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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 00948/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Monza dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 20 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato sulle pene inflitte con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell’istanza; Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in data 12/11/2024 atto di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Monza dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 20 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina del reato continuato sulle pene inflitte con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell’istanza; Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in data 12/11/2024 atto di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00948/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris