CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48128/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara, in data 18 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato dì cui agli artt. 110 - 640, secondo comma, cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. Considerato che le doglianze relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato per la compartecipazione coordinata in danno di un soggetto fragile, della capacità a delinquere della ricorrente desunta dai precedenti penali, anche specifici e dalla mancanza di elementi favorevoli. (si veda pag. 5 della sentenza impugnata). Ritenuto che le ulteriori censure, inerenti al mancato riconoscimento della circostanza dì cui all'art. 114 cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui al secondo comma del citato articolo, ai sensi del quale, in tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile nelle ipotesi di aggravamento del reato a norma dell'art.112 cod. pen. (e, nel caso di specie, è stata riconosciuta e applicata l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4, cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] glien Estensore