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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 22389/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 13286-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA G. SEVERANO 32, presso lo studio dell"avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2002/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata 11 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13286 sez.

M3 ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, c:orredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2002 del 2020 del Tribunale di Taranto esponendo che: - aveva opposto ex art. 617, cod. proc. civ., una ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui erano state regolate le modalità di attuazione della sentenza n. 835 del 2009 del Tribunale di Taranto che, a sua volta, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare l'indipendenza statica tra una sua costruzione lungo il confine tra le due proprietà e in corrispondenza dei plinti di fondazione del preesistente fabbricato attoreo; - il giudice dell'esecuzione, in particolare, aveva condiviso la relazione dei consulenti d'ufficio incaricati al fine di determinare le opere attuative, che comprendevano alcuni interventi ricostruttivi del fabbricato di Antonucci volte a mantenere l'agibilità dello stesso altrimenti pregiudicata; - all'esito della fase sommaria il Tribunale aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta, osservando che il titolo non poteva comportare l'inagibilità del fabbricato dell'esecutato, imponendo diversamente l'interdipendenza statica tra i due immobili e il ripristino di quello del procedente qualora danneggiato, senza però che potesse assumere rilevanza l'esecuzione di lavori correlativamente necessari sull'immobile di Antonucci i cui costi gravavano sempre sullo stesso quale soggetto passivo dell'esecuzione; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] succeduta già prima della notifica del titolo esecutivo, a [OSCURATO:PERSONA];RG n 13286 del 2021 Cons.

Paolo P reca Ritenuto che: con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che in sede esecutiva avrebbe dovuto disporsi l'attuazione di quanto previsto dal titolo e non opere ulteriori anche se necessarie alla tutela dei diritti dell'esecutato, avendo questo la possibilità di provvedervi direttamente; con il secondo motivo si prospetta il difetto di motivazione ovvero la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale giustificando più che motivando il suo deciso; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo è infondato; procedendo al vaglio dell'interpretazione del titolo esecutivo data dal giudice di merito, quale legge del caso concreto trattandosi di giudicato (Cass., Sez.

U., 21/02/2022, n. 5633) come riferito anche nel ricorso (pag. 2), la stessa si rivela corretta; parte ricorrente, infatti, ha contestato e contesta le modalità attuative stabilite dal giudice dell'esecuzione, osservando che non dovrebbero essere ricompresi gli interventi ricostruttivi sulla proprietà dell'esecutato, in quanto non previsti e poiché agli stessi, seppure necessari alla tutela di diritti di quello, potrebbe e dovrebbe provvedere lo stesso soggetto passivo dell'esecuzione coattiva; e menziona, esplicativamente, il precedente di Cass., 11/04/2017, n. 9280 (per refuso indicato come del 2007), secondo cui, appunto, l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie ovvero opportune a RG n 13286 del 2021 Cons. re Paolo P eca tutela dei diritti dell'esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l'onere di provvedervi direttamente; nel caso scrutinato in quest'ultimo precedente, però, è stata confermata la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli esecutati, i quali assumevano che, nell'ambito di un'esecuzione volta ad eliminare un illegittimo scolo delle acque piovane da essi realizzato, i lavori di ripristino, pur conformi al contenuto del titolo esecutivo, non erano stati eseguiti a regola d'arte per essersi limitato l'ausiliario nominato dall'ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, così impedendo il deflusso delle acque e provocando l'allagamento dell'immobile di loro proprietà; l'arresto ha avallato la motivazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui «l'opera dell'ausiliario - il quale si era limitato a chiudere la condotta pluviale illegittimamente realizzata per lo scolo delle acque, che la sentenza posta in esecuzione ordinava di rimuovere - era stata corretta», atteso che «sarebbe stato onere degli obbligati provvedere tempestivamente a realizzare un diverso sistema alternativo di scolo legitl:imo delle acque dal proprio terrazzo, non potendo essi pretendere che di ciò ci si facesse carico in sede di esecuzione, in mancanza di previsioni del titolo in proposito», restando quindi esclusa l'ingiustizia del prospettato danno (pagg. 3-4); in quel caso, dunque, si trattava di opere realizzabili distintamente; nel caso in questa sede in scrutinio, diversamente, è stato accertato in fatto, e non è contestato, che l'attuazione delle opere previste dal titolo non potrebbe essere fatta senza contestualmente eseguire ripristini in mancanza dei quali resterebbe lesa la proprietà dell'esecutato, in modo ultroneo a quanto stabilito nel medesimo titolo esecutivo; di qui l'infondatezza; il secondo motivo inammissibile; la censura discorre apoditticamente di una pretesa e non meglio chiarita differenza tra motivazione e giustificazione, riferendo le ragioni sopra riportate RG n 13286 del 2021 Con VrI. 1 orreca e discusse decisorie chiaramente sussistenti, e non individuando alcuna omissione di esame di fatti; spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali.

Spese distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 13286-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA G. SEVERANO 32, presso lo studio dell"avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2002/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata 11 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 13286 sez. M3 ud. 11-05-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, c:orredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2002 del 2020 del Tribunale di Taranto esponendo che: - aveva opposto ex art. 617, cod. proc. civ., una ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui erano state regolate le modalità di attuazione della sentenza n. 835 del 2009 del Tribunale di Taranto che, a sua volta, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare l'indipendenza statica tra una sua costruzione lungo il confine tra le due proprietà e in corrispondenza dei plinti di fondazione del preesistente fabbricato attoreo; - il giudice dell'esecuzione, in particolare, aveva condiviso la relazione dei consulenti d'ufficio incaricati al fine di determinare le opere attuative, che comprendevano alcuni interventi ricostruttivi del fabbricato di Antonucci volte a mantenere l'agibilità dello stesso altrimenti pregiudicata; - all'esito della fase sommaria il Tribunale aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta, osservando che il titolo non poteva comportare l'inagibilità del fabbricato dell'esecutato, imponendo diversamente l'interdipendenza statica tra i due immobili e il ripristino di quello del procedente qualora danneggiato, senza però che potesse assumere rilevanza l'esecuzione di lavori correlativamente necessari sull'immobile di Antonucci i cui costi gravavano sempre sullo stesso quale soggetto passivo dell'esecuzione; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] succeduta già prima della notifica del titolo esecutivo, a [OSCURATO:PERSONA];RG n 13286 del 2021 Cons. Paolo P reca Ritenuto che: con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che in sede esecutiva avrebbe dovuto disporsi l'attuazione di quanto previsto dal titolo e non opere ulteriori anche se necessarie alla tutela dei diritti dell'esecutato, avendo questo la possibilità di provvedervi direttamente; con il secondo motivo si prospetta il difetto di motivazione ovvero la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale giustificando più che motivando il suo deciso; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo è infondato; procedendo al vaglio dell'interpretazione del titolo esecutivo data dal giudice di merito, quale legge del caso concreto trattandosi di giudicato (Cass., Sez. U., 21/02/2022, n. 5633) come riferito anche nel ricorso (pag. 2), la stessa si rivela corretta; parte ricorrente, infatti, ha contestato e contesta le modalità attuative stabilite dal giudice dell'esecuzione, osservando che non dovrebbero essere ricompresi gli interventi ricostruttivi sulla proprietà dell'esecutato, in quanto non previsti e poiché agli stessi, seppure necessari alla tutela di diritti di quello, potrebbe e dovrebbe provvedere lo stesso soggetto passivo dell'esecuzione coattiva; e menziona, esplicativamente, il precedente di Cass., 11/04/2017, n. 9280 (per refuso indicato come del 2007), secondo cui, appunto, l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all'esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie ovvero opportune a RG n 13286 del 2021 Cons. re Paolo P eca tutela dei diritti dell'esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l'onere di provvedervi direttamente; nel caso scrutinato in quest'ultimo precedente, però, è stata confermata la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli esecutati, i quali assumevano che, nell'ambito di un'esecuzione volta ad eliminare un illegittimo scolo delle acque piovane da essi realizzato, i lavori di ripristino, pur conformi al contenuto del titolo esecutivo, non erano stati eseguiti a regola d'arte per essersi limitato l'ausiliario nominato dall'ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, così impedendo il deflusso delle acque e provocando l'allagamento dell'immobile di loro proprietà; l'arresto ha avallato la motivazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui «l'opera dell'ausiliario - il quale si era limitato a chiudere la condotta pluviale illegittimamente realizzata per lo scolo delle acque, che la sentenza posta in esecuzione ordinava di rimuovere - era stata corretta», atteso che «sarebbe stato onere degli obbligati provvedere tempestivamente a realizzare un diverso sistema alternativo di scolo legitl:imo delle acque dal proprio terrazzo, non potendo essi pretendere che di ciò ci si facesse carico in sede di esecuzione, in mancanza di previsioni del titolo in proposito», restando quindi esclusa l'ingiustizia del prospettato danno (pagg. 3-4); in quel caso, dunque, si trattava di opere realizzabili distintamente; nel caso in questa sede in scrutinio, diversamente, è stato accertato in fatto, e non è contestato, che l'attuazione delle opere previste dal titolo non potrebbe essere fatta senza contestualmente eseguire ripristini in mancanza dei quali resterebbe lesa la proprietà dell'esecutato, in modo ultroneo a quanto stabilito nel medesimo titolo esecutivo; di qui l'infondatezza; il secondo motivo inammissibile; la censura discorre apoditticamente di una pretesa e non meglio chiarita differenza tra motivazione e giustificazione, riferendo le ragioni sopra riportate RG n 13286 del 2021 Con VrI. 1 orreca e discusse decisorie chiaramente sussistenti, e non individuando alcuna omissione di esame di fatti; spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 1
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