CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 09124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 22431-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] NIUTTA, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dei difensori R.G.N.22431/2017 Cron. Rep. C.C. 27/01/2023 giurisdizione Responsabilità solidale del committente. Decadenza biennale ed enti previdenziali -2 - –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 279 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pronunciata il 1° marzo 2017 e pubblic ata il 2 7 marzo2017 (R.G.N. 2 8 6 /201 6 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 27 gennaio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vercelli, contro l’avviso di addebito n. 368 2012 00074088 64 000, che le ha ordinato di pagare all’INPS il complessivo importo di Euro 1.836.102,85, nella sua qualità di committente, obbligata in solido con l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha respinto l’opposizione. 2.–La società soccombente ha impugnato la pronuncia di primo grado e il gravame è stato accolto dalla Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 279 del 2017, pubblicata il 27 marzo 2017. 2.1.– Nel l’annullare l’avviso di addebito, la Corte territoriale ha accertato che il contratto d’appalto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. è cessato nel dicembre 2009 e che l’INPS ha notificato l’avviso di addebito soltanto il 12 giugno 2012, allorché era già scaduto il termine biennale di decadenza di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2.2.–Il compimento del termine di decadenza, applicabile anche agli enti previdenzialiper ragioni di certezza dei rapporti giuridici, non è impedito dalla notifica del verbale ispettivo. Solo l’instaurazione del giudizio, volto a conseguire una pronuncia di merito, preclude il verificarsi della decadenza comminata dalla legge. L’avviso di addebito dev’essere,conseguentemente, annullato. 3.– Con ricorso notificato il 21 settembre 2017 e affidato a due motivi, l’INPS impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino. -3 - 4.–[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in virtù degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporisalla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– In prossimità dell’adunanza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS si articola in due motivi (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che denunciano entrambi violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1.1.– Con il primo mezzo, l’Istituto assume che la decadenza biennale operi soltanto per le domande concernenti i contributi, proposte dai lavoratori nei confronti del committente, obbligato in solido. Avrebbe dunque errato la Corte d’appello di Torinonell’estendere il termine biennale di decadenza anche agli enti previdenziali, assoggettati al solo termine di prescrizione e chiamati, nell’esercizio di una funzione pubblica, a esercitare un potere incompatibile con l’adombrata decadenza. L’applicazione della decadenza agli enti previdenziali non solo non sarebbe avvalorata da una previsione espressa, ma sarebbe anche foriera di esiti irrazionali: i committenti, pur tenuti a retribuire i lavoratori dell’appaltatore anche oltre il biennio (art. 1676 cod. civ.), -4 - non sarebbero obbligati a versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte. Infine, anche l’art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, antesignano della normativa odierna, escluderebbe l’operatività della decadenza per gli enti previdenziali. 1.2.–Con la seconda censura, che lamenta anche la violazione degli artt. 2964, 2966 e 2967 cod. civ., l’INPS critica la sentenza impugnata per avere ravvisato la decadenza, senza considerare la notificazione del verbale di accertamento ispettivo (maggio 2010), atto idoneo a impedirla e a determinare la tempestività dell’azione intrapresa. Anche un atto stragiudiziale, che renda edotto l’obbligato della pretesa contributiva, sarebbe suf ficiente a impedire il verificarsi della decadenza che il committente ha eccepito. 2.–Il primo motivo è fondato. 3.–Non è controverso che la fattispecie debba essere ricondotta all’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazioni introdotte dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, conmodificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35. La previsione in esame dispone che, nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Questa Corte è costante nell’affermare cheil termine di decadenza di due anni non èapplicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente. Tale azionesoggiace al solo termine di prescrizione(Cass., sez. lav., 4 luglio 2019, n. 18004). 4.– Ribadito anche di recente ( fra le molte, Cass., sez. lav., 13 marzo 2023, n. 7236;Cass., sez. VI-L, 30 dicembre 2022, n. 38151, e -5 - 2 dicembre 2021, n. 37985), l’indirizzo richiamato poggiasu argomenti di carattere tanto letterale quanto sistematico e teleologico, tra loro inscindibilmente connessi, che reggono al vaglio critico sollecitatodalla parte controricorrente nella memoria illustrativa. 4.1.– Quanto al dato testuale , punto d’avvio della disamina di questa Corte, occorre ponderarel’assenza di disposizioni espresse sulla decadenza dell’Istituto dal potere di chiedere l’accertamento della pretesa contributiva. Potere che, in linea generale, è soggetto alla sola operatività della prescrizione. La decadenza , che è fattispecie di stretta interpretazione, contraddistinta da presupposti tassativi, opera per i soli trattamenti retributivi e contributivi che i lavoratorisono legittimati a rivendicare e non vincolai soggetti terzi, come l ’ ente previdenziale . Ai medesimi principi era ispirata anche la legge n. 1369 del 1960 (artt. 3 e 4), che questa Corte ha menzionato nel tratteggiare l’evoluzione diacronica della normativa di tutela, senza trascurare la peculiarità delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003e senza dare àdito ad alcuna impropria commistione tra normative diverse. 4.2.–Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al pur correlat o rapporto di lavoro e da lla natura indisponibile dell’obbligazione contributiva. L’inquadramento propugnato dalla sentenza d’appello e dalla controricorrente trascura di trarre le necessarie implicazioni dalle specificità richiamate, che non possono non orientare l’interpretazione della lettera della legge. L’applicazione indiscriminata del termine biennale di decadenza recide il nesso tra la retribuzione, anche quando sia effettivamente erogata in seguito a ll a tempestiva azione d e l lavoratore , e l ’ obbligo contributivo nei casi in cui « l ’ ente previdenziale non ha azionato la -6 - propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto» (sentenza n. 18004 del 2019,cit., punto 9). 4.3.–Si deve rilevar e, infine, che l’indistinta operatività del termine di decadenza, ben oltre i confini tracciati dalla lettera e dalla ratio della legge,pregiudicherebbe la protezione assicurativa del lavoratore, che l’intervento riformatore ha inteso invece rafforzare. 5.–L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo. 6.– L a sentenza d’appello è dunque cassata in relazione alla censura accolta. In virtù della necessità di ulteriori accertamenti d i fatto, l a causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Torino , in diversa composizione. Il giudice di rinvioesaminerà la pretesa contributiva dell’INPS alla luce dei principi di diritto enunciatial punto 3 della presente ordinanza e provvederà anche a regolare le spese dell’odiernogiudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo diricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio,