CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17672/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], già difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bevignani, n. 9; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 7366/09/2017 pronunciata il 30 novembre 201 7 e depositata il 1 2 dicembre2017, non notificata. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] IRPEF-Red. Lav. Dip. 08– 17672 - 2018 – 24/05/2023 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Con istanza notificata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] II – il contribuente chiedeva all’Ente di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di una certificazione attestante il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare, rideterminato dopo il calcolo dell'aliquota fiscale del 15% ex art. 11 del d.lgs. 5 d icembre 2005, n. 252, onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale,per l’aggiornamento della pensione congiuntamente al rimborso degli arretrati risultanti dalle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef, a decorrere dal 1°marzo 2007, data del pensionamento. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma, nella cui sede il contribuente osservava che l'INPS, quale sostituto d'imposta, non aveva mai effettuato la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%. La CTPapprezzava le ragioni del contribuente. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio, confermava la sentenza, argomentando che il contribuente era dipendente INPS, e, dunque, dipendente para - pubblico se non privato, con la conseguenzache la sua posizione rientrava comunque nell'alveo dell'articolo 11, comma s esto , citato, come affermato nel principio di diritto delle Sezioni Unite di questa Corteper cuiil d.lgs. n. 252 del 2005, con decorrenza dal 01/01/2007, regolamenta sia le pensioni complementari del settore pubblico che del settore privato. Insorge il patrono erariale affidandosi ad un unico mezzo, cui replica la parte contribuentecon tempestivo controricorso. Vista la notifica dell’avviso di udienza alla parte, in persona dell’amministratore di sostegno(a ciò abilitato con decreto del Tribunale di Roma del 18 aprile 2018), in ragione della cancellazione dall’albo dell’unico avvocato difensore. CONSIDERATO 08– 17672 - 2018 – 24/05/2023 MMF Con l’unico motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 11, comma sesto, e 23, comma 5,6,7 del d.lgs. n. 252 del 2005, nella sostanza si lamenta l'errata decisione della CTR nella parte in cui ha ritenuto di applicare ai montanti maturati prima del 1 ° Febbraio 2007 la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 11, comma sesto, cit., così violando le disposizioni di cui all'articolo 23, comma quinto e sesto del medesimo decreto legislativo. In punto di fatto è pacifico che il contribuente, ex dipendente dell’INPS assunto in data 01 agosto 1967, collocato in pensione il 1° marzo 2009, sia titolare di pensione integrativa a carico del Fondo integrativo per i dipendenti dell’INPS, soppresso dal 1° ottobre 1999 per effetto dell’art. 64 della l. 17 maggio 1999, n. 144, il quale ha contestualmente disposto la cessazione delle aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo stesso. Nel caso di specie, dunque, è incontroverso che i montanti siano maturati non oltre la data del 30 settembre 1999. Ciò di cui parte ricorrente si duole, in punto di diritto, è il trattamento tributario applicabile alle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo pensione integrativo INPS ai suoi ex dipendenti. Il motivo è fondato. Occorre ancora premettere che la Corte costituzionale con la sent. n. 218 del 2019, ha dichiarato l’incostituzionalità del precitato art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella misura in cui, differenziando il regime fiscale delle pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici e delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinava una irragionevole disparità di trattamento. Il motivo è fondato alla luce di diversi recenti precedenti di questa Sezione in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti INPS (cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 08– 17672 - 2018 – 24/05/2023 MMF 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254). L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022. Sulla premessa che l’art. 64 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, è il caso di richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: […] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che “Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”. Come detto, i fatti non sono controversi. Il contribuente, dunque, è un “vecchio iscritto”a “vecchio fondo”, e cioè al fondo integrativo gestito dall’INPS (come sopra indicato) soppresso dall’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed è chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999. Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un “vecchio iscritto”ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto 08– 17672 - 2018 – 24/05/2023 MMF dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso. Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a propositodei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453; Cass.02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd.rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett.a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». Sulla scia di tali disposizioni normative e dei cennati precedenti di legittimità, va confermato il principio di diritto per il quale “In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche 08– 17672 - 2018 – 24/05/2023 MMF complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Ne consegue che per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l’INPS (e soppressa dal 1°/01/1999) —è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007». Nella specie, la Commissione tributaria regionale, nel riconoscere il regime fiscale favorevole del sesto comma dell’articolo 11, si è discostata da tale principio di diritto, sicché, in accoglimento del motivo, la sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagare le spese di lite del giudizio di legittimi