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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 1968

Cassazione n. 24433/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari dell' 11/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 12 aprile 2022.

In particolare, con il citato provvedimento è stato evidenziato che il responsabile della struttura (Comunità '[OSCURATO:PERSONA]'), presso la quale era stato inserito l'affidato, aveva revocato la disponibilità ad accoglierlo richiedendo, altresì, l'urgente allontanamento del Pani a causa del suo comportamento offensivo e minaccioso che aveva fatto temere per la propria incolumità fisica il medesimo responsabile.

Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha considerato le condotte serbate dall'affidato incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa che aveva avuto inizio il giorno 15 aprile 2022.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art.47 Ord. pen. e degli artt.1,6,9,10,13,14 e 17 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ed il relativo vizio di motivazione.

In sostanza il ricorrente evidenzia che la revoca è stata disposta sulla base della sola nota inviata dal responsabile della struttura che lo aveva accolto, senza valutarne il contenuto e senza dare conto delle giustificazioni rese dall'affidato al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

2.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è anzitutto incensurabile, lì ove essa - a fronte dei comportamenti evidenziati dal responsabile della struttura che aveva revocato la propria disponibilità ad accogliere il condannato - ha altresì ritenuto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che l'affidato aveva dimostrato l' incapacità di rispettare le regole reagendo in modo tale da far temere al titolare della stessa Comunità (da decenni impegnato nell'accogliere e sostenere le persone condannate) per la propria incolumità fisica.

Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che - sebbene fosse stato prescritto all'affidato di seguire un percorso di sostegno psicologico - il Pani si era rivolto allo psicologo una sola volta e, peraltro, poco prima della sospensione dell'affidamento.

2.2. Così motivando l'ordinanza impugnata ha dato conto, in modo congruo, dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui coerente ragionamento il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare.

3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari dell' 11/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 12 aprile 2022. In particolare, con il citato provvedimento è stato evidenziato che il responsabile della struttura (Comunità '[OSCURATO:PERSONA]'), presso la quale era stato inserito l'affidato, aveva revocato la disponibilità ad accoglierlo richiedendo, altresì, l'urgente allontanamento del Pani a causa del suo comportamento offensivo e minaccioso che aveva fatto temere per la propria incolumità fisica il medesimo responsabile. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha considerato le condotte serbate dall'affidato incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa che aveva avuto inizio il giorno 15 aprile 2022. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art.47 Ord. pen. e degli artt.1,6,9,10,13,14 e 17 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ed il relativo vizio di motivazione. In sostanza il ricorrente evidenzia che la revoca è stata disposta sulla base della sola nota inviata dal responsabile della struttura che lo aveva accolto, senza valutarne il contenuto e senza dare conto delle giustificazioni rese dall'affidato al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. 2.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è anzitutto incensurabile, lì ove essa - a fronte dei comportamenti evidenziati dal responsabile della struttura che aveva revocato la propria disponibilità ad accogliere il condannato - ha altresì ritenuto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che l'affidato aveva dimostrato l' incapacità di rispettare le regole reagendo in modo tale da far temere al titolare della stessa Comunità (da decenni impegnato nell'accogliere e sostenere le persone condannate) per la propria incolumità fisica. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che - sebbene fosse stato prescritto all'affidato di seguire un percorso di sostegno psicologico - il Pani si era rivolto allo psicologo una sola volta e, peraltro, poco prima della sospensione dell'affidamento. 2.2. Così motivando l'ordinanza impugnata ha dato conto, in modo congruo, dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui coerente ragionamento il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare. 3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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