CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27215/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. DECRETO Ud. sul ricorso 29882-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente 2021 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, del 06/10/2020; [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 29882/2020, la [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato il decreto deliberato il 6/10/2020 dal Tribunale di Salerno; che il [OSCURATO:SOCIETA] SMIC-[OSCURATO:PERSONA] e la srl [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con separati controricorsi; che la [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; lui stesso; che il [OSCURATO:SOCIETA] SMIC-[OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia con atto sottoscritto dal curatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; che anche la srl [OSCURATO:PERSONA] ha apposto il visto con atto sottoscritto dall'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e dai difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc; P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udie