rv. 282085 – 01), ma anche l’esistenza di un precedente non lieve e lemodalità altamente pericolose della condotta per ricavarne una prognosi diinaffidabilità del soggetto rispetto a nuove ricadute nel reato, altresì precisandol’inidoneità della pena sostitutiva ad avviare il necessario percorso rieducativo alquale essa deve tendere. E, sul punto, va pure ricordato che, anche a seguito delladisciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzionenon implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod.pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra diessi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n.4530 del 27/11/2025, dep. 2026, Rv. 289450 – 01), atteso che i "fondati motivi"che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n.689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non consentono la sostituzione della pena, richiedono un'adeguata e congruamotivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra leistanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - lepene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5, n. 17959 del26/01/2024, Rv. 286449 – 01).E di ciò i giudici territoriali hanno dato conto, nella specie, ricavando da plurimielementi fattuali, in questa sede insindacabili, la prognosi negativa sottostante aldiniego della sospensione condizionale della pena e all’accesso alla sostituzione diessa con il lavoro di pubblica utilità.6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi cause di esonero della responsabilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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