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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42210/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 25736-2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'accusa di lesioni aggravate per non aver commesso il fatto; Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze istruttorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, un principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esilia, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, bkani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si asserisce la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 cod. civ. del responsabile civile, è manifestamente infondato in quanto tale responsabilità è radicalmente esclusa dalla pronuncia assolutoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 25736-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'accusa di lesioni aggravate per non aver commesso il fatto; Considerato che il primo motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze istruttorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, un principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esilia, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione dì una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, bkani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si asserisce la sussistenza di una responsabilità ex art. 2049 cod. civ. del responsabile civile, è manifestamente infondato in quanto tale responsabilità è radicalmente esclusa dalla pronuncia assolutoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec
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