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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42731/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 19.12.20222 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 29.10.2019 dal Tribunale di Foggia (con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cp, 18, comma-4 lett c), 30 comma 1 lett. b) I.n.157/1992- 110 cp, 21 comma 1 lett. b), 30 comma 1 lett d)e condannato alla pena ritenuta di giustizia) dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché estinti i reati contestati e disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

Il ricorrente propone censure che non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall'evidenza dell'innocenza dell'imputato, così come richiesto dall'art. 129 comma 2 c.p.p., evidenza che i giudici d'appello hanno escluso, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica; il ricorrente, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, solleva mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 19.12.20222 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 29.10.2019 dal Tribunale di Foggia (con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cp, 18, comma-4 lett c), 30 comma 1 lett. b) I.n.157/1992- 110 cp, 21 comma 1 lett. b), 30 comma 1 lett d)e condannato alla pena ritenuta di giustizia) dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché estinti i reati contestati e disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente propone censure che non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall'evidenza dell'innocenza dell'imputato, così come richiesto dall'art. 129 comma 2 c.p.p., evidenza che i giudici d'appello hanno escluso, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica; il ricorrente, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, solleva mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 42731/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris